Corte dei conti (sentenze), Responsabilità erariale _ Sentenze

SENT. N. 393/22

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Cinthia PINOTTI Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere relatore

Cristiano BALDI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. 23205 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di _____, nata a _____, residente in _____, c.f. _____, nella qualità di titolare firmataria e legale rappresentante della ditta individuale _____, con sede in _____.

Nessuno costituito in giudizio.

Uditi, nell’udienza del 15 dicembre 2022, il relatore e il Pubblico Ministero, come da verbale.

Rilevato in

FATTO

Con l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la Procura ha riportato i fatti di seguito riassunti.

In data 18/11/2011 la ditta individuale _____ presentava domanda di agevolazione a valere sulla l.r. n. 18/09.

In data 21/12/2011 Finpiemonte S.p.A., recepito il parere favorevole del Comitato Tecnico, concedeva all’impresa beneficiaria un finanziamento complessivo di euro 39.500,00, dei quali il 70%, pari a euro 27.650,00, rappresentato da fondi regionali, per la realizzazione dell’intervento presso la sede sita in _____; in data 09/02/2012 Finpiemonte S.p.A. procedeva all’erogazione in favore dell’impresa beneficiaria dell’importo di euro 27.650,00.

Il 09/02/2013 scadeva il termine per la conclusione dell’investimento finanziato (12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento, secondo quanto comunicato nella lettera di concessione del 21/12/2011 sopra indicata) e il successivo 09/03/2013 scadeva il termine per la presentazione della rendicontazione finale delle spese sostenute.

Finpiemonte, dopo la verifica della mancata presentazione nei termini della rendicontazione finale di spesa, procedeva con nota del 26/05/2017 all’avvio del procedimento di revoca, secondo quanto previsto dal punto 10.1 lett. a), d), f) del “Programma degli interventi” riferito alla l.r. 1/09 (Bando), conclusosi con la revoca definitiva, giusto provvedimento di Finpiemonte del 22/12/2017, con il quale si intimava la restituzione della somma di euro 19.327,07, rappresentante la quota capitale del credito residuo vantato nei confronti della ditta individuale _____.

Espletata l’attività di indagine, rispetto ai fatti sin qui delineati, è stato emesso da parte della Procura regionale rituale invito a fornire deduzioni nei confronti dell’odierna convenuta.

La Sig.ra _____ non ha depositato deduzioni difensive, né ha chiesto l’audizione personale prevista ai sensi del comma 2 dell’art. 67 C.G.C.

Nella pubblica udienza, dopo la relazione del Magistrato relatore, il Pubblico Ministero ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

Nessuno presente per la convenuta.

Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della convenuta che non risulta costituita nonostante la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza.

2. La domanda merita accoglimento.

Gli accertamenti in atti, come riportati in narrativa, confermano lo svolgimento dei fatti così come descritti in citazione e richiamati in narrativa.

Risultano accertati, dunque, tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della responsabilità erariale.

In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (cfr., ex plurimis, Cass., ord. n. 4511/2006; Cass., sez. un., ord. n. 5019/2010; C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n. 1316/2000).

Dalla complessiva lettura della documentazione in atti, poi, in coerenza con la giurisprudenza comunitaria in materia, come recepita anche nelle pronunce di questa magistratura contabile (cfr. Corte dei conti, Sezione II di appello, n. 203/2019 e n. 518/2019), risulta evidente un quadro normativo e fattuale dal quale emerge, da un lato, il mancato accertato perseguimento delle finalità del finanziamento che ha reso inutile l’erogazione pubblica, dall’altro, un livello minimo di dolo o quantomeno di colpa grave che non corrisponde alla mera deviazione dal modello tipico di condotta previsto.

L’impresa beneficiaria, come rappresentato nell’atto di citazione, risulta non aver completato l’opera finanziata né presentato entro i termini, né successivamente, la rendicontazione finale delle spese attraverso la quale avrebbe dovuto documentare la fruizione del contributo per il raggiungimento delle finalità pubblicistiche perseguite dal bando e per le quali il contributo era stato erogato.

Al riguardo, alla luce delle previsioni richiamate nell’atto di citazione e ricordate in narrativa, tali omissioni costituiscono causa di revoca totale dell’agevolazione concessa determinando un danno all’erario costituito dall’importo non restituito.

Appare pacifico, al riguardo, come la condotta tenuta rappresenti un’irregolarità alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia CE in materia di erogazione di fondi (comunitari) per il finanziamento di iniziative imprenditoriali.

Sul punto, vale quanto ricordato dalla Procura nell’atto introduttivo di questo giudizio: la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, a proposito dei fondi comunitari, stabilendo un principio generale in materia di concessione di finanziamenti pubblici, ha precisato che “il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull’adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, … risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi” e che “il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente” (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -C-383/06). E, ancora, “costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell’Unione derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell’Unione, ovvero una spesa indebita” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre – C465/10).

Altrettanto evidente è il nesso di causalità tra la condotta della convenuta che ha presentato la domanda di contributo ed ha ottenuto lo stesso senza rispettare le disposizioni previste dal bando e il danno erariale conseguente alla mancata integrale restituzione del contributo percepito.

Quanto all’elemento soggettivo, si condivide la prospettazione offerta nell’atto introduttivo del giudizio, ove si valuta il comportamento tenuto dalla convenuta, se non doloso, quantomeno affetto da colpa grave, avendo la stessa chiesto ed ottenuto contributi per lo svolgimento di un’attività, per poi non rispettare i precetti che si era obbligata ad ossequiare.

In conclusione, risulta accertata l’antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, compatibile, a giudizio di questo Collegio, con una connotazione, quanto meno gravemente colposa della stessa, caratterizzata dalla consapevole inosservanza delle regole proprie dei finanziamenti percepiti.

Pertanto, non può che accogliersi la domanda di condanna della convenuta nell’importo, quantificato in euro 19.327,07, oltre interessi ed accessori di legge, decorrenti dal dì del dovuto.

L’importo di danno è da ritenersi attuale, ferma restando la necessità di tenere conto dell’eventuale parziale refusione in sede di esecuzione.

3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’Erario dello Stato

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, condanna _____ al pagamento, in favore di Finpiemonte S.p.A., di complessivi euro 19.327,07 (diciannovemilatrecentoventisette/07), comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dai singoli pagamenti dei contributi percepiti al saldo;

Condanna _____ al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Erario, liquidate in euro _=343,52 (trecentoquarantatre/52)=_________.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022, con l’intervento dei magistrati:

Cinthia Pinotti, Presidente

Giuseppe Maria Mezzapesa, Consigliere estensore

Cristiano Baldi, Consigliere

Il Giudice Estensore Il Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA Cinthia PINOTTI

F.to digitalmente F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30/12/2022

Per Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

Il Funzionario: Francesca CAMPANA

F.to digitalmente