Corte dei conti (sentenze), Pubblico impiego, Riparto di giurisdizione _ Sentenze

In nome del Popolo Italiano

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 105/2022

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 23168 del registro di segreteria, proposto da:

_____ (omissis) nato a _____ il omissis, rappresentato e difeso dall’Avv. _____, elettivamente domiciliato presso il suo studio in _____ (pec: _____), come da procura in calce al ricorso introduttivo;

contro

Ministero della Difesain persona del Ministro in carica p.t., rappresentato e difeso dal Direttore Generale della Direzione Generale della Previdenza Militare e della leva, dott.ssa _____;

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica p.t., rappresentato e difeso dal dott. _____, dalla dott.ssa _____, dirigenti, e dalla dott.ssa _____, direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro,

Per l’annullamento del decreto n. 571/N posizione N. 644545/B del Ministero della Difesa dell’11/06/2020 relativo alla domanda di dipendenza di causa di servizio e/o equo indennizzo del 14/03/2018;

Visto l’atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Visto il D.lgs. n. 174/2016, recante il codice di giustizia contabile;

Uditi, nella pubblica udienza del 5 maggio 2022, l’avv. _____ per il ricorrente e la dott.ssa _____ per il MEF, che concludevano come da verbale in atti.

Fatto e Diritto

1. Parte ricorrente, rimasta infruttuosa l’azione amministrativa, ha chiesto all’intestata Sezione l’accertamento della dipendenza da causa di servizio in relazione alle patologie sofferte come presupposto della futura pensione privilegiata ed – una volta accertata tale dipendenza – il riconoscimento dell’equo indennizzo con ordine al Ministero della Difesa di adozione degli atti di competenza.

2. A sostegno della domanda ha rappresentato di essere attualmente in servizio presso la Capitaneria di porto di omissis e di avere presentato in data 14.03.2018 domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per le infermità sofferte e riconosciute dalla CMO di Messina con verbale BL/B n. 1265 del 20.06.2018 (discopatie cervicali con segni emg di sofferenza radicolare c5-c7; angioma vertebrale di c3 in atto a scarsa incidenza funzionale, artrosi cervicale in atto a scarsa incidenza funzionale, sindrome del tunnel carpale di sinistra di grado moderato e a scarsa incidenza funzionale); che tuttavia il Comitato di Verifica per la Cause di Sevizio presso il MEF in data 04.06.2019 dava motivato parere negativo non ritenendo le patologie riconosciute come dipendenti da causa di servizio, cui seguiva il decreto n. 571/N posizione N. 644545/B del Ministero della Difesa dell’11/06/2020 di rigetto della domanda;

3. In diritto, ha argomentato in via preliminare la sussistenza della giurisdizione contabile pur essendo attualmente in servizio, alla luce dell’Ordinanza della Suprema Corte di cassazione, Sez. Un. n. 4325/14 del 24 febbraio 2014, in fattispecie analoga alla presente; mentre nel merito ha censurato il provvedimento negativo in quanto affetto da motivazione illogica, insussistente ed insufficiente, contrario alle linee guida a tutela dei lavoratori e con le risultanze della consulenza medica di parte che viene allegata.

4. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, costituendosi, ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito in quanto il riconoscimento dell’equo indennizzo è, per consolidata giurisprudenza, di cognizione esclusiva del giudice competente in materia di lavoro che, nella fattispecie presente, è da individuarsi nel giudice amministrativo. Ha altresì eccepito, sempre in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse concreto ed attuale ad agire, atteso che il riconoscimento della causa di servizio costituisce solo un elemento frazionario ed uno dei presupposti per il riconoscimento della pensione privilegiata dei dipendenti pubblici, oltre la considerazione che il ricorrente è tutt’ora in servizio. Infine, sempre in via preliminare, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per assenza della domanda amministrativa, atteso che dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente abbia richiesto l’accertamento della dipendenza della causa di servizio esclusivamente ai fini dell’equo indennizzo e non anche per la pensione di privilegio. Nel merito, ha richiesto in via principale l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, in quanto il Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero, rendendo il parere, ha esaurito il suo compito che ha una valenza esclusivamente endoprocedimentale, rimanendo estraneo alle determinazioni finali sull’istanza del ricorrente e sulla liquidazione dei relativi benefici. In subordine, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata, opponendosi alla richiesta di CTU siccome meramente esplorativa e risolventesi, sostanzialmente, in un esonero dall’onere della prova gravante sul ricorrente.

5. Il Ministero della Difesa, costituendosi, ha sollevato le medesime eccezioni: in via preliminare, difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice amministrativo; inammissibilità del ricorso per assenza della domanda amministrativa sulla domanda di pensione privilegiata; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondata in fatto e in diritto.

6. Con note difensive del 26.04.2022, parte ricorrente ha contro-dedotto sulle avverse eccezioni come segue: quanto al difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Tar, rimettendosi sostanzialmente alla valutazione che farà il giudicante, valorizzando la circostanza che la domanda dell’equo indennizzo è soltanto residua ed eventuale e che non rappresenta il petitum del ricorso, che è soltanto l’annullamento del provvedimento amministrativo di rigetto ed il riconoscimento della causa di servizio per il successivo riconoscimento della futura pensione di privilegio, adducendo altresì che essendo il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio presupposto comune ad entrambi i benefici, l’interesse del ricorrente all’accertamento di tale presupposto, nella misura in cui è funzionale al futuro beneficio pensionistico, deve essere valutato dalla Corte dei conti quale giudice delle pensioni pubbliche. Quanto al difetto di interesse concreto ed attuale, il ricorrente sostiene che – alla luce del decisum delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 4325/14 – non rileva la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio, ben potendo l’accertamento giudiziale del presupposto della dipendenza della causa di servizio essere richiesto in via del futuro riconoscimento della pensione di privilegio. Quanto al difetto di legittimazione passiva del MEF, ripete i principi espressi in materia di impugnativa degli atti endoprocedimentali dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui la mancata impugnazione dell’atto endoprocedimentale non preclude l’impugnazione dell’atto finale che non è meramente confermativo di quello endoprocedimentale, ma autonomo da esso. Da ciò – sostiene la difesa – la necessità dell’impugnativa dell’atto endoprocedimentale se esso è immediatamente lesivo dell’interesse del ricorrente. Nel merito, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nell’atto introduttivo

7. All’udienza del 5 maggio 2022, l’avv. _____ per il ricorrente e la dott.ssa _____ per il MEF discutevano la causa, riportandosi ciascuna ai propri scritti difensivi. Indi la causa è stata posta in decisione.

8. Preliminarmente, devono essere scrutinate le eccezioni di giurisdizione e di inammissibilità della domanda sollevate dagli enti convenuti e su cui parte ricorrente, con le note difensive del 26.04.2022, ha preso posizione in senso contrario.

Con il ricorso introduttivo il ricorrente ha richiesto 1) l’annullamento del Decreto negativo del Ministero della Difesa n. 571/N; con conseguente 2) accertamento della causa di servizio come presupposto della futura pensione privilegiata e 3) riconoscimento dell’equo indennizzo con ordine al Ministero della Difesa di adottare gli atti di propria competenza ai fini di detto trattamento previdenziale oltre rivalutazione monetaria ed interesse legali dovuti per legge.

È evidente come, nel ricorso introduttivo, l’accertamento della dipendenza della causa di servizio delle patologie sofferte dal ricorrente rilevi due volte: una volta in via principale in vista della futura pensione privilegiata, ed una seconda volta in via strumentale in vista dell’immediato riconoscimento dell’equo indennizzo.

Ritiene questo Giudice che l’eccezione sul difetto di giurisdizione sollevata dalle compagini ministeriali convenute in relazione alla richiesta di equo indennizzo sia fondata in quanto, per giurisprudenza costante, «l’equo indennizzo trova il suo fondamento nella disciplina del rapporto di impiego, non in quello previdenziale, con la conseguenza che la controversia ad esso relativa è devoluta al giudice che sul rapporto medesimo ha giurisdizione» (Cass. civile, Sez. Un. n. 6997/2010; Corte dei conti, Sez. Sicilia, n. 892/2016; Sez. Campania, n. 71/2022).

Nella fattispecie di causa il giudice di tale rapporto è da individuarsi nel giudice amministrativo ai sensi degli artt. 2 e 3 del D. lgs. n. 165/&2001 e dell’art. 133, comma 1, lett. i c.p.a.

Conseguentemente, rispetto alla domanda volta ad ottenere l’annullamento del decreto che ha deciso, respingendola, sulla dipendenza da causa di servizio e richiesta di quo indennizzo, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel giudice amministrativo, di fronte al quale, per fare salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, la riassunzione dovrà avvenire nei termini previsti dalle norme, ai sensi dell’art. 17 c.g.c.

In relazione all’altra domanda proposta nel ricorso, ovverosia la declaratoria di accertamento della dipendenza da causa di servizio in funzione della futura pensione privilegiata, deve essere invece dichiarata la sua inammissibilità.

Pur condividendosi l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione, a Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 4325 del 2014 riportata dalla difesa del ricorrente nel proprio scritto introduttivo, questo Giudice osserva che nella controversia presente l’accertamento attuale della dipendenza della causa di servizio è in funzione attuale dell’equo indennizzo, ma anche della futura pensione di privilegio.

Viene in rilievo il fatto che il ricorrente è in servizio senza aver presentato una domanda amministrativa finalizzata all’ottenimento della futura pensione privilegiata, così come eccepito dai Ministeri convenuti.

La domanda giudiziale sul futuro rapporto previdenziale, stando agli atti di causa, è totalmente avulsa dalla conformazione del rapporto sostanziale. Affinché l’accertamento giudiziale della dipendenza della causa di servizio in vista della futuribile pensione di privilegio disveli un interesse attuale e concreto del ricorrente sì da consentire una pronuncia sul punto alla Corte dei conti, è necessario che tale interesse emerga sul piano sostanziale che informa, prima del processo, il rapporto tra le parti.

Ebbene, questo interesse, nel procedimento amministrativo conclusosi col decreto di rigetto impugnato, non è emerso, essendo stato chiesto in sede amministrativa il riconoscimento della causa di servizio delle infermità e la concessione dell’equo indennizzo.

Contro tale evidenza, all’udienza odierna l’Avv. _____ ha precisato che la domanda amministrativa viene formulata su modulistica prestampata che non consente di fare diversamente da come il ricorrente ha fatto, ove essendo la dipendenza della causa di servizio presupposto comune ad entrambi i benefici, l’istanza per l’accertamento della dipendenza della causa di servizio ai fini dell’equo indennizzo implicitamente concerne anche quella in vista della futura pensione di privilegio, valorizzando la circostanza che l’equo indennizzo ha proprio la funzione di implementare la qualità della vita, sotto il profilo economico, dell’istante, sicché costui, nell’immediatezza della patologia sofferta, avanza la domanda senza rivolgersi previamente ad un legale.

Tale argomentazione, in vero, non è risolutiva.

In disparte la considerazione che non è proibito all’istante di manifestare il suo interesse aliunde, e dunque di presentare un’istanza prescindendosi dalla modulistica messa a disposizione dell’amministrazione di appartenenza (in quanto ciò sarebbe sufficiente ai fini della ammissibilità successiva domanda giudiziale), occorre considerare che l’accertamento attuale della dipendenza dalla causa di servizio in funzione del diritto futuro alla pensione privilegiata non appare giustificato neppure ai sensi dell’art. 67 d.P.R. n. 1092/1973.

La norma de quo, infatti, principia che la pensione privilegiata può essere ottenuta dal personale militare per patologie dipendenti da causa di servizio che non siano soggette a miglioramento e che, permanendo nel tempo, potranno essere accertate in seguito, al momento della domanda quando l’interesse all’accertamento della dipendenza della causa di servizio diverrà attuale con l’interesse al beneficio pensionistico.

Il che induce questo Giudice a ritenere che il ricorso, in parte qua, sia inammissibile sia per la mancanza di un interesse attuale e concreto in funzione di un diritto che il ricorrente stesso qualifica come futuro, sia per la mancanza di una domanda amministrativa in tal senso (cfr., Corte dei conti, Sezione Campania, n. 71/2022; Sezione Friuli-Venezia Giulia, n. 27/2020)

9. Definendo il giudizio su questioni pregiudiziali, le spese sono compensate ex art. 31, comma 3 c.g.c.

10. Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via web.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all’introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all’art. 2 septies del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall’art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell’art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall’apposita istanza dell’interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

· Dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo per la domanda volta ad ottenere l’annullamento del decreto ed il riconoscimento dell’equo indennizzo;

· Dichiara l’inammissibilità della domanda volta ad ottenere l’accertamento della dipendenza da causa di servizio per le infermità sofferte ai fini della futura pensione privilegiata.

· Compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 5 maggio 2022.

IL GIUDICE

f.to Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Il giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52.

Il Giudice

f.to Carlo Efisio Marrè Brunenghi

Depositata in segreteria il 05/05/2022

Il responsabile della Segreterie pensioni

f.to Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell’art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 05/05/2022

Il responsabile della Segreteria pensioni

f.to Dott.ssa Francesca Den