Corte dei conti (sentenze), Enti locali, Pubblico impiego, Responsabilità erariale _ Sentenze
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO
Composta da
GRECO Carlo Presidente
ZAFFINA Innocenza Giudice
ALBERGHINI Daniela Giudice, relatore
nell’ udienza del 15 dicembre 2021, tenutasi ai sensi dell’art. 85, c. 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in particolare, secondo le modalità di collegamento da remoto (come precisato dal decreto del Presidente di questa Sezione giurisdizionale in data 24 luglio 2021) e “a porte chiuse” come previsto dall’art. 91, c. 2, c.g.c., richiamato dall’art. 26, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di conto iscritto al n. 31582 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 50909 reso dall’agente contabile _____ quale economo del Comune di _____ (_____) per il periodo 1.1.2013/31.12.2013, depositato il 15 settembre 2016, rappresentato e difeso dall’Avv. _____ del Foro di Vicenza, con studio in _____ e domicilio ivi eletto;
Vista la relazione n. 311/2021 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 13 agosto 2021;
Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;
Stefano Mizgur
SENTENZA N. 174/2022
Uditi all’udienza del 15 dicembre 2021, celebrata con l’assistenza del segretario dr. Stefano Mizgur, la dott.ssa Daniela Alberghini, Magistrato relatore, l’Avv. _____ per l’agente e il Pubblico Ministero, come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con relazione di deferimento n. 311 del 13 agosto 2021 il Magistrato Istruttore ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre al giudizio del Collegio il conto n. 50909, depositato in data 15 settembre 2016, reso da _____ quale economo del Comune di _____ (_____).
Il conto, infatti, si presentava come improcedibile, risultando sottoscritto e parificato dallo stesso soggetto, quale agente e quale Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente, in violazione del principio di alterità.
Con decreto del Presidente della Sezione in data 8 settembre 2021 veniva fissata l’odierna udienza per la trattazione del giudizio.
Con PEC in data 19 novembre 2021 il Comune provvedeva a depositare agli atti del giudizio una dichiarazione, a firma congiunta del Sindaco e del Segretario comunale, avente ad oggetto i dati contabili della gestione economale per l’esercizio di riferimento, nonché l’attestazione di assenza di ammanchi e perdite nonché di avvenuto saldo del conto economale.
In data 26 novembre 2021 l’agente, munitosi di difesa tecnica, ha depositato memoria difensiva con la quale, dato atto del deposito da parte del Comune di _____ della suddetta dichiarazione e del conto munito di visto di parificazione a firma del Sindaco, ha affermato l’avvenuta regolarizzazione del conto e, in ogni caso, l’assenza di dolo o colpa grave, dovendosi tenere in considerazione le circostanze che hanno determinato l’impropria sottoscrizione del conto da parte dell’agente anche nella veste di Responsabile del servizio finanziario. All’epoca, infatti, il Segretario comunale, unico soggetto che avrebbe potuto provvedere all’apposizione del visto di regolarità stante il ridotto organico del Comune (di poco più di 1.000 abitanti), era spesso assente ed il Sindaco era sprovvisto di competenze tecnico-gestionali.
All’odierna udienza il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni conformi alla relazione di deferimento ed il difensore dell’agente, riportandosi alla memoria, ha concluso per la dichiarazione di regolarità del conto e il discarico dell’agente.
All’esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In data 15 settembre 2016 è stato depositato agli atti di questa Sezione il conto giudiziale n. 50909 dell’agente contabile _____ del Comune di _____ (_____) per il periodo 1.1.2013/31.12.2013 avente ad oggetto la gestione economale dell’esercizio 2013. Il conto risulta redatto su modello in parte conforme al mod. 23 del DPR 194/1996 e riporta anticipazioni per complessivi euro 2.800,00, integralmente restituite ed utilizzi e rimborsi per euro 2.465,23.
Il conto è stato sottoposto all’esame della Sezione in quanto riporta la sottoscrizione dall’agente e il visto di regolarità del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario dell’Ente, coincidente con l’agente medesimo, circostanza che ne preclude l’esame, in conformità ad una costante giurisprudenza di questa Corte.
Il Collegio presta la propria adesione a tale orientamento (cfr. Sez. Veneto n.62/2012) secondo cui, “con riferimento alla sottoscrizione del conto, si esclude che possa “ammettersi coincidenza nella sottoscrizione e nella attestazione di regolarità del conto”, evidenziando la necessaria alterità tra i soggetti incaricati dei due compiti” (Sez. Sicilia, n. 197/2020).
L’attività di parificazione deve, infatti, necessariamente risiedere in capo ad un soggetto diverso dall’agente, avendo natura intrinseca di atto di controllo interno: negli enti locali, di regola, è il soggetto che riveste la qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, al quale compete una funzione che è estranea alla gestione dell’agente e finalizzata alla verifica della concordanza dei conti con le scritture dell’ente e/o al rilievo di anomalie o circostanze che precludano la chiusura contabile dei rapporti di debito/credito tra l’amministrazione ed il suo agente: “è convinzione di questa Corte che il “visto” sul conto giudiziale non possa essere apposto dal medesimo agente contabile che ha reso il conto, per una elementare ed irrinunciabile esigenza di “alterità”, prima ancora che di “indipendenza”, tra soggetto controllore e soggetto controllato. Ne deriva che, qualora l’agente contabile sia l’unico dipendente in forza al servizio finanziario (se non addirittura l’unico dipendente amministrativo dell’ente locale) la competenza a rilasciare il suddetto visto di conformità (“parifica”) va intestata al Segretario Comunale – in funzione sostitutiva del responsabile del Servizio, in applicazione anche analogica degli artt. 49, comma 2, e 97, comma 4, lettere b) e d) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – o comunque, in via residuale, al Sindaco (quale organo responsabile dell’amministrazione del Comune ex art. 50 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000), fatto ovviamente salvo quanto specificamente stabilito dalla normativa emanata dall’ente locale interessato nell’ambito della propria sfera di autonomia.” (sez. Piemonte n. 10/08; cfr., ex multis, anche Sez. Veneto n. 59/2014; Sez. Liguria n. 38/16; Sez. Umbria n. 77/2016; Sez. Sicilia n. 217/2017; Sez. Veneto n. 217/2018; Sez. Basilicata n. 197/20); Alla luce di tali principi, dirimenti, la circostanza, rappresentata dalla difesa dell’agente, che il soggetto deputato all’attività di parificazione del conto abbia garantito una limitata presenza in servizio presso l’Ente (peraltro, di ridotte dimensioni e, quindi, dotato di organico limitato, tale da non garantire la presenza di figure sostitutive) non assume giuridica rilevanza al fine di affermare la regolarità del conto presentato.
Il Collegio, infatti, condivide e fa proprio quanto osservato nella relazione di deferimento in relazione al fatto che la gestione contabile è un particolare settore dell’attività di gestione dei beni e del danaro pubblico governato da principi e regole speciali ispirati ad esigenze di controllo e garanzia obiettiva per l’accertamento della correttezza e regolarità delle gestioni e che, pertanto, le finalità di garanzia a cui è preposto il conto giudiziale non possono essere eluse o pretermesse stante l’indefettibilità del relativo giudizio, pur potendo convivere con le regole operative di gestione e con le concrete scelte organizzative che le singole Amministrazioni, dotate di autonomia organizzativa e normativa, possono dare a se stesse, ai loro uffici ed alla loro attività gestionale.
In secondo luogo, sulla base dei medesimi principi il Collegio osserva che il visto di regolarità o l’attestazione di parifica apposti al conto dal medesimo soggetto che lo ha reso non possano essere ritenuti integrare tale adempimento, con la conseguenza impossibilità di procedere, per la Sezione, all’esame del conto: “ (…) l’assenza del visto di parifica o comunque l’assenza della opposta nota di osservazioni (anche negative) formulata dalla struttura di controllo interna impedisce, come da consolidata giurisprudenza della Corte, ribadita dalla Sezione Giurisdizionale per il Lazio nelle sentenze- ordinanze nn. 669 e 670 del 2 luglio 2012 nonché dalle Sezioni Riunite (n.22/2016/QM) qualsiasi verifica giudiziale” (sez. Piemonte, n. 468/2019)
Infatti, “(…) la c.d. parificazione del conto da parte dell’amministrazione costituisce fase imprescindibile e fondamentale ai fini della procedibilità del conto medesimo, tenuto conto che l’amministrazione è il primo destinatario dell’ obbligo di rendiconto e che il conto si intende reso all’organo dal quale l’agente è stato investito della gestione e non alla Corte dei conti, estranea al rapporto contabile presso la quale il conto va successivamente depositato, previa parificazione del rendiconto, ovvero già munito dell’attestazione di parifica. Tale certificazione di conformità o parifica del conto, com’è noto, deve basarsi sulle scritture dell’amministrazione o sugli altri elementi in possesso della stessa. Pertanto, non può dirsi conforme allo spirito della normativa di riferimento un controllo basato sulle sole scritture o documenti contabili prodotti dall’agente; la parifica non si esaurisce, infatti, in un semplice controllo di coerenza interna del conto rispetto ai relativi giustificativi formati e custoditi dal contabile, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze contabili e documentali esterne in possesso dell’ amministrazione. Infatti, la parifica presuppone la possibilità di svolgere una sorta di controllo incrociato tra i dati contabili forniti dall’agente e quelli ricavabili dalle (distinte) scritture dell’amministrazione, ed ovviamente confrontando la documentazione e le scritture (riepiloghi mensili, ricevute di versamento, ecc.) propedeutiche alla presentazione del conto giudiziale con quanto risultante dalla contabilità dell’ente (reversali d’ incasso, versamenti in tesoreria e relative scritture) (Sez. Sicilia, sent. n. 432/2020)” (Sez. Marche, n. 366/2021, che riprende testualmente Sez. III App. n. 542/2017).
Afferma la difesa dell’Agente la sopravvenuta regolarizzazione del conto e, conseguentemente, la sua procedibilità in ragione della produzione, da parte del Comune, agli atti del presente giudizio del conto al quale sarebbe stato apposto in data 15 novembre 2021 il visto di regolarità a valere quale parificazione del conto medesimo.
Osserva il Collegio che il documento depositato riporta, invero, una mera sottoscrizione “per convalida e attestazione” a firma del Sindaco del Comune di _____: anche a tutto voler concedere, non sembra potersi desumere da tale visto l’avvenuto svolgimento dell’attività di verifica e controllo interno propria della parifica del conto, tanto più che la conformità alle scritture dell’Ente non è attestata nella (né è ricavabile dalla) “dichiarazione”, a firma congiunta del Sindaco e del Segretario comunale, contestualmente depositata, nella quale in relazione all’esercizio di riferimento vengono unicamente riportati, in sintesi, i dati contabili emergenti dal conto e affermata l’assenza di ammanchi. Né tale esito potrebbe farsi derivare dalla produzione, in allegato, di un documento apparentemente costituito da un estratto del rendiconto dell’Ente relativo ai capitoli di “anticipazione” e “rimborso” del fondo economale: tale documento non offre, chiaramente, alcuna contezza della effettiva quadratura del conto con (tutte) le (altre) scritture dell’Ente, non offrendo, peraltro, neppure contezza dell’ avvenuta verifica della “documentazione e le scritture (riepiloghi mensili, ricevute di versamento, ecc.) propedeutiche alla presentazione del conto giudiziale con quanto risultante dalla contabilità dell’ ente (reversali d’ incasso, versamenti in tesoreria e relative scritture)” propria della parificazione di cui si è detto più sopra.
In conclusione, il Collegio ritiene che i profili di improcedibilità del conto in esame non possano ritenersi superati.
La definizione del giudizio sulla base di questione preliminare assorbe ogni questione di merito in ordine a profili di responsabilità dell’agente, peraltro non dedotti né evidenziati nella relazione di deferimento.
In assenza di condanna non è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto, non definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al n. 31582 del Registro di Segreteria promosso nei confronti dell’agente contabile _____ quale economo del Comune di _____ (_____), avente ad oggetto il conto n. 50909 per l’esercizio 2013 (1.1./31.12.2013)
DICHIARA
Improcedibile il conto n. 50909 e per l’effetto non ammette a discarico, allo stato, l’agente contabile _____.
Nulla per le spese.
Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.
Così deciso in Venezia, all’esito della camera di consiglio del 15 dicembre 2021.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Alberghini Carlo Greco
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il
Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)
Stefano Mizgur
Casella di testo
20/05/2022
Stefano Mizgur
Casella di testo
Stefano Mizgur