REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
In composizione monocratica
nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino
ha pronunziato la seguente
SENTENZA 902/2022
sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. 68909 depositato il 21.07.2022, proposto da L. A. R. (c.f. OMISSIS), nata a OMISSIS, elettivamente domiciliata in _____ presso l’Avv. _____, da cui è rapp.ta e difesa in virtù di procura in atti; pec: _____
CONTRO
– I.N.P.S., Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti _____ (CF. _____) – Pec: _____ fax _____– e _____ – Pec _____, giusta procura generale alle liti del Notaio in Roma Dott. _____del _____Rep. _____, elettivamente domiciliato in _____;
Visto il ricorso, gli atti ed i documenti di causa.
Presenti, all’udienza pubblica del 20.12.2022, l’Avv. _____ nell’interesse della ricorrente e l’Avv. _____ nell’interesse dell’INPS, le quali hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
Ritenuto in
FATTO
I. A seguito di declinatoria di difetto di giurisdizione, pronunziata dal G.O. in virtù di sentenza n. 811/2022 del 19 maggio 2022, la ricorrente – preliminarmente richiesta, se del caso, la rinnovazione della CTU espletata in sede civile – ha riassunto il giudizio innanzi a questa Corte, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, ritenere e dichiarare la ricorrente inabile al lavoro ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 8 della L. 222/84 sin dalla data del 25/01/2015, data del decesso della propria dante causa, Sig.ra L. B. R.; 2) Ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla pensione di reversibilità in quanto familiare superstite inabile a proficuo lavoro e a carico, al momento del decesso, della sig.ra L. B. R.; 3) Condannare l’INPS, in persona del rappresentante legale pro-tempore, al pagamento della prestazione richiesta, con la decorrenza riconosciuta maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito e sino al soddisfo”.
II. Trascrivendo il mezzo depositato innanzi al Giudice ordinario, la ricorrente, a suffragio dell’accoglimento della domanda, espone quanto segue:
a) di aver presentato, in data 18 luglio 2017, istanza n. OMISSIS volta ad ottenere il riconoscimento dello stato soggetto inabile al lavoro per il conseguimento della pensione di reversibilità in quanto orfano maggiorenne inabile della dante causa L. B. R. nata il 08/06/1922 e deceduta il 26/01/2015;
b) che, con verbale n. 4800.31/08/2017.0251698, la Commissione Medica di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze di _____ rigettava l’istanza, negando il beneficio richiesto in quanto non considerata inabile al lavoro, all’epoca del decesso del de cuis, ai sensi dell’art. 1 legge 335/1995 art. 1, comma 41;
c) che, rimasto provo di riscontro un ricorso amministrativo prodotto avverso il verbale de quo, si era dunque indotta alla proposizione del ricorso innanzi al G.O., essendo la stessa affetta da patologie serie e gravi (Disturbo schizoaffettivo cronico con ripetute esacerbazioni acute in soggetto con ideazione suicidiaria, Spondilodiscoartrosi in soggetto con patologia articolare a carico delle spalle, Cardiopatia, Broncopatia per le quali è già stata dichiarata invalida civile nella misura del 100% con diritto alla indennità di accompagnamento con Decreto di Omologa n. 105/LA/2017 del 9/06/2017 del Tribunale di _____ e con decorrenza dal 29/04/2015);
E) che, in sintesi, ella è da considerarsi soggetto inabile al lavoro e, pertanto, avente diritto alla pensione di reversibilità, in quanto titolare dei requisiti richiesti dalla legge n. 903 del 21/07/1965, figlia convivente nonché a carico della madre, L. B. R.
II.1. Rammenta, in linea giuridica, che l’art. 22 della legge 903/65 stabilisce che “in caso di morte del pensionato …. una pensione ai figli superstiti di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso” e che l’art. 8, comma 1, della legge 222/84 considera inabili al lavoro “le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
III. In data 09.12.2022, si è costituito INPS, concludendo per il rigetto del ricorso. Parte convenuta premette, in fatto, che la ricorrente:
– è già titolare di pensione di reversibilità della gestione privata (con medesimo dante causa, Sig.ra L. B. R.), come da modulo TE 08 (versato in All. n. 1 alla memoria), percependo redditi da pensione (come da “cud L.”, versato in All. n. 2 alla memoria);
– risulta altresì titolare di pensione d’invalidità civile;
– relativamente alla pensione n. iscrizione OMISSS, aveva già presentato nel 2015 – anteriormente alla istanza datata 18.07.2017 (n. OMISSIS) – domanda di pensione di reversibilità (in all. 5 alla memoria) istruendo la quale l’istante veniva sottoposta a visita dalla competente Commissione Medica di Verifica di _____ e, indi, considerata non inabile al lavoro all’epoca del decesso della de cuius, ai sensi della legge 335/1995 art. 1, comma 41 (come da verbale n. 207258, versata in all. n. 4 alla memoria);
– in conseguenza, si vedeva opposto il diniego alla domanda del 2017, ad opera di INPS, attraverso il richiamo agli esiti del primo ed unico verbale della Commissione Medica di Verifica del 2015.
IV. Sulla base delle superiori precisazioni, INPS, soffermatosi sullo sviluppo del processo svoltosi innanzi al G.O. e, brevemente, sulle difese articolate in quella sede da parte resistente, ribadisce l’insussistenza delle condizioni di inabilità e di vivenza a carico della parte ricorrente.
(i) Per quanto concerne l’insussistenza delle condizioni di inabilità, l’Istituto rappresenta di essere vincolato dal contenuto del verbale n. 1305972 della Commissione Medica di Verifica del Ministero dell’Economia e delle Finanze di _____, con cui non è stato riconosciuto il requisito sanitario;
(ii) per quanto attiene alla vivenza a carico, invece, l’Istituto ne contesta la sussistenza, deponendo in questo senso, a suo avviso, il fattore temporale della richiesta della prestazione di reversibilità della parte ricorrente.
Osserva, al riguardo, INPS che la de cuius è deceduta in data 26.01.2015 e che vi sono delle incompatibilità temporali con la data di presentazione della richiesta di erogazione della prestazione (18.07.2017). Segnatamente, la ricorrente, senza darne prova alcuna, afferma la sussistenza del requisito della vivenza a carico, ciò che deve dirsi confermato dalla circostanza che la L. gode già di una pensione di reversibilità a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti. In sintesi, “il requisito della vivenza a carico è stato già esaurito nel godimento della pensione di reversibilità a carico del FPLD, perché quanto già percepito dalla Sig.ra L. le permette di essere autonoma, come ben si può evincere dal cassetto previdenziale tra gli allegati” (come da All. n. 6 alla memoria).
V. All’udienza odierna, sulle opposte conclusioni delle parti, come da verbale, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. La questione all’attenzione del Decidente concerne, come esposto in narrativa, il riconoscimento del diritto della ricorrente alla percezione, quale orfano maggiorenne inabile, della pensione di reversibilità della defunta madre L. B. R. sin dalla data di morte di costei avvenuta il 26/01/2015: diritto, viceversa frustrato, dal giudizio di insussistenza della condizione sanitaria di inabile assolutamente e permanentemente a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data di decesso della madre, oppostole in sede amministrativa – come risulta dalla lettura del provvedimento amministrativo di rigetto – attraverso il richiamo agli esiti del verbale della Commissione Medica di Verifica n. 207258 del 20.08.2015. Secondo la difesa giudiziale di parte convenuta, peraltro, si frappongono al riconoscimento della fondatezza della pretesa della ricorrente anche le circostanze per cui omologa domanda della L. già era stata rigettata precedentemente e per le medesime ragioni, nonché l’assenza di prova circa il requisito della vivenza a carico della de cuius, essendo comprovata, per converso, la percezione ad opera della L., di redditi diversi.
2. Il quadro normativo cui sussumere la fattispecie concreta è posto dall’art. 22 della legge n. 903/1965 e s.m.i., giusta il rinvio operato dall’art. 1, comma 41 della legge n. 335/1995, disposizione che sostituisce le analoghe norme contenute nel D.P.R. 1092/1973 agli art. 82, 86, e 272. Per quanto qui di rilievo, le disposizioni appena richiamate prevedono: – che, nel caso di morte del pensionato o dell’assicurato sempreché per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all’art. 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell’assicurato, non abbiano superato l’età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi (art. 13 L. n. 218/1952, come sostituito dall’art. 22 L. 903/1965); – e che “ai fini dell’applicazione dell’art. 22 della Legge 21 6 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, dell’art. 1 della legge 9 agosto 1954, n. 657 e dell’art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e loro successive modificazioni ed integrazioni, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”. L’accertamento del requisito sanitario dell’inabilità, richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato dall’art. 8, l. n. 222/1984, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 13.3.2018 n. 6065).
3. Ciò posto, il ricorso è fondato mentre le obiezioni di INPS, più sopra ampiamente ricostruite, non appaiono persuasive.
(i) L’evenienza che il diniego opposto alla domanda amministrativa del 2017 sia “meramente confermativo” di un precedente provvedimento reiettivo di omologa istanza del 2015 risulta privo di serie conseguenze allorché, come in fattispecie, nel proporre il ricorso innanzi al G.O., la ricorrente non sia incorsa in alcuna decadenza. Del resto, INPS stesso non chiarisce quale effetto giuridico debba trarsi da tale evenienza. Come si evince dalla lettura della decisione n. 811/2022, prodotta in atti dalla L., il ricorso è stato depositato il 06/03/2018 e, dunque, senz’altro nel rispetto del termine decadenziale – previsto per i giudizi innanzi al G.O. – dall’art. 47 co. 2 DPR 639/1970 computato anche con riguardo al primo dei dinieghi opposti da INPS. Correlativamente, la vicenda descritta è destinata a dirsi immune da effetti decadenziali/preclusivi in questo processo, instaurato, infatti, per effetto di una tempestiva riassunzione (artt. 59 L. 69/2009 e 17 c.g.c.). In sintesi, la qualificazione di atto meramente confermativo del secondo diniego opposto da INPS assumerebbe significato nella misura in cui, essendo in tesi la ricorrente decaduta dalla possibilità di opporre il primo diniego, abbia surrettiziamente provocato un secondo diniego ed abbia impugnato quest’ultimo per sottrarsi a decadenze già maturate a suo carico. Ma, come spiegato, tale ipotesi non ricorre nella specie.
(ii) La circostanza che la L. sia già titolare di pensione di reversibilità della gestione privata con medesimo dante causa (la madre Sig.ra L. B. R.) e che, a tale titolo, percepisca redditi da pensione, non esclude il requisito della vivenza a carico ai fini della domanda proposta in questo giudizio. Sia perché il riconoscimento dell’altra pensione di riversibilità ad oggi goduta ha verosimilmente anch’esso, nella già accertata (in sede amministrativa) vivenza a carico della de cuius, il proprio presupposto, sia perché, ai sensi del quadro normativo ricostruito sub 2, la vivenza a carico è requisito indispensabile per il riconoscimento del beneficio che deve sussistere al momento del decesso del dante causa. Naturalmente, ed in termini generali, la contestuale percezione di più redditi può rilevare ai fini della successiva percezione del beneficio ovvero della sua misura. Tuttavia, il dato per cui la ricorrente, a seguito del decesso della madre, percepisca la pensione di reversibilità della gestione privata non appare atto ad elidere la sussistenza del requisito della vivenza a carico necessario per il riconoscimento del beneficio per cui è processo, da apprezzarsi, si ripete, con riferimento al momento del decesso della madre stessa.
(iii) Più complessivamente, a proposito della vivenza a carico, è stato chiarito (Cass. sez. VI, n. 41548/2021) che tale requisito “se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria dei soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile” nonché che il suo accertamento “è rimesso al giudice di merito e, pertanto, incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato”. Ne discende che non può dirsi provato il requisito ove esso non sia stato oggetto di alcuna allegazione e, in particolare, ove risulti “depositato esclusivamente il certificato di morte della madre ed uno stato di famiglia da cui risultava, peraltro, la presenza, nel nucleo familiare, anche del marito della madre della ricorrente, che ben avrebbe potuto provvedere al suo mantenimento”. Nel caso di specie, risulta dagli atti viceversa: che la ricorrente – come da certificato storico di famiglia alla data del decesso della de cuius – convivesse con la madre e che il nucleo familiare fosse integrato esclusivamente dalla stessa e dalla madre; – che, in base alla dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2015 (della de cuius ma presentata dall’erede a seguito del decesso della prima), la L. fosse fiscalmente a carico della madre; che, come più specificamente osservato in prosieguo, nella ricorrente, già al momento del decesso della madre, non residuasse alcuna capacità lavorativa. Modeste prestazioni per invalidità civile, che non costituiscono infatti reddito dal punto di vista fiscale, non escluderebbero la vivenza a carico. Trattasi di presunzioni convergenti che fondano, ad avviso di questo Giudicante, la conclusione che la ricorrente vivesse a carico della madre al momento del decesso di quest’ultima. Poiché peraltro la vivenza a carico si apprezza con riguardo al momento del decesso, il riconoscimento, in favore della ricorrente, dell’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 29.04.2015, giusta il decreto di omologa del tribunale di _____, è circostanza che non vale ad escludere nella L. la vivenza a carico della madre al gennaio 2015.
(iv) Venendo al requisito sanitario, il Decidente, ai sensi dell’art. 17 co.6 del c.g.c., ritiene di poter trarre validi argomenti di prova circa la sua sussistenza dalla analitica CTU civile del Dr. Strino (in allegato alla produzione difensiva della ricorrente). Quest’ultima – resa all’esito del contraddittorio fra le parti e della valutazione delle significative patologie psichiche osservate – evidenzia infatti: “l’attenta analisi della documentazione sanitaria agli atti mette subito in evidenza che la Sig.ra L.A. già nel febbraio 2017 era stata giudicata dal CTU Dott. _____ [a sua volta particolarmente dettagliata, come risulta dalla sua produzione in atti, ad opera della ricorrente, unitamente al decreto del Tribunale di _____ che la omologa] “invalida con totale e permanente inabilità lavorativa (1005) e con diritto dell’indennità di accompagnamento a decorrere dalla data di presentazione della domanda (29.04.2015). Inoltre, anche la competente Commissione Medica del Centro di Medicina Legale INPS di _____ nella seduta del 10.08.2015 aveva ritenuto la Sig.ra L. A. invalida con permanente inabilità lavorativa: 100% a decorrere dal 29.04.2015. Pertanto già nel mese di aprile del 2015 la Sig.ra L. A. R. aveva una riduzione della capacità lavorative pari al 100%. La valutazione espressa dal precedente CTU e dalla competente Commissione INPS associata a tutta la documentazione presente agli atti ci permette di ritenere che all’epoca della morte della madre, avvenuta il 26.01.2015, la Sig.ra L.A.R. era totalmente invalida e inabile a compiere qualsiasi attività lavorativa (proficuo lavoro) anche in considerazione delle patologie riscontrate e documentate”
4. Alla stregua di quanto osservato, ritenuti sussistenti i presupposti legali per l’accoglimento della domanda, va dichiarato il diritto della ricorrente – e, per l’effetto pronunziata condanna di INPS al dovuto – a percepire la pensione di reversibilità in quanto familiare superstite inabile a proficuo lavoro e a carico, al momento del decesso, della sig.ra L. B. R. relativamente alla prestazione diretta goduta dalla de cuius in ragione dell’iscrizione a CTPS, con decorrenza dal 18 luglio 2017, data di presentazione della seconda domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria (quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi e secondo il criterio dell’assorbimento), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento. Rimane impregiudicata, perché estranea al thema decidendum oggetto di questo giudizio, ogni attività amministrativa volta alla determinazione quantitativa della prestazione alla luce delle circostanze concrete, inclusa la percezione di distinti redditi o prestazioni ove rilevanti secondo legge.
5. La circostanza che, ai fini del riconoscimento del requisito sanitario in capo alla ricorrente, abbia implicato, da parte della condivisa CTU civile, la valorizzazione dell’elaborato peritale del CTU Dott. _____ risalente al febbraio 2017 e che, come tale, non poteva concorrere alle valutazioni mediche (del 2015) di competenza della Commissione Medica di Verifica chiamata ad esprimersi sulla abilità o meno a proficuo lavoro, suffraga il giudizio di complessità relativo agli elementi tecnico-fattuali rilevanti nel presente giudizio e, dunque, la decisione ex art. 31 co. 3 c.g.c. di disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,
definitamente pronunciando:
– accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;
– compensa integralmente le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 20.12.2022.
II Giudice
Dr. Raimondo Nocerino
Depositata in Segreteria nei modi di legge.
Palermo, 20 dicembre 2022
Pubblicata il 27 dicembre 2022
Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro