Corte dei conti (sentenze) _ Sentenze

SENT. N. 11/23

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott. Cristiano Baldi, ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 23374 del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da

T.G., nato a omissis il omissis, ivi residente in Via omissis, c.f. omissis, elettivamente domiciliato in _____, presso lo studio dell’avv. _____, da cui è rappresentato e difeso per delega in atti

contro

INPS – Gestione Dipendenti Pubblici (c.f. 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. _____, dell’Avvocatura dell’Istituto, giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del notaio _____rep. _____, ed elettivamente domiciliato in _____.

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento della quota di contitolarità relativa al figlio in affidamento, maggiorenne inabile, sulla pensione di reversibilità n° 50386674, di cui al decreto di liquidazione 28/08/2019.

A fondamento, richiamato il provvedimento di liquidazione della pensione di reversibilità sulla moglie C.C., deceduta in data 21.04.2019, parte ricorrente ha prodotto documentazione inerente le condizioni di salute del minore affidato M.S. nonché le condizioni reddituali dello stesso.

L’Inps si costituisce ed insiste per il rigetto del ricorso, ritenendo non sussistente il requisito della permanente inabilità al lavoro in capo al figlio M.S..

La causa è stata discussa all’udienza del 27.01.2023 ed entrambe le parti hanno richiamato le conclusioni dei rispettivi atti introduttivi.

All’esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell’articolo 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento.

Ai sensi dell’articolo 13 del Regio Decreto-legge n. 636/39, “Nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato, sempreché per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all’articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.

Ritiene lo scrivente che la documentazione in atti confermi le condizioni di inabilità al lavoro del figlio (affidato) M.S. alla data del decesso della madre.

Ciò, in particolare, emerge dalla lettura combinata del verbale INPS della Commissione medica per l’accertamento dell’invalidità civile del 2013 (laddove già si individua una percentuale di invalidità civile del 50%) con la relazione del Dipartimento di salute mentale dell’ASL VCO dell’aprile 2014 (laddove si dà atto dell’incapacità di operare su contenuti visivi e di indirizzare l’attenzione su compiti specifici) e, da ultimo, con le relazioni dei servizi socio assistenziali del Verbano (laddove vengono descritti comportamenti del M. palesemente incompatibili con l’inserimento in ambiente lavorativo).

In ordine alla decorrenza della prestazione, va rilevato che fin dall’originaria domanda di pensione di reversibilità il ricorrente aveva indicato la presenza del figlio affidato M.S., mai presa in considerazione dall’Istituto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica,

dichiara il diritto del ricorrente alla quota di pensione di reversibilità relativa al figlio affidato M.S. a far tempo dal 01.06.2019 e conseguentemente condanna l’Inps al pagamento degli arretrati, maggiorati di interessi legali e, nei limiti dell’eventuale maggior importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici ISTAT;

condanna l’Inps al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, liquidate in euro 1.300,00 (milletrecento/00) oltre spese generali, IVA e CPA.

Così deciso in Torino, il 27 gennaio 2023

Il Giudice

dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 27/01/2023

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente