Corte dei conti (sentenze), Pubblico impiego _ Sentenze

SENT. N. 212/22

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott. Cristiano Baldi, ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 23172 del Registro di Segreteria,

sul ricorso

promosso da

M.A. (c.f. omissis), nata a omissis, il omissis, residente a omissis, Via omissis, rappresentata e difesa dall’avv.to _____, presso il cui studio sito in _____, è elettivamente domiciliata.

contro

l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici corrente in Roma, (CF: 80078750587) in persona del suo Presidente pro tempore, rappr.to e difeso dall’avv. _____ (_____) giusta conferita procura generale ad lites del 21.7.2015 rep. n° _____ a rogito del Dott. _____ Notaio in _____, elett.te dom.to, ai fini del presente giudizio, in _____ – presso l’_____

FATTO

Con ricorso ritualmente depositato parte ricorrente ha chiesto l’accertamento della non debenza della somma di euro 60.446,45, relativa alla richiesta ripetizione di indebito di cui al provvedimento Inps n. 8100.20.1.2020.00223952, ed in particolare riferentesi agli anni 2013-2018.

L’esponente, titolare di pensione di vecchiaia a decorrere dall’1.9.2018, ricorda che già dal 2004 godeva di pensione di reversibilità del coniuge, unitamente ai figli minori e che a partire dall’ottobre 2018 subiva una trattenuta mensile di 152,64 euro. Tale trattenuta, per come risulta dai documenti prodotti, risulterebbe da un indebito di euro 60.446,45 percepito tra l’ottobre 2008 ed il settembre 2019.

La parte richiama quindi la normativa in tema di ripetizione di indebiti pensionistici e ricorda di aver sempre presentato la propria dichiarazione dei redditi annuale all’Agenzia delle Entrate, ritenendo illegittima la condotta dell’Istituto che solo nel febbraio 2019 si avvedeva dell’esistenza di un indebito.

Eccepisce la violazione della legge n. 241/90 per non aver mai ricevuto comunicazione del procedimento amministrativo e del provvedimento impugnato.

Si costituisce l’Inps precisando che “la quota di pensione intestata alla Sig.ra M.A., divenuta unica beneficiaria, non veniva erroneamente assoggettate alle riduzioni previste dall’art. 1, comma 41, della legge 335/95…. nel 2019, a seguito di valutazione dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 16/10/2018, intesa ad ottenere il riconoscimento, sulla pensione di reversibilità, della tredicesima mensilità l’ufficio scrivente ha accertato la mancata applicazione della norma sopra citata ed ha disposto, sulla rata del mese di ottobre 2019, la regolarizzazione del trattamento pensionistico di reversibilità”.

Eccepisce come la ricorrente non abbia mai comunicato la variazione delle condizioni per il godimento della pensione di reversibilità nell’importo riconosciutole inizialmente.

La causa è stata discussa all’udienza del 28 settembre 2022.

All’esito della discussione la causa è stata decisa con sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell’articolo 167, comma 1, c.g.c.

DIRITTO

La domanda merita accoglimento.

In diritto, va ricordato che l’art. 1, comma 41, della legge n. 335/95 prevede una limitata cumulabilità degli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario: al superamento di determinate soglie reddituali (indicate nell’allegata tabella F) conseguono diverse riduzioni percentuali del trattamento spettante.

Naturalmente, ciò impone un onere a carico dei beneficiari, i quali sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Ente previdenziale ogni fatto sopravvenuto che possa incidere sulla debenza o sull’importo della prestazione (cfr. artt. 86, quarto comma e 197, settimo comma, del D.P.R. n. 1092/73).

Qualora si determini un indebito pensionistico, occorre contemperare le esigenze di recupero dell’Amministrazione con la tutela dell’affidamento del beneficiario, specie considerata la natura previdenziale delle prestazioni in oggetto. Mentre entro l’anno dalla liquidazione automatizzata il trattamento pensionistico ha carattere provvisorio ed è quindi soggetto a fisiologica revisione dall’Amministrazione (cfr. art. 5, comma 4, DPR n. 429/86 e art. 9, commi 1 e 2, DPR n. 428/85), una volta cristallizzatasi la prestazione in capo al beneficiario è necessario tenere in debito conto l’affidamento maturato.

In tale evenienza, il recupero dell’indebito risulta quindi condizionato “dalla valutazione della sussistenza di uno stato soggettivo di buona fede in capo al beneficiario di trattamento di riversibilità che abbia assolto agli obblighi di comunicazione posti a suo carico (Corte Conti Sezioni Riunite, n. 4/2008/QM).

Il perimetro in cui collocare le contrapposte esigenze (tutela della buona fede e recupero dell’indebito su trattamento ormai definitivo) è offerto dall’articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a mente del quale “L’INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l’anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.

Dunque, l’azione di recupero conseguente, come nella fattispecie in esame, al superamento di un limite reddituale, va esercitata entro l’anno successivo dalla conoscenza della variazione reddituale: trascorso tale lasso temporale, va data prevalenza alla tutela del legittimo affidamento del beneficiario del trattamento pensionistico.

In ordine al momento di decorrenza di tale termine, la circolare Inps n. 47/2018 ha precisato che i redditi conosciuti dall’Ente possono esserlo o direttamente, in quanto coincidenti con altre prestazioni erogate dall’Istituto medesimo, o conosciuti indirettamente per il tramite dell’Amministrazione finanziaria.

Dunque, mentre in caso di redditi derivanti da prestazioni erogate dallo stesso Ente il momento di conoscenza, e decorrenza del termine per l’azione di recupero, va individuato nella data del provvedimento di liquidazione fonte del diverso reddito (ovvero, per il periodo successivo, contestualmente all’erogazione anno per anno), nel caso di dati reddituali a disposizione dell’Amministrazione finanziaria il momento di decorrenza va individuato in quello di trasmissione dei dati alla menzionata Amministrazione.

Da tale momento, infatti, i dati sono giuridicamente nella diponibilità dell’Istituto il quale, come previsto dall’articolo 13 sopra riportato, procede all’attività di verifica in modo continuativo (“L’Inps procede annualmente alla verifica”): è del tutto evidente, infatti, che il momento di decorrenza non può essere rimesso all’arbitraria condotta dell’Istituto facendolo coincidere con quello di effettiva acquisizione dei dati fiscali dalle banche dati.

Parimenti, va precisato che il recupero di un indebito è un procedimento amministrativo articolato in numerosi adempimenti: ciò che rileva, tenuto conto dell’affidamento del percettore, è l’avvenuta notifica del provvedimento di apertura del procedimento e di richiesta restitutoria entro l’anno successivo alla conoscenza della variazione reddituale.

Così delineata la cornice normativa di riferimento, va rilevato che nella fattispecie in esame la ricorrente ha trasmesso all’Amministrazione finanziaria le dichiarazioni fiscali relative ai redditi 2007, 2008, 2009 e 2010.

Da tale momento, quindi, l’Inps era giuridicamente in grado di accedere al dato reddituale e di procedere al recupero dell’indebito entro il 31.12.2012 (tenuto conto, in un’ottica favorevole all’Istituto della dichiarazione 2010 presentata entro il settembre 2011).

La comunicazione di recupero del 2019 è quindi tardiva.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore di parte ricorrente come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione monocratica,

Accoglie il ricorso e per l’effetto dichiara illegittimo il provvedimento Inps n. 8100.20.1.2020.00223952 di recupero indebito sulla pensione percepita da M.A.

Condanna l’Inps alla restituzione di quanto eventualmente già trattenuto sui ratei pensionistici, oltre interessi legali da ogni singolo mese al saldo.

Condanna l’Inps al pagamento delle spese legali in favore di parte ricorrente, spese liquidate in euro 1.900,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore anticipatario.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Torino, il 28 settembre 2022.

Il Giudice

Dott. Cristiano Baldi

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 29 settembre 2022

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente