Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6798 del 2022, proposto dai signori ________, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato _______, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di _____, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato ______, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via ____;
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1189 del 17 febbraio 2022, resa tra le parti;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di ______;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2022 il consigliere Silvia Martino;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Visto l’art. 60 del codice del processo amministrativo, il quale consente la definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare, con sentenza in forma semplificata;
Accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato avviso alle parti.
1. La controversia in esame nasce dalle contestazioni insorte fra il signor _______ (al quale, nelle more del giudizio sono subentratigli eredi) ed il Comune di _____ in qualità di parti stipulanti la convenzione di lottizzazione risalente all’11 ottobre 1972 ed avente ad oggetto la regolamentazione delle modalità di utilizzo di un vasto appezzamento di terreno (oltre 35 ettari) ubicato nella zona marina del medesimo Comune.
1.1. Nello specifico, nell’anno 1983, il Comune di ___________ intentava un’azione civile dinanzi al Tribunale ordinario di Crotone per inadempimento del lottizzante, giudizio al quale il convenuto resisteva proponendo anche una domanda riconvenzionale.
1.2. Il giudizio si concludeva con una declaratoria di difetto di giurisdizione (sentenza civile n. 472/2013) e veniva pertanto riassunto dinanzi al T.a.r. per la Calabria, sede di Catanzaro dal Comune (con il ricorso n. 283/2014) e dagli eredi della parte (con il ricorso n. 1779/2014).
1.3. Il Comune di ___________ chiedeva che i resistenti fossero condannati al pagamento del controvalore delle opere previste dalla convenzione e di fatto non realizzate, per un importo quantificato, nell’anno 2007, in euro 1.923.330,00, nonché al risarcimento del danno da ritardo e del danno conseguente allo stato di abbandono e al mancato sviluppo urbanistico dell’area oggetto di lottizzazione.
1.4. Gli eredi di ___________ chiedevano la reiezione delle avverse domande e, in via riconvenzionale, eccepivano la compensazione di controcrediti consistenti nelle somme spese per la stipulazione della fideiussione e nelle poste risarcitorie derivanti, a loro volta, dal preteso inadempimento del Comune di ___________ rispetto alle obbligazioni assunte.
2. All’esito del giudizio di primo grado, il T.a.r.:
a) ha riunito i ricorsi in riassunzione, in quanto concernenti la medesima sentenza civile;
b) ha statuito che la materia del contendere riguarda sia la domanda originariamente proposta dal Comune dinanzi al giudice ordinario, sia la domanda riconvenzionale poi proposta dal privato;
c) ha respinto entrambe le domande risarcitorie, ad eccezione della sola domanda di restituzione della cauzione di venti milioni di lire (euro 10.329,14 oltre interessi legali) formulata in via
riconvenzionale dagli eredi del signor ___________;
d) ha compensato le spese di lite;
e) ha posto le spese della c.t.u. a carico delle parti in solido tra loro, “da ripartirsi nei
rapporti interni nei termini di cui in motivazione”.
3. La sentenza è stata appellata dal Comune di ___________ e dagli eredi del privato in via incidentale.
3.1. In particolare, il Comune ha lamentato l’erroneità del percorso logico-giuridico seguito dal primo giudice, sia nella parte in cui ha respinto la domanda risarcitoria avanzata a carico del lottizzante, sia nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale dei privati di restituzione della cauzione versata illo tempore nella misura di venti milioni di lire.
4. Con la sentenza oggetto dell’odierna istanza di revocazione, è stato accolto l’appello del Comune di ___________ ed è stata rigettata la domanda riconvenzionale.
Per l’effetto, la Sezione ha:
– condannato la parte appellante in via incidentale a pagare in favore del Comune di ___________ la somma di euro 2.306.511,78, attualizzata fino alla data del 30 aprile 2017, oltre l’ulteriore attualizzazione secondo il medesimo metodo di calcolo seguito dalla c.t.u. disposta in primo grado, dalla succitata data e fino all’effettivo soddisfo;
– condannato altresì l’appellante incidentale a rifondere in favore del Comune le spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro 20.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA se dovute come per legge;
– posto le spese di c.t.u. a carico, in via definitiva, dell’appellante incidentale.
5. Con l’odierna istanza di revocazione i ricorrenti deducono che la decisione si baserebbe su una documentazione incompleta, in quanto il Comune non avrebbe esibito in giudizio tutti gli atti in suo possesso.
6. Si è costituito, per resistere, il Comune di ___________.
7. Le parti hanno depositato memorie in vista della camera di consiglio del 15 settembre 2022, alla quale – previo avviso alle parti – il ricorso è stato trattenuto in decisione per essere definito nel merito con sentenza in forma semplificata.
8. L’istanza di revocazione è manifestamente inammissibile.
È agevole infatti rilevare che i ricorrenti non solo non hanno dedotto alcuno dei vizi revocatori tipizzati dall’art. 395, c.p.c., per come richiamati dall’art. 106 del c.p.a., ma si sono limitati a sollecitare l’acquisizione di ulteriore documentazione probatoria, da vagliare sostanzialmente in un terzo grado di giudizio.
8.1. Giova ricordare che, per quanto concerne l’ipotesi contemplata dall’art. 395, n. 4, del c.p.c., l’errore di fatto deducibile per revocazione deve:
a) derivare da un’errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l’organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere come documentalmente provato un fatto in realtà escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato;
b) attenere ad un punto controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato;
c) essere stato un elemento decisivo della decisione da revocare, necessitando perciò di un rapporto di causalità tra l’erronea presupposizione e la pronuncia stessa
8.2. In ogni caso, secondo il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria di questo Consiglio (dec. 22 gennaio 1997, n. 3; in senso conforme, Ad. plen. nn. 3 del 2001, 2 del 2010, 1 del 2013, 5 del 2014; Cons. St., sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3499; sez. IV, 23 settembre 2008, n. 4607; sez. IV, 19 ottobre 2006, n. 6218; sez. IV, 16 maggio 2006, n. 2781; sez. VI, 23 febbraio 2011 n. 1145 ; da ultimo, sez. IV, 24 marzo 2022, n. 2149), l’errore di percezione deve riguardare atti e/o documenti acquisti nel corso del giudizio e non già documenti non prodotti nelle fasi precedenti, ovvero ancora, come nella fattispecie, documenti di cui è solo ipotizzata l’esistenza.
Il rimedio della revocazione è dunque pacificamente inammissibile per un (preteso) errore di percezione rispetto ad atti o documenti non prodotti ovvero per un errore di fatto la cui dimostrazione avvenga mediante deposito di un documento prodotto per la prima volta in sede di revocazione (Cons. Stato, sez. V, 16 novembre 2010, n. 8061; sez. IV, 13 ottobre 2010, n. 7487).
9. In definitiva, per quanto testé argomentato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal Regolamento n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 6798 del 2022, di cui in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti in solido tra loro alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune di ___________, che liquida, complessivamente, in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Ermanno de Francisco, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Alessandro Verrico, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere, Estensore
Michele Conforti, Consigliere