Corte dei conti (sentenze), Pubblico impiego, Riparto di giurisdizione _ Sentenze

SENT. N. 48/23

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la Corte dei Conti

Sezione giurisdizionale

per la regione Piemonte

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23188 del registro di Segreteria, proposto da G.N., residente in (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. _____ del Foro di _____, con domicilio digitale P.E.C. _____;

contro

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. _____ dell’Avvocatura dell’Istituto ed elettivamente domiciliato in _____;

per l’annullamento del provvedimento di revoca della pensione categoria VOCPDEL, certificato n. 9806847, emesso dall’INPS (ex INPDAP) con prot. n. 2700.12/09/2021.0276571, già concessa a favore del ricorrente con decorrenza 1° ottobre 2019 e liquidata con l’utilizzo di contribuzione da riscatto, a seguito dell’annullamento in autotutela di precedente provvedimento di accoglimento dell’istanza di costituzione di rendita vitalizia, ex art. 13, L. 1338/1962;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Con istanza del 24/2/2016 il ricorrente, allora dipendente dell’Unione Montana Alta Langa in qualità di istruttore direttivo, presentava all’INPS domanda di riscatto per contributi omessi e caduti in prescrizione a coltivatori diretti (coadiuvanti familiari), per il riconoscimento di rendita vitalizia riversibile ex art. 13 della L. n. 1338/1962, in quanto già coadiuvante del sig. G.C., dal 1° luglio 1974 al 31 dicembre 1979.

La domanda veniva accolta dalla Sede Inps di Cuneo con provvedimento del 3 ottobre 2016, che determinava l’onere a carico dell’assicurato in euro 12.520,90.

Il ricorrente ometteva tuttavia il pagamento della somma dovuta per il riscatto, ma otteneva in data 14/9/2018 la remissione in termini da parte dell’INPS, dietro pagamento della somma rideterminata in euro 11.908,69, che veniva versata in unica soluzione.

Con provvedimento del 20/9/2018, la rendita vitalizia veniva riconosciuta e costituita dall’INPS con riferimento al periodo 28 maggio 1976 – 31 dicembre 1979.

Il sig. G. richiedeva pertanto la ricongiunzione onerosa dei suddetti contributi riscattati con quelli INPDAP, versando la differenza dovuta e così maturando il raggiungimento dei requisiti per ottenere il pensionamento.

Cessava pertanto il proprio rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Unione Montana per dimissioni volontarie con effetto dal 30 settembre 2019 e dal giorno successivo (1° ottobre 2019) gli veniva liquidata la pensione categoria VOCPDEL n. 9806847.

Successivamente, con provvedimento del 2 ottobre 2020 l’Istituto comunicava al ricorrente l’avvio di un procedimento “finalizzato all’annullamento in autotutela” della pratica di rendita vitalizia, a causa di presunte “incongruenze nella documentazione” agli atti della medesima, asseritamente inidonea a provare con data certa la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro agricolo.

Malgrado le osservazioni difensive fatte pervenire dal ricorrente in data 14 dicembre 2020, la Sede Provinciale di Cuneo, con provvedimento del 23 settembre 2021, disponeva la revoca della pensione, preannunciando ulteriore azione di recupero del (presunto) indebito, rappresentato dagli importi pensionistici percepiti dall’assicurato a far data dalla liquidazione della pensione e sospendendo con effetto immediato l’erogazione di ogni trattamento pensionistico.

Esperito inutilmente ricorso gerarchico in via amministrativa, in questa sede giudiziale il sig. G. domanda, previa sospensione cautelare del provvedimento di revoca della pensione, l’annullamento per illegittimità del medesimo ed il ripristino del trattamento pensionistico ingiustamente revocato, con corresponsione degli arretrati medio tempore maturati.

Deduce, in particolare, la decadenza dell’istituto previdenziale dall’esercizio dell’azione di annullamento per decorso del termine massimo di cui all’art. 21 nonies della L. n. 241/1990; invoca la tutela del proprio affidamento incolpevole nella posizione pensionistica consolidata, tale da indurlo alle dimissioni volontarie dall’Unione Montana; afferma, in ogni caso, l’idoneità della documentazione prodotta a comprovare l’esistenza e la durata del lavoro subordinato agricolo, come originariamente riconosciuto dall’INPS, senza necessità di ulteriori riscontri, richiamando a tal proposito la circolare INPS n. 78/2019. In subordine, domanda il risarcimento del danno da responsabilità contrattuale dell’istituto previdenziale.

Si è costituito in giudizio l’INPS con memoria depositata in data 27 giugno 2022, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, a favore del Giudice Ordinario, stante la natura privatistica del rapporto di lavoro svolto dal ricorrente dal 28 maggio 1976 al 31 dicembre 1979 come coadiuvante agricolo; nonché con specifico riferimento alla domanda di risarcimento da responsabilità contrattuale.

La difesa dell’INPS chiede poi di dichiarare l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso per difetto dei presupposti di legge e per mancata prova dell’impossibilità di ottenere la costituzione della rendita vitalizia da parte del datore di lavoro, cui è imputabile l’asserita carenza contributiva; sempre in via preliminare, ma subordinatamente, chiede di dichiarare la prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 L. n. 1338/1962; nel merito, di respingere il ricorso, stante la legittimità del provvedimento di revoca del riscatto contributivo e, conseguentemente, del trattamento previdenziale.

Con ordinanza n. 32/2022 dell’1/7/2022, questa Sezione, pronunciandosi sulla tutela cautelare invocata dal ricorrente, sospendeva il provvedimento di revoca della pensione e disponeva il ripristino immediato del trattamento pensionistico già in godimento, a beneficio del medesimo.

All’udienza del 28 marzo 2023, la causa veniva discussa e trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.In via preliminare, deve essere disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa dell’INPS.

E’, infatti, principio ampiamente consolidato e pacifico che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti sull’intero rapporto pensionistico pubblico, anche per la parte inerente la revoca della rendita vitalizia, ai sensi degli artt. 13 e 62 R.D. n. 1214/1934.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., 18 ottobre 2018 n. 26252) che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni “ha carattere esclusivo…onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (così le pronunce del 18 marzo 1999 n. 152 e del 16 gennaio 2003 n. 573), come quando sia in questione la legittimità dell’atto di recupero di ratei già erogati (Cass. 21 luglio 2001 n. 9968) o comunque la misura della prestazione previdenziale (Cass. 27 giugno 2002 n. 9343)”.

E ancora: “la giurisdizione della Corte dei conti sussiste quanto a tutte le controversie in materia di pensioni e, tra queste, pure in ordine a quelle ad esse funzionali, ma pur sempre a condizione che tanto non implichi, per essere intrapresa la controversia dal lavoratore ancora in servizio, un effetto diretto ed immediato anche nei confronti del suo datore di lavoro, sotto il profilo dell’insorgenza, dipendente dal riconoscimento del diritto del lavoratore medesimo alla copertura previdenziale, di obblighi datoriali di qualunque specie” (nel qual caso la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario: Cass., S.U. 19 giugno 2017 n. 15057).

Nel caso di specie, la domanda proposta dal ricorrente, non più in servizio e pacificamente già percipiente una pensione pubblica a carico dell’INPS – gestione ex INPDAP, ha per oggetto il riconoscimento del proprio diritto al mantenimento del trattamento pensionistico, precedente il provvedimento di revoca dell’INPS per cui è causa.

In altri termini, l’oggetto immediato del diritto di cui il ricorrente richiede tutela in questa sede giurisdizionale è costituito dal proprio diritto a pensione (pubblica), tutela che viene realizzata mediante l’accertamento della sussistenza dei suoi presupposti, negati dall’INPS con l’annullamento della rendita vitalizia (cfr. in tal senso, su fattispecie analoghe, Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia nn. 249/2020; 70/2021; 295/2021).

Sussiste quindi la piena giurisdizione di questa Corte, che non è inficiata neppure dalla subordinata domanda attorea di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale dell’INPS, stante la sua irrilevanza ed il suo assorbimento nei superiori e principali motivi di ricorso, finalizzati appunto al ripristino del trattamento pensionistico e della cui fondatezza si dà conto qui di seguito.

2.Nel merito, il ricorso è infatti fondato e va accolto.

In tema di autotutela nella materia previdenziale, la normativa di riferimento è costituita dagli artt. 204 e 205 del D.P.R. n. 1092/1973, secondo cui la revoca o la modifica del trattamento di quiescenza “…può aver luogo quando: a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell’applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l’ammontare della pensione, assegno o indennità; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l’emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti dichiarati falsi…” (art. 204).

Secondo il successivo art. 205: “La revoca e la modifica sono effettuate d’ufficio o a domanda dell’interessato. Nei casi previsti nelle lett. a e b dell’art. 204 il provvedimento è revocato o modificato d’ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lett. c e d di detto articolo il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti”.

Dagli atti depositati in giudizio si desume che la revoca del provvedimento di attribuzione della rendita vitalizia del ricorrente è avvenuta a seguito di una rivalutazione dei documenti già in possesso, sin dall’inizio, dell’INPS.

L’INPS ha semplicemente rivalutato la medesima documentazione probatoria in origine acquisita e scrutinata positivamente, pervenendo ad un diverso giudizio in ordine all’idoneità della stessa a provare l’esistenza e la durata del rapporto di lavoro. In particolare, l’INPS ha contestato “l’inidoneità del Diploma dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura ai sensi del Messaggio Hermes n. 22705/2004 e l’inidoneità della fattura della vendita e della dichiarazione del venditore che attesta di aver mostrato richiedente il funzionamento della macchina agricola” (cfr. provvedimento di revoca del 23 settembre 2021 prot. n. 2700.12/09/2021.0276571, agli atti).

Ne consegue che, nella valutazione complessiva della fattispecie, da effettuarsi per l’evidente connessione funzionale tra l’annullamento della rendita vitalizia e la liquidazione della pensione, la revoca di quest’ultima trova il suo fondamento sostanziale nell’erronea interpretazione delle regole disciplinanti la prova del fatto presupposto dedotto, che sostanzia un errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 13 della L. n. 1338/1962.

Si tratta, quindi, di errore di diritto, consistente nell’erronea interpretazione del regime probatorio richiesto dalla norma, e non già di un errore di fatto o di calcolo, né della valutazione di documenti nuovi o della scoperta della falsità di documenti posti a base del provvedimento revocato, uniche circostanze che, in base all’art. 204 del D.P.R. n. 1092/1973, giustificano l’esercizio dei poteri di autotutela e di annullamento d’ufficio.

Nella motivazione del riferito errore di diritto viene, anzi, citata una circolare interna dell’INPS (“Messaggio Hermes n. 22705/2004”) risalente a molti anni addietro rispetto al provvedimento revocato, e che dunque poteva e doveva essere conosciuto dall’istituto erogante già al tempo della sua adozione.

Pertanto, la revoca della pensione è stata effettuata sulla base di un presupposto che, per consolidata giurisprudenza anche costituzionale, non è tra i casi tassativamente previsti dall’art. 204 per consentire la revoca della pensione (cfr., su fattispecie analoga, Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, n. 70/2021 e n. 249/2020, oltre all’ulteriore giurisprudenza ivi citata).

L’INPS si è limitata, dunque, a rivalutare i presupposti in base ai quali il ricorrente aveva chiesto ed ottenuto la costituzione della rendita vitalizia e, sulla base di questa nuova valutazione negativa (contrastante con le proprie precedenti determinazioni), a revocargli la pensione per insufficienza dei requisiti contributivi: ciò in violazione degli artt. 204 e 205 del DPR n. 1092/1973 (cfr. questa Sezione, n. n. 89/2022).

Per di più, anche a voler prescindere da tali considerazioni, il provvedimento di revoca della rendita vitalizia ex art. 13 della L. n. 1338/1962 si appaleserebbe comunque tardivo, essendo intervenuto in data 23 settembre 2021, e dunque ad oltre tre anni dalla sua costituzione (20 settembre 2018), ed in ogni caso oltre i sessanta giorni dal rinvenimento di documenti nuovi (non è dato comprendere quali, trattandosi, come detto, della rivalutazione dell’idoneità di quelli originari), cui si appella la difesa dell’istituto previdenziale.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso e assorbita ogni altra questione, il provvedimento di revoca della pensione deve essere considerato illegittimo, con il conseguente ripristino del trattamento originariamente goduto e la corresponsione al ricorrente degli eventuali ratei arretrati non percepiti, dal momento del provvedimento di revoca/sospensione sino a quello dell’intervenuta tutela cautelare.

Sui ratei arretrati devono, altresì, essere corrisposti dall’INPS gli accessori di legge ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c., consistenti nella maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione di ciascun rateo sino al soddisfo.

3.Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente a godere del trattamento pensionistico categoria VOCPDEL, certificato n. 9806847, emesso dall’INPS (ex INPDAP), oggetto di controversia;

CONDANNA l’INPS al ripristino dell’erogazione pensionistica e alla corresponsione delle somme spettanti e/o degli eventuali ratei arretrati dal giorno della revoca/sospensione a quello di ripresa dei versamenti, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze e, nei limiti dell’eventuale maggior importo, alla rivalutazione monetaria calcolata, secondo gli indici FOI/ISTAT, sino all’effettivo soddisfo.

CONDANNA l’INPS al pagamento delle spese di giudizio a favore del ricorrente, che liquida in euro 1.800,00 (milleottocento/00), oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 28 marzo 2023.

IL GIUDICE

Cons. Ivano MALPESI

Depositata in Segreteria il 12/04/2023

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI