Corte dei conti (sentenze), Enti partecipati, Responsabilità erariale, Riparto di giurisdizione, Società partecipate _ Sentenze
SENT. N. 6/23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti magistrati
Cinthia PINOTTI Presidente
Walter BERRUTI Consigliere
Alessandra OLESSINA Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 22760 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:
- _____, nella qualità di componente del consiglio di amministrazione di _____ dal 1995 fino al 28 luglio 2010, rappresentato e difeso dall’avv. _____, PEC: _____;
- _____, nella qualità di componente del consiglio di amministrazione di _____ dal 1993 fino al 28 luglio 2010, rappresentato e difeso dall’avv. _____, PEC: _____;
- _____, nella qualità di dirigente della Divisione lavoro, orientamento e formazione professionale del Comune di _____ da gennaio 2006 a gennaio 2009, rappresentato e difeso dall’avv. _____, PEC: _____
- _____, _____, nella qualità di amministratore della società controllata _____, rappresentato e difeso dagli avv.ti _____, PEC _____;
- _____, nato a _____, nella qualità di componente del collegio sindacale di _____, dal 1995 fino alla data di fallimento, rappresentato e difeso dagli avv.ti _____, PEC _____;
- _____, _____, nella qualità di componente del consiglio di amministrazione di _____, dal 1995 e via via confermato e rimasto in carica fino al 7 marzo 2012, rappresentato e difeso dall’avv. _____, PEC: _____;
- _____, _____, nella qualità di vicesindaco del Comune di _____, con delega alle Partecipazioni Comunali, dal 2007 al 15 luglio 2013, rappresentato e difeso dagli Avv.ti _____, PEC: _____
- _____, _____, nella qualità di componente del consiglio di amministrazione di _____ dall’ottobre 2001 (rimasto in carica fino al 4 novembre 201l), rappresentato e difeso dall’avv. _____, PEC: _____;
- _____, _____, nella qualità di componente del consiglio di amministrazione di _____, dal 1995 (via via confermato e rimasto in carica fino al 7 marzo 2012, rappresentato e difeso dagli avv.ti _____, PEC: _____;
- _____, _____, nella qualità di componente del collegio sindacale di _____, dal 1995 fino alla data di fallimento, rappresentato e difeso dagli avv.ti _____, PEC: _____;
- _____, _____, nella qualità di componente del consiglio di amministrazione di _____, dall’ottobre 2001 (rimasto in carica fino al 4 novembre 2011), non costituito in giudizio;
- _____, _____, nella qualità di componente del consiglio di amministrazione di _____, dal 1998 (via via confermato e rimasto in carica fino al 7 marzo 2012), rappresentato e difeso dagli avv.ti _____, PEC: _____;
- _____, _____, in qualità di Direttore della Direzione Partecipazioni Comunali del Comune di _____, dal 2007 al 30 aprile 2015, rappresentato e difeso dagli Avv.ti _____, PEC: _____;
- _____, _____, nella qualità di componente del consiglio di amministrazione di _____, dal 1995 (via via confermato e rimasto in carica fino al 28.07.2010), rappresentato e difeso dagli Avv.ti _____, PEC: _____;
- _____, _____, nella qualità di componente del consiglio di amministrazione di _____, dal 28.07.2010 (subentrato a _____) in carica fino al 7.3.2012, rappresentato e difeso dagli Avv.ti _____, PEC: _____;
- _____, _____, nella qualità di presidente del collegio sindacale di _____, dal 1995 fino alla data di fallimento, rappresentato e difeso dagli avv.ti _____, PEC _____;
- _____, _____, nella qualità di componente del consiglio di amministrazione di _____, PEC: renato.perone@pec.it, rappresentato e difeso dagli Avv.ti _____, PEC: _____;
- _____, _____, nella qualità di dirigente della Divisione lavoro, orientamento e formazione professionale del Comune di _____da febbraio 2009 a dicembre 2012, rappresentato e difeso dagli Avv.ti _____, PEC: _____;
- _____, _____, nella qualità di componente del consiglio di amministrazione di _____ dal 1995, via via confermato e rimasto in carica fino al 7 marzo 2012, rappresentato e difeso dall’avv. _____, PEC: _____;
- _____, _____, nella qualità di componente del consiglio di amministrazione di _____ dal 1995 (via via confermato e rimasto in carica fino al 7 marzo 2012) e della società controllata _____, rappresentato e difeso dagli avv.ti _____, PEC: _____;
- _____, _____, nella qualità di componente del consiglio di amministrazione di _____, dall’ottobre 2001 (rimasto in carica fino al 4 novembre 2011), rappresentato e difeso dall’avv. _____, PEC: _____;
Uditi, nella pubblica udienza del 15 settembre 2022, il Magistrato relatore, la Procura contabile e la difesa dei convenuti, come da verbale.
Rilevato in
FATTO
La Procura contabile ha chiamato in giudizio 21 convenuti:
– il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione di _____ (_____) società consortile per azioni (convenuti: _____);
– il Presidente e i componenti del Collegio sindacale di _____ (convenuti: _____);
-l’amministratore della società controllata _____ (_____) (convenuto _____);
-il Vicesindaco del Comune di _____ pro tempore (convenuto _____);
-il Direttore della Direzione Partecipazioni Comunali del Comune di _____ pro tempore (convenuto _____),
-i dirigenti della Divisione lavoro, orientamento e formazione professionale del Comune di _____ pro tempore (convenuti _____).
I soggetti sopra indicati vengono chiamati in giudizio per asseriti danni subiti dalle Amministrazioni Pubbliche coinvolte nella cattiva gestione di _____ (Città di _____, Regione _____, _____spa, Provincia di _____, Comune di _____, Comune di _____e tutti gli altri Comuni in possesso di quote in _____).
Più precisamente, la Procura ha chiesto che i convenuti siano condannati al risarcimento di determinate poste di danno:
-le somme indebitamente percepite dagli organi di governance di _____ a titolo di compenso, che vengono in citazione esattamente quantificate in relazione al singolo soggetto percettore: secondo la Procura tali compensi sarebbero frutto di distrazione ed appropriazione di risorse pubbliche, non sarebbero giustificati in ragione del fatto che gli organi di governance non hanno effettuato il dovuto controllo sulla gestione della società e non sarebbero proporzionati al lavoro da costoro svolto e alle possibilità economiche di _____;
-il danno da dispersione del patrimonio pubblico, rappresentato dal valore delle quote di acquisto da parte delle amministrazioni danneggiate per euro 37.000,00 e dagli importi delle insinuazioni al passivo dei Comuni di _____, _____ e _____ per euro 1.694.430,00;
-il danno relativo a finanziamenti e contributi pubblici fraudolentemente ottenuti per progetti imprenditoriali non avviati o incompleti o a fronte di domande di sovvenzione illegittime alleganti documentazione non veritiera finalizzata all’appropriazione di risorse pubbliche per euro 478.468,28;
-il danno arrecato a _____ pari alle restituzioni da questa effettuate in virtù delle garanzie date da _____ nei confronti di banche che avevano finanziato _____ per complessivi euro 427.248,17.
La Procura ha precisato che il titolo è di responsabilità diretta, con obbligo di restituzione, quanto ai compensi indebitamente percepiti.
Per le altre poste di danno, il titolo di imputazione nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione è:
– in via principale, quello della responsabilità dolosa (dolo eventuale) concorrente con il convenuto _____ per aver distolto e disperso le risorse dalle finalità pubbliche peculiari per le quali erano state conferite dalle amministrazioni socie;
– in via subordinata, quello della responsabilità per colpa gravissima, da distribuirsi pro quota ed in relazione alla durata del mandato di ciascun consigliere;
– in via ulteriormente subordinata tale responsabilità ha natura sussidiaria quanto al fallimento di _____ con conseguente dispersione del patrimonio di _____
Il titolo di imputazione nei confronti dei componenti del collegio sindacale è, a richiesta della Procura:
– in via principale, quello della responsabilità dolosa (dolo eventuale) concorrente con il convenuto _____ per avergli consentito, omettendo i prescritti controlli, di distogliere e disperdere le risorse dalle finalità pubbliche peculiari per le quali erano state conferite dalle amministrazioni socie;
– in via subordinata, quello della responsabilità per colpa gravissima, da distribuirsi pro quota ed in relazione alla durata del mandato di ciascun consigliere;
– in via ulteriormente subordinata tale responsabilità ha natura sussidiaria quanto al fallimento di _____ con conseguente dispersione del patrimonio di _____
In ordine all’apporto concausale dei controllori comunali – cioè del Vicesindaco, del Direttore della Direzione Partecipazioni Comunali e dei Dirigenti di Divisione Lavoro del Comune di _____, secondo la Procura il danno va attribuito in via sussidiaria ed a titolo di colpa gravissima.
La vertenza trae origine da una segnalazione della Procura della Repubblica di Torino, acquisita dalla Procura contabile in data 26 febbraio 2013, la quale notiziava in ordine al fatto che il GIP presso il Tribunale Penale di Torino aveva disposto gli arresti domiciliari per _____ (amministratore delegato di _____) per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, con aggravio del dissesto da falso in bilancio, relativamente al fallimento di _____ (dichiarato il 13 aprile 2012) e che lo stesso _____ era anche stato denunciato per violazione dell’art. 316 ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) con un illecito contestato di oltre euro 571.000,00.
La comunicazione del P.M. penale precisava anche che al capitale sociale di _____ partecipavano il Comune di _____ (con una quota del 20%) e, con quote più piccole, diversi altri Comuni della Provincia e l’Università degli Studi del _____, per un totale di partecipazione pubblica pari al 33 per cento.
Con sentenza n. 1791/2014, depositata il 29 gennaio 2015, il G.I.P. del Tribunale Penale di Torino, all’esito del giudizio abbreviato, dichiarava _____ responsabile dei reati di: a) in relazione a _____, dichiarata fallita il 13 aprile 2012, bancarotta fraudolenta per distrazione, in relazione alla distrazione della somma di euro 492.000,00 erogata alla controllata _____ (_____), e, in relazione alla distrazione di somme a titolo di compenso in epoca di dissesto, per dissipazione, bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta da reato societario, bancarotta preferenziale; b) e c): truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; d) omesso versamento di ritenute certificate per il 2008 (euro 55.633,00), per il 2009 (euro 1.234.977,00) e per il 2010 (euro 135.523,00).
_____ veniva condannato alla pena principale di anni 4 di reclusione e al risarcimento dei danni in favore del fallimento _____, del fallimento _____ (_____) (dichiarato il 25 luglio 2012), della Regione _____, della Provincia di _____ e di sette dipendenti di _____ a pagare alle parti civili una provvisionale immediatamente esecutiva, di cui alla Provincia di _____ l’importo di euro 30.000,00, al fallimento della società _____ l’importo di euro 30.000,00, al fallimento della società _____ l’importo di euro 20.000,00, nonchè a rifondere alle parti civili le spese di costituzione e rappresentanza in giudizio.
Con sentenza della Corte d’Appello di Torino, Sezione Prima Penale, n. 2568 del 7 ottobre 2015, in parziale riforma della sentenza sopra citata resa nei confronti di _____, lo stesso è stato assolto dal solo reato relativo alla dissipazione di risorse aziendali acquistando e manutenendo alcuni autoveicoli, eccessivi per le esigenze aziendali. Per i restanti reati contestati è stata rideterminata la pena in anni 2, mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed è stato condannato alla rifusione delle spese di continuata assistenza e rappresentanza in favore delle parti civili.
Con sentenza della Corte di cassazione, Quinta Sezione Penale, n. 1350 del 25 luglio 2016, è stata annullata senza rinvio la sentenza d’appello, limitatamente ai reati di cui all’art. 10-bis del D. lgs. n. 74/2000 con riferimento agli anni 2008 e 2010 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, rigettando nel resto il ricorso e rinviando ad altra Sezione della Corte di Appello di Torino per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio, depositando memorie, tranne _____ che non risulta costituito.
I convenuti _____ hanno chiesto ed ottenuto la definizione del giudizio nei loro confronti tramite rito abbreviato (sentenze nn. 188 e 189 del 2022).
Le difese dei convenuti, nelle rispettive memorie di costituzione hanno sollevato una serie di eccezioni, in gran parte comuni, sinteticamente riconducibili ai seguenti profili:
1) inammissibilità per omessa audizione ai sensi dell’art. 67 c.g.c. in relazione alla posizione dei convenuti _____.
2) difetto di giurisdizione: secondo tutte le difese, non vi sarebbe la giurisdizione della Corte dei conti, in quanto _____ non presenta i requisiti di una società in house, è caratterizzata dal 67 per cento di quote emesse in mano privata e il Comune di _____ non ha mai superato il 20 per cento delle azioni pur avendo titolo a designare tre componenti del CdA; svolge attività d’impresa come si desumerebbe dall’art. 4 dello Statuto sociale (ossia: promozione e diffusione dell’innovazione nei settori dell’elettronica, dell’informatica, della meccanica, dell’ambiente, sviluppo di progetti di ricerca tecnologica, attività di formazione professionale, attività di progettazione, erogazione e ricerca nel campo dei servizi per il lavoro rivolti a soggetti giovani ed adulti ecc.); per le difese l’oggetto sociale di _____ elencherebbe una sola ipotesi (su 15) di attività esplicitamente di interesse della Città e della Provincia di _____: “la partecipazione e/o gestione di programmi di ricerca e sviluppo, sia nazionali che internazionali”; la società è pacificamente soggetta a fallimento; è stata destinataria di affidamento da parte del Comune di _____, con gara, nell’ottobre 1996 ed in regime di concessione, della convenzione con cui si regolamentava il servizio di formazione professionale cittadino per la durata di 10 anni.
3) assenza di rapporto di servizio: secondo le difese non si è instaurato nessun rapporto di servizio tra _____ e gli enti pubblici consorziati che hanno dato contributi finanziari a _____, in quanto la capitalizzazione/ricapitalizzazione di una società da parte di amministrazioni pubbliche affinchè la stessa svolga attività economiche o sociali non determina l’insorgere di un rapporto di servizio che legittima la giurisdizione contabile, in quanto l’ente pubblico è unicamente titolare delle sue quote di partecipazione e l’originario conferimento è ormai assorbito nell’unico patrimonio sociale. Inoltre, nel caso di specie manca ogni affidamento di pubblico servizio con vincolo d’adempimento di un programma di attività di servizio pubblico definito dall’amministrazione pubblica, diventandone così longa manus con precisi obblighi d’attività che l’ente privato debba osservare. Tali argomentazioni sull’assenza del rapporto di servizio vengono in particolare riferite dalle difese al fatto che la Procura sostiene il danno erariale conseguente alla truffa in relazione all’operazione _____, perché _____, con artifici e raggiri consistenti nel partecipare al bando della Regione Piemonte a sostegno delle agenzie formative in crisi, presentando la domanda in data 26.10.2009, dichiarava che i dati e le notizie fornite con tale domanda fossero veritieri e che non fossero state omesse passività, così occultando la reale situazione di dissesto della società in tal modo inducendo in errore la Regione Piemonte sulla possibilità che la società per azioni _____ potesse essere risanata a seguito dell’erogazione del finanziamento di euro 2 milioni erogato da Banca Sella con garanzia fideiussoria di _____ per l’80%, con danno all’ente in quanto, a seguito del fallimento di _____, _____ha versato a Banca Sella l’importo di euro 320.436,00. Le argomentazioni sull’assenza del rapporto di servizio vengono altresì, in particolare, riferite dalle difese alle affermazioni della Procura volte a ricondurre a tutti i componenti del CdA gli atti distrattivi e/o appropriativi di risorse pubbliche, che sarebbero, secondo le difese, assolutamente generiche, prive di elementi concreti e soprattutto contrarie alle evidenze documentali e agli accertamenti ormai definitivi effettuati in ambito penale, ed altresì dal nucleo di investigazione della Guardia di Finanza operativo presso la Corte dei Conti. Secondo le difese, la fattispecie di cui si discute non è l’utilizzo di somme pubbliche per uno scopo diverso da quello cui erano destinate. La fattispecie riguarda, secondo le difese, la rendicontazione, agli enti pubblici, di spese sostenute ai fini di ottenerne il rimborso. Dagli atti del presente procedimento contabile si desumerebbe l’insussistenza dell’ipotesi di indebita percezione di contributi comunitari per le attività formative e l’insussistenza di un danno erariale. Tutto nascerebbe, secondo le difese, dall’annotazione della Guardia di finanza 27 marzo 2012 prot n° 0120871/12 del 27.03.2012 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, cui è seguita la notazione della Guardia di finanza del 12 settembre 2013 alla Regione Piemonte e alla Provincia di Torino, con la quale quest’ultima ha comunicato ai destinatari della segnalazione l’ipotesi di indebita percezione di contributi comunitari da parte di _____ (soggetto agente _____) per gli anni formativi 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, avendo verificato che, nella rendicontazione presentata da _____ per _____, erano state inserite quote di costo del personale – ritenute d’acconto – non sostenute al momento della rendicontazione, ma versate all’Erario in epoca successiva per un importo complessivo di 477.603,92. Le difese evidenziano che, come risulta dai documenti agli atti di questo giudizio, l’ipotesi (inizialmente prospettata dalla Guardia di Finanza, ed enfatizzata nell’atto di citazione della Procura contabile), di indebita percezione, da parte di _____, di contributi comunitari attraverso il rimborso di spese “non realmente sostenute”, è decaduta, come precisato dalla Guardia di Finanza, come ammesso da quest’ultima nell’informativa del 23.06.2020. Secondo le difese, la fondatezza di tale ipotesi di danno erariale è stata sin da subito contestata alla Guardia di Finanza dagli enti pubblici interessati, dal momento che i costi rendicontati (le ritenute d’acconto IRPEF) sono stati effettivamente versati, nei termini peraltro fissati dall’Unione Europea (come si desumerebbe dagli atti versati in giudizio: si cita testuale dichiarazione della dott.ssa _____ della Regione Piemonte).
4) prescrizione: secondo le difese l’azione della Procura risulta tardiva, sia con riferimento agli indebiti compensi erogati fin dal 2007-2008, sia per il danno da dispersione del patrimonio pubblico che è stato quantificato precisamente in sede di insinuazione al passivo fallimentare ad opera dei Comuni di _____, _____ e _____, nonché costituito dal valore di acquisto delle rispettive quote sociali, con decorrenza del dies a quo pertanto quanto meno dalla pubblicazione della sentenza di fallimento del Trib. di Torino del 13 aprile 2012 per quel che attiene al valore di acquisto delle azioni e fin dal momento in cui le tre Amministrazioni hanno maturato il diritto alla restituzione dei finanziamenti indebitamente erogati alla società in bonis e quindi ben prima del fallimento di _____, e ciò anche per le somme fraudolentemente erogate a _____ dalla Provincia di _____ e dalla Regione _____per i progetti imprenditoriali e per le restituzioni effettuate prima del fallimento da _____. Le difese contestano altresì gli atti interruttivi indicati dalla Procura: in particolare, la costituzione in mora effettuata, dal solo Comune di _____e non dalle altre Amministrazioni, ad alcuni convenuti (_____) estesa dalla Procura agli altri convenuti in virtù della supposta responsabilità dolosa solidale, secondo le difese sarebbe tardiva, essendo il dies a quo dato dal momento di consapevolezza dell’insolvenza di _____, quindi retrodatato rispetto alla dichiarazione di fallimento;
5) contestazione dei compensi erogati: secondo le difese i compensi erogati non costituiscono un pregiudizio in capo agli enti pubblici soci della società fallita per l’autonomia patrimoniale perfetta che connotava la _____ fallita, con la conseguenza che ogni ipotetico diritto alla restituzione di tali somme fa capo solo ed esclusivamente al fallimento _____ con cui è stato concluso un accordo a chiusura di ogni debito e rapporto, che però non assumerebbe, per le difese, il significato di ammissione di responsabilità (eccezione litis transacta).
6) nel merito: la maggior parte delle difese ha evidenziato le posizioni archiviate nell’ambito penalistico, sottolineando la mancanza di prova accertata in sede penale della responsabilità dei consiglieri, in presenza di una gestione particolarmente accentrata da parte dell’Amministratore delegato.
7) errata quantificazione del danno: le difese ritengono che la Procura abbia erroneamente quantificato la componente risarcitoria solidale e sussidiaria (euro 2.637.147,25) poiché avrebbe operato una duplicazione della voce di danno riguardante i finanziamenti _____, con conseguente necessità di correzione del quantum in euro 51.220,11 anziché euro 427.248,17 (vedi memoria convenuto _____ pagg. 31 e 32).
All’udienza del 15 settembre 2022 la Procura ha chiesto dichiararsi la contumacia del convenuto _____, stante la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza. In relazione alle specifiche contestazioni mosse dalle difese nelle memorie di costituzione in giudizio, ha evidenziato:
-in merito al difetto di giurisdizione che il danno è stato arrecato non alla società ma alle amministrazioni socie ed è confermato dalle insinuazioni al passivo fallimentare e ha richiamato la giurisprudenza della Corte dei conti affermativa della giurisdizione contabile sugli enti strumentali;
-in merito all’eccezione di prescrizione ha ribadito che le insinuazioni al passivo fallimentare rappresentano atti interruttivi, che il Comune di _____ ha costituito in mora determinati soggetti e che opera l’estensione soggettiva dolosa, che costituisce atto interruttivo l’ammissione di responsabilità in sede penale derivante dalla sentenza di patteggiamento, che la transazione effettuata in sede fallimentare rappresenta altresì atto interruttivo e che valgono come atti interruttivi anche i pagamenti effettuati in quanto costituiscono riconoscimento di debito;
-in merito all’inammissibilità della citazione per violazione dell’art. 67 c.g.c., ha sottolineato l’irritualità della richiesta di audizione;
-in merito al pagamento effettuato in sede fallimentare, ha precisato che non corrisponde con il quantum chiesto in questa sede e in relazione all’eccezione di ne bis in idem ha sottolineato l’irrilevanza del giudizio penale/civile rispetto al giudizio contabile e il fatto che il giudizio penale non ha mai esaminato il “principio di coralità” nell’amministrazione ma ha solo esaminato il concorso in bancarotta fraudolenta;
-in merito alla contestata duplicazione del danno nella quantificazione, si è rimesso al Collegio per il corretto calcolo del danno con rideterminazione del danno in euro 2.209.898,92;
– nel merito ha inoltre ribadito che _____ è stato condannato per truffa in erogazioni pubbliche, che il CdA non si limitava ad approvare il bilancio bensì, dai verbali del CdA si desume che tutti gli amministratori erano compartecipi delle decisioni, che le deleghe non sono idonee ad escludere la responsabilità degli altri componenti del CdA, che le riunioni del CdA venivano effettuate in modo dettagliato, che in base allo Statuto (artt. 14, 15 e 18) il CdA ha tutti i poteri e tutti gli amministratori sono retribuiti;
– in merito alla posizione di _____, ha ribadito che la componente comunale doveva controllare la corretta gestione della formazione professionale.
Le difese hanno richiamato le argomentazioni già svolte in atti, evidenziando in particolare quanto segue.
La difesa di _____ ha ribadito il difetto di giurisdizione e ha evidenziato che in sede penale l’accertamento è stato totalmente assolutorio e che deve essere esclusa ogni estensione automatica di responsabilità a tutti gli amministratori.
La difesa di _____ ha ribadito il difetto di giurisdizione e la prescrizione e ha evidenziato l’estraneità di _____ essendo egli amministratore di _____ e non essendovi prove di concorso, ha insistito altresì nell’errata quantificazione del danno.
La difesa di _____ ha ribadito il difetto di giurisdizione e la prescrizione, la mancanza di competenze tecniche in capo a _____ per comprendere le questioni di bilancio.
La difesa di _____ ha insistito nelle eccezioni di difetto di giurisdizione e prescrizione e ha sottolineato che la lettura della Procura contabile non tiene conto del fatto che _____ presentava le questioni in modo falsato, non percepibile correttamente dagli altri.
La difesa di _____ ha evidenziato l’archiviazione penale di _____, richiamando quanto sostenuto dal PM penale e confermato dal GIP nel decreto di archiviazione e cioè che le azioni poste in essere dagli organi delegati hanno fatto sì che gli organi non delegati non potessero accorgersi degli atti distrattivi, ha ribadito l’eccezione di litis transacta per insinuazione al passivo dei creditori, ha contestato l’estensione, in ragione del dolo, a tutti i convenuti, degli atti interruttivi della prescrizione, ha evidenziato che la transazione è datata più di cinque anni avanti l’invito a dedurre e che nel 2009 _____, a causa di malattia, ha cessato l’attività lavorativa non percependo più compensi.
La difesa di _____ ha evidenziato che _____ non è società legale né in house, che non è ente strumentale, che il patteggiamento non è ammissione di colpa ma è un diritto di difesa previsto dal c.p.p., che il concetto di responsabilità “corale” citato dalla Procura contabile non ha alcun fondamento, che deve essere provato il concorso, che, con riferimento alla delega, occorre dimostrare che il delegante non ha esercitato dei poteri di controllo i quali, se esercitati, avrebbero disvelato la dissipazione, che non vi è ammissione di responsabilità nella transazione effettuata in sede fallimentare e che le stesse pretese non possono essere riprodotte in sede contabile, ha ribadito l’eccezione di prescrizione essendo stata la diffida inviata solo dal Comune di _____ e non potendo valere come atto interruttivo l’ammissione in fallimento in quanto atto fatto ad altro titolo per il pagamento di un credito.
La difesa di _____ ha richiamato la comparsa di costituzione.
La difesa di _____ ha insistito nel difetto di giurisdizione e nell’assenza di responsabilità.
La difesa di _____ ha ribadito l’eccezione di prescrizione in quanto la diffida del Comune di _____ non è mai giunta a _____, nonchè l’irrilevanza della qualifica di commercialista.
La difesa di _____ ha insistito nel difetto di giurisdizione e nella prescrizione, ha evidenziato che _____ era senza delega e non aveva nozioni contabili essendo un ingegnere.
La difesa di _____ ha ribadito la prescrizione e la mancanza di prova di occultamento doloso, ha evidenziato che _____ non aveva oneri di controllo e che la maggior parte dell’attività formativa era a favore di altri soggetti, in particolare dal 2007 l’attività a favore del Comune di _____ era limitata alla messa a disposizione degli immobili.
La difesa dei convenuti _____ (componenti del Collegio Sindacale) ha ribadito la mancata audizione nonostante la richiesta fosse espressa e ha sottolineato che la norma del c.g.c. in questione non precisa le modalità della richiesta di audizione; ha evidenziato che gli atti interruttivi citati dalla Procura contabile riguardano tutti i danni della società, non il danno delle amministrazioni socie e che la Procura si limita ad affermare in modo generico il mancato controllo da parte del Collegio sindacale senza indicare quale comportamento avrebbe evitato gli atti distrattivi.
La difesa di _____ e del Vicesindaco _____ ha richiamato gli atti, soprattutto per la specificazione delle competenze delle Divisioni Lavoro, Patrimonio, Partecipazioni; ha evidenziato che il Vicesindaco è intervenuto nell’autunno 2011 con la lettre de patronage proposta alla Giunta e la nomina dei nuovi amministratori.
La difesa di _____ ha richiamato gli atti sottolineando la mancanza di comportamenti dolosi.
Terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto in
DIRITTO
1.In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del convenuto _____, ai sensi dell’art. 93 c.g.c., stante la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto presidenziale di fissazione dell’udienza.
2.Sempre in via preliminare, deve essere vagliata l’eccezione di inammissibilità della citazione sollevata dai convenuti _____ per mancata audizione degli stessi, nonostante la richiesta presentata dagli stessi in tal senso.
L’eccezione è fondata.
Come noto, ai sensi dell’art. 67 c.g.c., nello stesso termine previsto per il deposito delle deduzioni a fronte dell’invito a dedurre, “il presunto responsabile, con istanza da formulare in calce alle deduzioni di cui al comma 1, ovvero in separato atto, da depositare nella segreteria del pubblico ministero, può chiedere di essere sentito personalmente; in tal caso l’omessa audizione personale determina l’inammissibilità della citazione.”.
Dagli atti depositati in giudizio si desume che, nelle deduzioni presentate a fronte dell’invito a dedurre della Procura contabile, i sopra indicati convenuti, dopo aver illustrato i motivi di infondatezza della prospettata azione da parte della Procura, hanno espressamente chiesto di essere sentiti personalmente, formulando tale istanza a pagina 7 delle deduzioni medesime: “Quanto sopra potrà essere dimostrato nell’eventuale istruttoria, nella denegata ipotesi in cui il procedimento venisse radicato, nonché illustrato nella presente fase in occasione della preventiva audizione personale degli esponenti che si chiede sin d’ora.”
A parere del Collegio la richiesta appare chiara ed inequivocabile della volontà degli invitati di essere ascoltati, poiché la formulazione della stessa non è generica né condizionata e deve essere interpretata alla luce dell’esigenza di assicurare il diritto di difesa; inoltre risulta formulata in calce alle deduzioni e immediatamente prima delle conclusioni delle stesse.
La richiesta, da parte del legislatore, di un’apposita istanza per poter essere auditi, del resto, è semplicemente finalizzata ad evitare che la stessa sia occultata nel testo delle memorie difensive, che, in alcuni casi, possono essere complesse e di non semplice lettura (cfr. in tal senso Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna n. 38/2019), occultamento che non appare esserci nel caso di specie.
Conseguentemente, ai sensi dell’art. 67 comma 2, del c.g.c. l’azione proposta nei confronti dei convenuti _____ con l’atto di citazione in esame deve ritenersi inammissibile.
3.Si tratta ora di esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai convenuti.
L’eccezione è parzialmente fondata, nei termini che seguono.
Nel caso di specie la Procura contabile agisce per diversi profili di danno erariale.
Un profilo attiene al danno relativo a finanziamenti e contributi percepiti dalle pubbliche amministrazioni e da _____ per le restituzioni effettuate alle banche e agli istituti di credito.
Un altro profilo attiene al danno da dispersione del patrimonio pubblico risultante dagli emolumenti percepiti dagli Amministratori e dai Sindaci di _____ e dagli importi delle insinuazioni al passivo fallimentare di _____
Infine, un ultimo profilo di danno viene ravvisato dalla Procura nel danno da dispersione del patrimonio pubblico risultante dal valore di acquisto delle quote di partecipazione delle amministrazioni pubbliche socie.
In relazione al primo profilo di danno la giurisdizione della Corte dei conti viene fondata dalla Procura contabile sul principio secondo cui la responsabilità erariale si estende ai soggetti percettori di denaro pubblico indipendentemente dalla loro natura giuridica, ogniqualvolta i fondi pubblici non siano utilizzati in conformità allo scopo di interesse pubblico cui dovevano essere destinati. Secondo la Procura contabile si sarebbe necessariamente instaurato un rapporto di servizio con gli enti pubblici consorziati di _____ che hanno finanziato il Consorzio, poiché il contributo finanziario erogato “concorre alla realizzazione del programma della pubblica amministrazione”.
Al riguardo il Collegio osserva che dagli atti versati in giudizio non risulta che vi sia stato un affidamento a _____ di un pubblico servizio con vincolo d’adempimento di uno specifico programma di attività, né risulta che l’attività di _____ sia stata mai preceduta dall’approvazione del Consiglio comunale della Città di _____ che imponesse un programma per _____ da seguire e da cui conseguisse l’erogazione di fondi in capo a _____
Come osservato da parte convenuta, non è sufficiente la mera elargizione di un contributo pubblico perché si instauri un rapporto di servizio con la P.A., rilevante per la giurisdizione contabile o anche solo per il controllo della Corte dei conti, poiché alla stessa si attrarrebbe erroneamente l’amministrazione di giornali, partiti politici, pro-loco, financo dell’associazione alpini (cfr.: Corte Conti Sez. Contr. Piemonte, par. n. 214/2017, Sez. Contr. Lombardia, par. nn. 121/2015, n. 218/2014, n. 262/2014, n. 89/2013, n. 981/2010), essendo necessario un assoggettamento dell’ente privato all’organizzazione pubblica, in cui il percettore di finanziamenti pubblici operi in difformità dal programma definito dall’ente pubblico.
In relazione al secondo profilo di danno, si osserva che dagli atti risulta che _____ fin dai primi anni ’80 ha operato nel settore elettronico, dell’informatica e della robotica di un certo numero di piccole e medie aziende, svolgendo una attività commerciale e promozionale a favore dei soci e dando vita ad una collaborazione tra soci e realtà industriali, per poi divenire dal 1995 struttura di formazione di amministrazioni pubbliche, continuando però a svolgere attività imprenditoriale, come risulta dall’oggetto sociale ex art. 4 dello Statuto secondo cui “La Società costituita ai sensi dell’art. 17 Legge 21/5/1981 n. 240 e ai sensi dell’art. 27 della Legge 5 ottobre 1991 n. 317, ha per oggetto: – la promozione e la diffusione dell’innovazione nei settori dell’elettronica, dell’informatica e della meccanica, dell’ambiente, dell’agroindustria e delle tecnologie biomediche; – lo sviluppo di progetti di ricerca tecnologica; – l’attività di ingegneria clinica; – l’attività di formazione professionale; – l’attività di progettazione, erogazione, valutazione e ricerca nel campo dei servizi per il lavoro rivolti a soggetti giovani e adulti, con particolare attenzione a quelli in situazione di transizione e/o debolezza rispetto al mercato del lavoro: accoglienza, informazione orientativa, formazione orientativa, consulenza orientativa, sostegno all’inserimento lavorativo, formazione in alternanza, preselezione, sostegno alla creazione di impresa, politiche attive del lavoro, sviluppo locale; – l’attività di ricerca e selezione del personale; ….[omissis]”.
La forma consortile di _____ non muta la natura imprenditoriale della società, soggetta al fallimento (come è avvenuto) ed alle regole di diritto comune che si applicano alle società consortili per azione private.
In base alla normativa e all’interpretazione giurisprudenziale formatasi sul punto, in tema di azione di responsabilità esercitata nei confronti degli organi e dei dipendenti di società a partecipazione pubblica per i danni da essi arrecati al patrimonio sociale, è ravvisabile la giurisdizione della Corte dei conti nelle seguenti ipotesi: in caso di società in house; in caso di danno arrecato direttamente al patrimonio non della società, ma dell’ente pubblico; in caso di danno cagionato dal rappresentante dell’ente pubblico partecipante che abbia esercitato od omesso di esercitare il proprio potere in modo tale da pregiudicare il valore della partecipazione.
Infatti, ai sensi dell’art. 12 del D. lgs. n. 175/2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica) sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in relazione al “danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house”.
La giurisprudenza (cfr. Cass. SS.UU. nn. 26738/2021, 34471/2019, 22409/2018) ha chiarito che una società può essere considerata in house se, sulla base di quanto previsto dallo Statuto, sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:
-deve trattarsi di società a capitale interamente pubblico, con divieto statutario di cedere a privati le partecipazioni (D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 5 co. 1° c), poiché “la partecipazione, anche minoritaria, di un’impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche l’amministrazione aggiudicatrice… esclude in ogni caso che tale amministrazione possa esercitare sulla detta società un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi” (CGUE sez. I, 11 gennaio 2005, Stadt Alle, C-26/03, § 49, IV frase; dir 2014/24/UE, art. 2);
-gli enti pubblici devono avere sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, non riconducibile alle facoltà previste per i soci dal codice civile;
-l’attività della società controllata dall’ente pubblico deve essere in via prevalente destinata agli enti controllanti.
Il caso in esame non rientra in nessuna delle predette fattispecie, con la conseguenza che alla società _____ si debbono applicare tutte le regole privatistiche tipiche della forma giuridica prescelta.
Infatti, è statutariamente previsto per _____ che nessun socio possa avere una partecipazione superiore al 20% (art. 5 dello Statuto C.S.E.A.); la partecipazione di maggioranza in _____ è sempre stata dei privati; i soci pubblici non hanno mai avuto la maggioranza delle quote, ma hanno posseduto complessivamente circa il 33% del capitale _____, tra cui il Comune di _____ con il 20%, a cui spetta statutariamente la nomina di n. 3 amministratori su 11 (sino ad un massimo di 15 amministratori ex art. 14 dello Statuto _____). Né lo statuto né altre norme prevedono su _____ un controllo del Comune di _____ (o di altra amministrazione pubblica) analogo a quello che lo stesso ha sui propri servizi, né la Procura ha fornito indicazioni precise in tal senso.
L’oggetto sociale di _____ elenca una sola ipotesi di attività esplicitamente di interesse della Città e della Provincia di Torino: “la partecipazione e/o gestione di programmi di ricerca e sviluppo, sia nazionali che internazionali”,
essendo il Consorzio stato istituito e sviluppato essenzialmente, come sopra si è già detto, sull’attività di “promozione e diffusione dell’innovazione nei settori dell’elettronica, informatica, meccanica, ambiente, agroindustria, tecnologie biomediche; progetti di ricerca tecnologica; ingegneria clinica; soprattutto negli ultimi anni per attività di “formazione professionale; ricerca e selezione del personale; supporto alla ricollocazione professionale nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro” etc. (art. 4, Statuto _____).
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio ritiene che, con riferimento ai profili di danno erariale azionati dalla Procura contabile riguardanti: i finanziamenti e contributi percepiti dalle pubbliche amministrazioni e da _____ per le restituzioni effettuate alle banche e agli istituti di credito, gli emolumenti percepiti dagli Amministratori e dai Sindaci di _____, nonché gli importi delle insinuazioni al passivo fallimentare di _____, vi sia difetto di giurisdizione della Corte dei conti, dovendo essere indicato, ai sensi dell’art. 17 c.g.c., il giudice ordinario quale giudice che ne è fornito.
La giurisdizione della Corte dei conti sussiste invece per il danno – azionato dalla Procura contabile – da dispersione del patrimonio pubblico risultante dal valore di acquisto delle quote di partecipazione delle amministrazioni pubbliche socie (e quantificato in euro 37.000,00), trattandosi di danno arrecato direttamente alle amministrazioni pubbliche socie, in relazione all’intervenuto fallimento della società.
4.Con riferimento a tale danno deve essere verificata, in via preliminare, la fondatezza della eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute.
Come noto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L. n.20/1994 il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta.
Inoltre, ai sensi dell’art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere solo dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, ossia nel momento in cui l’evento dannoso, consistente nel depauperamento del patrimonio dell’amministrazione, ed il relativo danno assume i caratteri della concretezza, della attualità e della irreversibilità (SS.RR. n. 14/2011; Sez. giurisdiz. Piemonte n. 308/2019).
Con riferimento specifico al danno azionato dalla Procura contabile da dispersione del patrimonio pubblico risultante dal valore di acquisto delle quote di partecipazione delle amministrazioni pubbliche socie, deve ritenersi che il dies a quo del termine prescrizionale sia da individuare dal momento di sicura consapevolezza in capo alla P.A. dell’insolvenza di _____ e del conseguente asserito danno (cfr. l’assemblea straordinaria di nomina dei liquidatori tenutasi in data 7 marzo 2012) o comunque dalla data di pubblicazione della sentenza di fallimento del Tribunale di Torino del 13 aprile 2012, atto che segna il pregiudizio concreto, attuale e irreversibile del valore delle quote di partecipazione delle amministrazioni pubbliche.
Ebbene, dagli atti versati in giudizio risulta che gli inviti a dedurre sono stati notificati a fine 2020 – inizio 2021, pertanto oltre il termine prescrizionale di cinque anni decorrente dal dies a quo come sopra individuato.
La Procura indica, quali atti interruttivi del termine prescrizionale dell’azione contabile esercitata: la costituzione in mora, da parte del Comune di _____, dei convenuti _____, a mezzo di separate lettere raccomandate e l’estensione degli effetti di tale costituzione in mora agli altri convenuti in ragione del concorso doloso degli stessi; la costituzione di parte civile delle amministrazioni nell’ambito del procedimento penale promosso nei confronti dei convenuti nonché l’ammissione di responsabilità in sede penale (sentenza di patteggiamento); le istanze di ammissione al passivo fallimentare presentate dalle stesse amministrazioni, la transazione effettuata in sede fallimentare e i pagamenti effettuati, integranti, secondo la Procura, riconoscimento di debito.
Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.
La costituzione in mora effettuata dal Comune di _____ in data 4 aprile 2017 appare tardiva, in quanto è stata inviata dopo che sono trascorsi più di cinque anni dalla sicura consapevolezza in capo al Comune medesimo dell’insolvenza di _____ e del conseguente asserito danno (cfr. l’assemblea straordinaria di nomina dei liquidatori tenutasi in data 7 marzo 2012). Inoltre, la diffida ha ad oggetto la richiesta del pagamento e costituzione in mora di € 1.568.585,69 corrispondente al valore con cui il Comune di _____ si è poi insinuato al passivo fallimentare in qualità di creditore di _____ per servizi resi.
Con riferimento all’insinuazione nel passivo fallimentare, deve essere osservato che la pretesa qui azionata dalla Procura appare diversa ed ulteriore rispetto a quelle già fatte valere dalle amministrazioni nel procedimento fallimentare; pertanto, gli atti compiuti dalle medesime amministrazioni in quella sede (insinuazione al passivo, transazione e pagamenti) appaiono inidonei ad interrompere la prescrizione dell’azione per il risarcimento del danno qui in esame, essendo attinenti all’esercizio di un diritto diverso.
Quanto agli effetti interruttivi collegati dalla Procura contabile alla vicenda penale, va osservato che l’azione contabile risulta prescritta sia con riferimento (come dies a quo) alla data (26 febbraio 2013) in cui è pervenuta la comunicazione alla Procura contabile dalla Procura della Repubblica del fatto che il GIP presso il Tribunale Penale di Torino aveva disposto gli arresti domiciliari per _____ (amministratore delegato di _____) per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, con aggravio del dissesto da falso in bilancio, relativamente al fallimento di _____ (dichiarato il 13 aprile 2012) e del fatto che lo stesso _____ era anche stato denunciato per violazione dell’art. 316 ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) con un illecito contestato di oltre euro 571.000,00, sia con riferimento alle sentenze conclusive del giudizio di primo grado (cfr. a seconda dei convenuti: sent. GIP Trib. Torino n. 1791/2014 di condanna; sent. ex art. 444 c.p.p. del 7 novembre 2014; sent. GIP Trib. Torino 18 marzo 2014 di assoluzione).
Conclusivamente il Collegio è dell’avviso che la domanda della Procura contabile avente ad oggetto il danno da dispersione del patrimonio pubblico risultante dal valore di acquisto delle quote di partecipazione delle amministrazioni pubbliche socie (quantificato in euro 37.000,00) debba essere rigettata per intervenuta prescrizione.
Ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c. si dispone la compensazione integrale delle spese, essendo il giudizio definito decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
-dichiara l’inammissibilità della citazione ex art. 67, comma 2, c.g.c. nei confronti dei convenuti _____ per omessa audizione degli stessi;
-dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, per esserne fornito il giudice ordinario, sulla domanda proposta da parte attrice riguardante tutte le poste di danno, fatta eccezione per quella riguardante il danno da dispersione del patrimonio pubblico risultante dal valore di acquisto delle quote di partecipazione delle amministrazioni pubbliche socie per euro 37.000,00;
-rigetta, per intervenuta prescrizione, la domanda attorea avente ad oggetto il danno da dispersione del patrimonio pubblico risultante dal valore di acquisto delle quote di partecipazione delle amministrazioni pubbliche socie per euro 37.000,00.
Spese compensate. Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 settembre 2022, con l’intervento dei magistrati:
Cinthia Pinotti Presidente
Walter Berruti Consigliere
Alessandra Olessina Consigliere estensore
Il Giudice estensore Il Presidente
Alessandra Olessina Cinthia Pinotti
F.to digitalmente F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 18/01/2023
Il Direttore della Segreteria
Caterina Scrugli