Corte dei conti (sentenze), Responsabilità erariale, Riparto di giurisdizione _ Sentenze
SENT. 93/2022/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER L’EMILIA ROMAGNA
composta dai magistrati:
dott. Marcovalerio Pozzato Presidente
dott. Antonio Nenna Consigliere – relatore
dott. Alberto Rigoni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio per responsabilità amministrativa iscritto al n. 45876 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Emilia-Romagna nei confronti della Società _____ (P.I. _____) con sede legale a _____, in persona del legale rappresentante _____ e del sig. _____ in proprio, nato a _____ il _____, residente a _____, C.F. _____, rappresentati e difesi dall’Avv. _____ ed elettivamente domiciliati in _____ presso il suo studio legale, come da procura depositata in atti;
Visti gli atti e i documenti di causa;
Uditi, nella udienza del 27 aprile 2022, con l’assistenza del segretario dott. Laurino Macerola:
il relatore Cons. Antonio Nenna;
il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Daniela Cimmino.
Non presente l’avv. _____ per i convenuti.
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione, depositato in data 9 dicembre 2021, la Procura Regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio la Società _____, in persona del legale rappresentante Roberto Cicchini e lo stesso _____ in proprio, per ivi sentirla condannare al pagamento della somma di € 601,94 in favore del Comune di _____, oltre rivalutazione e spese del presente procedimento. Quanto sopra a titolo di presunto danno erariale conseguente al mancato riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno durante la gestione dell’HOTEL _____ nel corso del II, III e IV trimestre del 2015.
Nell’atto introduttivo del giudizio parte attrice evidenziava che, con nota pervenuta il 18.12.2020, il Comune di _____ aveva segnalava alla procedente Procura un’ipotesi di danno all’erario derivante dall’omesso riversamento dell’imposta di soggiorno, riferita al II, III e IV trimestre 2015, da parte della società _____, con sede legale a _____, gestore della struttura ricettiva _____, ubicata allo stesso indirizzo.
Dalla documentazione in atti è emerso che il sig. _____ presentava in data 14/07/2017 la dichiarazione annuale relativa ai pernottamenti riferiti all’annualità considerata.
Con atto di costituzione in mora del 7/10/2020, notificato a mezzo PEC in pari data, l’Ente intimava alla ditta di procedere al versamento della somma dovuta. Cionondimeno l’obbligo restava inadempiuto.
Nella condotta omissiva, caratterizzata da dolo, in termini di intenzionalità della violazione dell’obbligo di riversamento dell’imposta di soggiorno, la Procura ha individuato gli estremi della responsabilità amministrativa per un ammontare del danno pari alle somme di cui era stato ingiunto il pagamento alla società _____ (€ 601,94).
La Società in persona del legale rappresentante e il sig. _____, in proprio, non svolgevano alcuna attività defensionale a seguito delle contestazioni avanzate con l’invito a dedurre.
Pertanto, la contestazione di responsabilità è stata confermata con l’odierna citazione per l’importo di € 601,94.
Con nota del 10.02.2022 l’avv. _____, in nome e per conto del sig. _____ (in proprio e quale legale rappresentante della società _____), ha comunicato, allegando documentazione, l’avvenuto pagamento da parte del suo assistito della somma contestata con accessori (per un totale complessivo di € 648,35).
Il Comune di _____ ha confermato e documentato, in data 18.01.2022, l’integrale pagamento della somma contestata, in data 17.01.2022.
In data 22.04.2022 il convenuto ha depositato (tardiva) comparsa di costituzione in giudizio nella quale chiedeva “accertato l’avvenuto pagamento oggetto di causa,” di “dichiarare la cessazione della materia del contendere. Con richiesta di compensazione delle spese”.
All’odierna udienza la rappresentante del Pubblico ministero ha richiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Considerato in
DIRITTO
1.Preliminarmente, il Collegio, d’ufficio, ribadisce la sussistenza della giurisdizione del giudice contabile sulla fattispecie in esame.
Infatti, ai fini del presente giudizio, non rilevano le modifiche alla disciplina dell’imposta di soggiorno apportate dall’art.180 del d.l. n.34/2020, convertito nella l. n.77/2020.
L‘art. 180 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77, novellando l’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, mediante l’inserimento del comma 1-ter, ha previsto quanto segue: “Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno […] con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale […] Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa […]”.
Antecedentemente alla modifica legislativa sopra riportata, la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, nonché della Corte dei conti, riconosceva la sottoposizione dei gestori di strutture alberghiere per omesso riversamento di imposte di soggiorno, in ragione della loro qualificazione di agenti contabili (cfr., per tutte, Cass., SS.UU., sent. n. 13330/2010 e n. 14891/2010).
Nel delineato nuovo quadro normativo e giurisprudenziale il cliente della struttura, e non quest’ultima, è soggetto passivo dell’imposta di soggiorno e, pur essendo stata depenalizzata la condotta illecita del gestore della struttura alberghiera, nulla è cambiato in ordine alla responsabilità contabile di quest’ultimo.
Il gestore della struttura alberghiera deve, quindi, provvedere all’incasso della tassa di soggiorno, accantonandola, e successivamente deve versarla al Comune.
In tal modo, anche se è qualificato dalla normativa applicabile come responsabile d’imposta, per le somme a destinazione pubblica, incamerate all’atto del soggiorno in albergo dei clienti, resta confermato l’obbligo a carico del gestore di riversarle nelle casse dell’ente locale.
Questa ricostruzione è in linea con il principio di diritto enunciato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti (cfr. sent. n. 22/2016/QM), sull’obbligo di riversamento di tali somme, secondo cui “I soggetti operanti presso le strutture ricettive, ove incaricati – sulla base dei regolamenti comunali previsti dall’art. 4, comma 3, del D.lgs n. 23/2011 – della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell’imposta di soggiorno corrisposta da coloro che alloggiano in dette strutture, assumono la funzione di agenti contabili, tenuti conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta”).
In tale quadro le somme pagate o da pagare al gestore a titolo di imposta sono, fin dal momento della consegna da parte dei soggetti obbligati, numerario pubblico e, quindi, entrano immediatamente nel patrimonio del comune (cfr. Sez. giur. Toscana, sent. n. 286/2020).
Da quanto sopra esposto, consegue che il gestore di una struttura alberghiera è legato al Comune da un rapporto di servizio, corredato da specifici obblighi scrutinabili innanzi al Giudice contabile.
Pertanto, deve affermarsi la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere della controversia.
Per completezza, è utile ricordare la recente sentenza n. 325/2021 di questa Sezione – cui si rinvia anche agli effetti dell’art. 17, c. 1, norme di attuazione del d.lgs. n. 174/2016 – che, con motivazione esaustiva, ha evidenziato come vada affermata la giurisdizione del Giudice contabile sull’albergatore tenuto al versamento dell’imposta di soggiorno anche dopo la novella del 2020.
2.Nel merito, inquadrata la responsabilità del gestore della struttura ricettiva nella tipologia della responsabilità contabile, il Collegio evidenzia che, nella fattispecie in esame, la società _____ ha omesso di riversare al Comune di Rimini quanto dovuto per il II, III e IV trimestre 2015, come risultante dalla segnalazione del Comune di Rimini e dalla documentazione allegata, versati in atti.
3.Come sopra riportato la somma contestata con tutti gli accessori dovuti (per un totale complessivo di € 648,35), dopo la citazione in giudizio, è stata pagata al Comune di _____ in data 17.01.2022.
Va, pertanto, dichiarata l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
4.Le spese seguono la soccombenza virtuale.
P.Q.M.
la Corte dei conti
Sezione Giurisdizionale Regionale per l’Emilia-Romagna
definitivamente pronunciando
DICHIARA
cessata la materia del contendere
CONDANNA
la Società _____, in persona del legale rappresentante Roberto Cicchini e lo stesso _____ in proprio al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 85,96 (euro ottantacinque/96).
Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 27 aprile 2022.
L’Estensore Il Presidente
Antonio Nenna Marcovalerio Pozzato
Depositata in Segreteria il 12 maggio 2022
Il Direttore di Segreteria
Dr. Laurino Macerola