Pubblicato il 08/07/2022
05729/2022REG.PROV.COLL.
03890/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3890 del 2020, proposto da
_____, rappresentata e difesa dagli avvocati _____ e _____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Università degli Studi _____, Università degli Studi _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
_____, non costituito in giudizio;
nei confronti
_____, _____, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 01100/2020
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università degli Studi _____ e dell’Università degli Studi _____;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 luglio 2022 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti l’avvocato _____;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso in appello l’odierna appellante ha impugnato la sentenza del TAR per il Lazio n. 01100/2020 con la quale è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte è stato respinto il ricorso di primo grado, avente ad oggetto il provvedimento di non ammissione dell’appellante al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, per l’a.a. 2017/2018 presso Università degli studi di _____
Esponeva che nel corso del giudizio il TAR per il Lazio, con ordinanza n. 5699/018, aveva rigettato l’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla ricorrente.
Il Consiglio di Stato, Sezione VI, con ordinanza n. 6212/2018, aveva accolto l’appello cautelare; per effetto del provvedimento cautelare, l’appellante era stata iscritta al corso di laurea prescelto, per l’anno accademico 2017/2018 e, da allora, frequentava con profitto, la facoltà.
Impugnata ritualmente la decisione resistevano il Ministero dell’Istruzione, l’Università degli Studi _____ e l’Università degli Studi _____.
All’udienza pubblica del 5 luglio 2022 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Con il motivo l’appellante impugna il capo di sentenza sulla mancata declaratoria di improcedibilità del ricorso per avere frattanto superato gli esami utili per l’accesso agli anni successivi del corso di laurea.
La censura è fondata nei limiti che si vanno a precisare.
Ritiene il Collegio che nel caso non possa trovare applicazione l’articolo 4, comma 2 bis, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, introdotto dalla legge di conversione 14 agosto 2005, n. 168.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza del 28 gennaio 2015 n. 1, ha precisato che, con riferimento al favorevole esito di alcuni esami del corso di laurea in medicina e chirurgia, l’accesso al quale sia stato reso possibile esclusivamente dal favorevole esito del giudizio di primo grado, non è invocabile l’art. 4, comma 2 bis, D.L. n. 115 del 2005, conv. in L. n. 168 del 2005 (che prevede il conseguimento di un’abilitazione o di un titolo anche nel caso in cui l’ammissione alle prove previste dal bando sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela). Invero, tale norma (avente natura eccezionale e, per tale ragione, non suscettibile di applicazione analogica), non è applicabile alle selezioni di stampo concorsuale per il conferimento di posti a numero limitato, né il superamento del test di ammissione al corso di laurea costituisce una abilitazione o un titolo (il cui conseguimento rappresenta l’indefettibile presupposto per l’applicazione della disposizione richiamata).
Questo orientamento restrittivo è stato recentemente confermato dal Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza dell’8 febbraio 2022 n. 881.
Anche prescindendo dalla applicazione della disposizione normativa sopra richiamata, ritiene, tuttavia, il Collegio che nel caso di specie sussistano i presupposti per una declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La previsione normativa di prove selettive per l’ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, di cui alla L. 2 agosto 1999, n. 264, risponde ad una duplice finalità: da un lato, quella di consentire agli Atenei, sotto il profilo organizzativo, la possibilità di garantire un’offerta formativa compatibile con le proprie risorse strumentali e umane, dall’altro, quella di assicurare l’accesso al predetto corso ai soggetti in possesso delle cognizioni tecniche e delle capacità attitudinali necessarie per la proficua frequenza di corsi universitari di così elevato livello formativo.
Orbene, deve ritenersi che, nel caso di specie, le predette finalità siano state entrambe utilmente perseguite e soddisfatte.
Essendo l’appellante stata ammessa al corso di laurea in questione in forza di un provvedimento di natura cautelare (ossia, l’ordinanza cautelare della Sesta Sezione del Consiglio di Stato del 2018 n. 6212), ha dimostrato nei fatti di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per la proficua frequenza dei corsi universitari; d’altro canto, non sono state segnalate dalle Amministrazioni resistenti delle disfunzioni, sul piano organizzativo o logistico, legate alla frequenza dei predetti corsi da parte dell’odierna appellante.
A distanza di anni dalla ammissione al corso in laurea, con il superamento di un numero significativo di esami universitari e ormai alla soglia del conseguimento della laurea, deve ritenersi soddisfatto l’interesse sostanziale azionato dall’appellante (per effetto della positiva valutazione del loro percorso accademico da parte delle Istituzioni Universitarie), mentre, di contro, non è ravvisabile (o quantomeno non è stato rappresentato in giudizio) alcun interesse delle Amministrazioni resistenti alla invalidazione del percorso accademico dell’odierna appellante.
Il superamento degli esami universitari, documentato dall’appellante, comprova la realizzazione della esigenza formativa cui era preordinata l’iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell’interesse sostanziale azionato in giudizio, i cui effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di reiezione delle domande azionate.
Oltre a ciò, il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso dall’appellante si pone in linea con il principio della conservazione degli atti giuridici (nella specie, gli attestati e le certificazioni di superamento degli esami universitari sostenuti) e appare conforme all’interesse pubblico finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, cui pure fa riferimento l’art. 3, comma 1, lett. a), della L. 2 agosto 1999, n. 264, unitamente al criterio dell’offerta potenziale del sistema universitario, ai fini della determinazione del contingente nazionale annuale per l’accesso ai predetti corsi universitari.
Infine, ad ulteriore supporto delle conclusioni cui è pervenuto il Collegio milita l’ulteriore considerazione, secondo la quale deve ritenersi meritevole di tutela da parte dell’ordinamento giuridico l’interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la lentezza dei processi non ne renda incerto l’esito, frustrando le legittime aspettative del privato, che abbia superato le prove di esame (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 9 aprile 2009 n. 108).
Per le considerazioni sopra richiamate, ritiene il Collegio che sussistano quindi i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
La peculiarità della fattispecie dedotta in giudizio giustifica, tuttavia, all’evidenza, l’equa compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore