Corte dei conti (sentenze) _ Sentenze

Sentenza 352/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

composta da

MARTA TONOLO Presidente

INNOCENZA ZAFFINA Consigliere

DANIELA ALBERGHINI Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al numero 23601, in relazione all’istanza promossa con ricorso da _____ C.F. _____, nato a _____ e residente a _____, ed _____ C.F. _____, nata a _____ e residente a _____, entrambi rappresentati e difesi dall’Avv. _____ C.F. _____, presso il cui studio in _____, sono elettivamente domiciliati, in qualità di eredi legittimi del sig. _____;

Visti il ricorso depositato in data 15 aprile 2022 presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale, la documentazione integrativa depositata dai ricorrenti, nonché quella depositata dalla Procura Regionale, e gli atti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del giorno 17 novembre 2022, con l’assistenza del segretario sig.ra Doriana Tornielli, il relatore Consigliere Daniela Alberghini, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Regionale Massimiliano Spagnuolo e l’Avv. _____ per i ricorrenti. Le parti hanno concluso come da verbale.

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con ricorso depositato in data 15 aprile 2022, i sig.ri _____ ed _____, in qualità di eredi legittimi del sig. _____, hanno formulato istanza per la revoca dell’ordinanza di conferma/convalida del sequestro conservativo del 9/03/2005 autorizzato dal Presidente della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per il Veneto – con decreto del 24/01/2005 ed avente ad oggetto l’unità immobiliare di cui alla _____ presso l’Ufficio Tavolare di _____ fino alla concorrenza della somma di Euro 271.036,00, regolarmente intavolato.

Espongono i ricorrenti che il predetto sequestro conservativo è stato autorizzato nel corso del giudizio promosso dalla Procura Regionale nei confronti loro dante causa con atto di citazione del 27.12.2004, conclusosi con la sentenza n. 992/05, con la quale il sig. _____ è stato condannato al risarcimento del danno nei confronti del Ministero della Difesa, in solido con i sigg. _____ e _____, nella misura di euro 80.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza all’effettivo soddisfo e al rimborso delle spese di giudizio, quantificate in euro 2.297,05.

Il Ministero della Difesa, divenuta definitiva la sentenza, ha chiesto, nei confronti di _____, ed ottenuto dal Giudice dell’Esecuzione Immobiliare presso il Tribunale di Trieste, la conversione del sequestro conservativo in pignoramento immobiliare, in relazione al quale, tuttavia, non è mai stata depositata istanza di vendita in quanto i convenuti debitori hanno provveduto al pagamento, in favore dell’Erario, della somma di Euro 81.193,54, come da documentazione in atti. Attesa la sopravvenuta inefficacia ex art. 497 c.p.c. del pignoramento, il sig. _____ ne ha richiesto ed ottenuto la cancellazione.

In data 31/01/2021, è sopraggiunto il decesso di _____ e gli eredi aventi causa, i fratelli _____, odierni ricorrenti, avendo interesse ad ottenere la revoca del sequestro conservativo attualmente gravante sulla Partita Tavolare del bene caduto in successione, hanno instaurato l’odierno giudizio, risultando estinto completamente il debito di _____  nei confronti dell’Erario e risultando, comunque, decorso il termine di prescrizione decennale senza che il relativo titolo giudiziario fosse stato fatto valere o altrimenti invocato.

Con decreto del Presidente della Sezione in data 11 maggio 2022 è stata fissata l’udienza del 26 ottobre 2022 per la trattazione e, con successivo decreto presidenziale del 28 settembre 2022, stante l’impedimento del relatore per l’udienza già fissata, il giudizio è stato anticipato all’udienza del 12 ottobre 2022.

Il ricorso ed entrambi i decreti di fissazione dell’udienza sono stati ritualmente e tempestivamente notificati alla Procura Regionale che ha depositato in data 29 settembre 2022 la nota, acquisita a protocollo 2326 del 11 aprile 2011, con la quale il Ministero della Difesa ha comunicato il recupero del credito derivante dalla sentenza n. 992/05 della Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, confermata integralmente dalla sentenza n. 339/2008/A della Sezione prima giurisdizionale d’appello della Corte dei conti per complessivi euro 95.450,66, salvo errori ed omissioni.

All’udienza del 12 ottobre 2022, atteso che agli atti del giudizio non risultava acquisita la documentazione necessaria per la valutazione della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti, su istanza del procuratore dei ricorrenti e nulla opponendo il rappresentante del Pubblico Ministero, il giudizio veniva ulteriormente rinviato all’odierna udienza al fine di consentire ai ricorrenti di integrare la documentazione già richiesta.

All’odierna udienza il Procuratore dei ricorrenti depositava copia dell’estratto della partita tavolare n. _____, copia dell’istanza di annotazione della conversione del sequestro in pignoramento in data 25 ottobre 2005, copia della partita tavolare -parte iscrizioni- dalla quale risulta l’annotazione della conversione del pignoramento, nonché copia della richiesta di iscrizione del sequestro e della cancellazione del pignoramento.

Insisteva, quindi, perché, dichiarata la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti, il ricorso fosse accolto. Il rappresentante del Pubblico Ministero nulla opponeva, richiamando la documentazione depositata dalla quale risulta l’avvenuto integrale pagamento del debito.

All’esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’odierno giudizio trae origine dalla richiesta degli eredi di _____ dell’emissione di un provvedimento che consenta la cancellazione del sequestro, autorizzato con decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale per il Veneto in data 24 gennaio 2005 e confermato con ordinanza del Giudice Designato del 9.3.2005, oggetto di iscrizione a carico della Partita Tavolare n. _____ del Comune censuario di _____ in favore del Ministero della Difesa e contro il loro dante causa.

Il predetto sequestro è stato concesso nel corso del giudizio, iscritto al n. 23601 del Registro di Segreteria, promosso, con atto di citazione del Procuratore Regionale datato 27 dicembre 2004, nei confronti, tra gli altri, di _____ chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità erariale, della somma di euro 271.036,00.

In accoglimento dell’istanza cautelare avanzata dal Pubblico Ministero, la misura cautelare è stata autorizzata, e confermata, fino all’importo della domanda (anche) sui beni oggetto della Partita Tavolare n. _____ del Comune censuario di _____ di proprietà del convenuto Cosentini: il decreto presidenziale risulta annotato al n. 1004/05 in data 1.2.2005 e la successiva ordinanza di conferma risulta annotata al n. 3490/05 in data 24.3.2005.

Con sentenza n. 992/05 del 7 luglio 2005, il sig. _____ è stato condannato, in solido con gi altri due convenuti, al pagamento in favore del Ministero della Difesa della somma di euro 80.0000, oltre che al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 2.297,05 a titolo di danno all’immagine, prescritte le altre voci di danno.

Con ricorso depositato innanzi al Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Trieste in data 25.10.2005, il Ministero della Difesa ha chiesto, ai sensi degli artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c., la conversione del sequestro conservativo in pignoramento immobiliare sul bene di cui sopra.

Come risulta dalla documentazione acquisita nel corso del giudizio, la conversione del sequestro in pignoramento immobiliare nei limiti della condanna è stata annotata a partita tavolare al n. GN _____ del 25.10.2005.

Il debito di euro 80.000,00, oltre interessi e spese, di cui alla citata sentenza di condanna, risulta essere stato integralmente estinto dai condebitori solidali _____ e _____, come da quietanze rilasciate dal Ministero della Difesa e prodotte in atti dalla Procura regionale.

Per tale motivo, il Ministero della Difesa, creditore procedente, non ha coltivato l’esecuzione avviata con la conversione della misura cautelare, con conseguente sopravvenuta inefficacia del pignoramento medesimo ai sensi dell’art. 497 c.p.c. tanto che, su ricorso del de cuius _____ datato 27 ottobre 2013, il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di _____, con ordinanza a verbale d’udienza in data 6 dicembre 2013, ne ha disposto la cancellazione poi annotata a margine del sequestro in data 17 dicembre 2013 al n. GN 13526.

Alla luce dei fatti, così come accertati in giudizio, la richiesta avanzata dai ricorrenti di un provvedimento che consenta la cancellazione del sequestro è fondata e deve trovare accoglimento.

Osserva il Collegio che il sequestro conservativo è una misura cautelare intesa a preservare la garanzia patrimoniale al creditore, la quale trova il proprio presupposto nel fumus boni iuris, con la conseguenza che, qualora fosse accertata l’inesistenza del credito con sentenza pronunciata all’esito d’un giudizio ordinario di cognizione, ancorché non definitiva, questa perde efficacia (art. 669 novies c.p.c., comma 4, applicabile al caso de quo ratione temporis

ex art. 26 R.D. 1038/1933).

Di tali principi deve essere fatta applicazione anche nel caso in cui il credito per il riconoscimento del quale è stata iniziata l’azione venga riconosciuto in misura inferiore alla domanda presa a base del provvedimento di concessione del sequestro.

E ciò è, appunto, il caso che ricorre: la sentenza n. 992/05 di questa Sezione ha dichiarato l’intervenuta prescrizione di parte del credito azionato, accogliendo la domanda risarcitoria della Procura erariale limitatamente al danno all’immagine.

Trova, dunque, applicazione il principio generale dell’art. 669 novies c.p.c. sopra richiamato, con la conseguenza che il sequestro “perde efficacia se con sentenza anche non passata in giudicato è dichiarato inesistente il diritto a cautela per il quale era stato concesso”, limitatamente a quella parte di credito dichiarato non più azionabile per intervenuta prescrizione.

Come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza, infatti, “Diversamente opinando, si perverrebbe a conseguenze non compatibili né con la certezza del diritto, né col principio di ragionevole durata del processo. In particolare: -) il provvedimento di sequestro ed il vincolo da esso imposto conserverebbero efficacia sine die, teoricamente insensibili alle eventualmente alterne vicende del processo; -) il creditore sequestrante il cui credito sia dichiarato inesistente in primo grado, e riconosciuto in appello, perderebbe la garanzia, mentre la conserverebbe il creditore il cui credito sia riconosciuto in primo grado anche in minima parte ed ampliato in appello, con conseguente evidente disparità di trattamento; -) all’esito del giudizio di primo grado, nel caso di condanna inferiore nel quantum all’importo per il quale il sequestro venne concesso, il creditore verrebbe a disporre di due titoli esecutivi: uno attuale (la sentenza esecutiva di primo grado) ed uno potenziale (il provvedimento di sequestro), quest’ultimo da far valere se e quando la pronuncia di condanna fosse ampliata in grado di appello o, addirittura, all’esito di un giudizio di rinvio o di revocazione” (Cass. civ., Sez. III, 21/12/2021 n. 41078).

Dunque, il sequestro conservativo autorizzato nei confronti di _____ con il decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto della Corte dei conti in data 24 gennaio 2005, confermato con ordinanza n. 15/2005 del Giudice Designato fino alla concorrenza di euro 271.036,00, è divenuto parzialmente inefficace nella misura eccedente la condanna del _____, pronunciata con sentenza n. 992/2005 di questa Sezione, al pagamento in favore del Ministero della Difesa della somma di euro 80.000,00, oltre spese legali e successive occorrende, in solido con i sigg. _____ e _____.

La conversione in pignoramento della misura cautelare, del resto, è avvenuta (ed è stata annotata a Partita Tavolare) appunto nei limiti della condanna ex art. 686 c.p.c. (applicabile ratione temporis ex art. 26 R.D. 1083/1933), come risulta dalla copia della Partita Tavolare acquisita agli atti del giudizio a seguito di ordinanza istruttoria.

Tuttavia, il sequestro, per la parte non convertita in pignoramento a seguito di sentenza di condanna, pur inefficace, risulta ancora annotato a Partita Tavolare, poiché l’ordinanza 6 dicembre 2013 del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Trieste che ha disposto la cancellazione del pignoramento in cui era stato parzialmente convertito il sequestro (e regolarmente annotata a Partita Tavolare) non costituisce titolo idoneo alla cancellazione del provvedimento cautelare originario (limitatamente alla parte non convertita in pignoramento).

Ciò premesso e chiarito, il Collegio ritiene che, benchè la misura cautelare sia stata adottata nella vigenza del R.D. n. 1038/1933, la domanda formulata dai ricorrenti possa essere accolta trovando applicazione, in virtù del principio tempus regit actum, le disposizioni del D.lgs. n. 174/2016.

L’art. 78 del codice di giustizia contabile, al riguardo, prevede che “il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso, ovvero se con la sentenza che definisce il giudizio è stata respinta la domanda risarcitoria riguardante la parte nei cui confronti è stato eseguito il sequestro conservativo” (comma 3) e che “i provvedimenti di cui al comma 3 sono pronunciati con la sentenza che definisce il giudizio o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento” (comma 4).

Sussiste, quindi, la giurisdizione della Corte dei conti in relazione all’istanza di accertamento dell’inefficacia del sequestro nella parte in cui questo non è stato convertito in pignoramento a seguito di condanna e di emissione dei provvedimenti consequenziali.

Alla luce della documentazione in atti, dunque, il sequestro conservativo -concesso in corso di causa nei confronti di _____ con decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto della Corte dei conti in data 24 gennaio 2005, confermato con ordinanza del Giudice Designato n. 15/2005 del 23 marzo 2005 fino all’importo di euro 271.036,00 – deve essere dichiarato inefficace per la parte non convertita in pignoramento con provvedimento del Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Trieste su istanza del Ministero della Difesa in data 25.10.2005.

Atteso che la misura cautelare di cui sopra risulta annotata a Partita Tavolare n. _____ del Comune Censuario di _____ – Seconda parte – C- Iscrizioni, quanto al decreto presidenziale autorizzatorio, al n. GN 1004 del 1.2.2005 e, quanto all’ordinanza di conferma del Giudice designato, al n. GN 3490 del 24.3.2005, deve esserne disposta la cancellazione, in accoglimento dell’istanza dei ricorrenti.

Non è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando sull’istanza di cancellazione del sequestro nel giudizio iscritto al n. 23601 del registro di Segreteria promosso da _____ e _____, in qualità di eredi aventi causa di _____, ogni diversa domanda od eccezione respinta,

AFFERMA

la propria giurisdizione e, in accoglimento della domanda proposta dai ricorrenti,

DICHIARA

la sopravvenuta inefficacia del sequestro conservativo, disposto nei confronti di _____ con decreto del Presidente della Corte dei conti -Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto in data 24 gennaio 2005 e confermato con ordinanza n. 15/05 del Giudice Designato in data 23 marzo 2005 fino alla concorrenza di euro 271.036,00, per la parte non convertita in pignoramento immobiliare a seguito della sentenza n. 992/2005 della Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto e, per l’effetto,

ORDINA

la cancellazione del sequestro conservativo annotato a Partita Tavolare n. _____ del Comune Censuario di _____ – Seconda parte – C- Iscrizioni, autorizzato con Decreto del Presidente della Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto in data 24 gennaio 2005 (GN 1004 del 1.2.2005) e confermato con ordinanza n 15/2005 in data 23 marzo 2005 dal Giudice Designato (GN 3490 del 24.3.2005).

Non è luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così pronunciato in Venezia, all’esito dell’udienza del 17 novembre 2022.

IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE

Daniela Alberghini Marta Tonolo

Depositato in Segreteria il

Il Funzionario preposto

28/12/2022