Sentenza n. 13/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
in speciale composizione
composta dai signori magistrati:
Mario PISCHEDDA Presidente
Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere relatore
Laura D’AMBROSIO Consigliere
Francesco ALBO Consigliere
Innocenza ZAFFINA Consigliere
Giuseppe di PIETRO Consigliere
Raffaele MAIENZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 779/SR/DELC proposto, ai sensi dell’art. 11, co. 6, del c.g.c., nell’interesse del Comune di _____, in persona del Sindaco in carica e legale rappresentante avv. _____, che ricorre anche in proprio, rappresentato e difeso dall’avv. _____ ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo a _____
in merito
all’accertamento contenuto nella pronuncia n. 25/2022/VSG, della Sezione regionale di controllo per la Sardegna della Corte dei conti;
VISTO il ricorso, depositato in data 13 aprile 2022;
VISTI i decreti presidenziali di composizione del Collegio, di fissazione dell’odierna udienza e di nomina del relatore;
ESAMINATI, il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nell’udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022, con l’assistenza del Segretario d’udienza Maria Elvira Addonizio, il giudice relatore, consigliere Giuseppe Maria Mezzapesa, l’avv. _____ e il Pubblico ministero, nella persona del vice Procuratore generale Adriana Parlato
FATTO
1. È stato presentato ricorso ex art. 11, co. 6, del c.g.c. dal Comune di _____ in persona del sindaco pro tempore _____, nonché dal medesimo in proprio, per l’annullamento della deliberazione n. 25/2022/VSG della Sezione regionale del controllo per la Regione Sardegna, datata 14 marzo 2022 e notificata al Comune di _____ in pari data.
2. Detto Comune, in data 25 settembre 2020, pubblicava sul sito istituzionale dell’Ente la relazione di fine mandato relativa al quinquennio 2015 – 2020, sottoscritta il 24 settembre e certificata in pari data dall’organo di revisione e trasmessa il 25 settembre alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competente.
Quest’ultima, con la deliberazione impugnata, ritenuto che il termine di 60 giorni per la redazione della relazione di cui all’art. 4, co. 2, del d.lgs. n. 149/2011 dovesse calcolarsi a ritroso dalla data del 25 – 26 ottobre, fissata per le elezioni, ne accertava la tardiva sottoscrizione, disponendo la trasmissione della pronuncia al Sindaco, al responsabile dell’Area economico finanziaria e all’Organo di revisione del Comune di _____ “anche ai fini dell’adozione delle misure di cui al co. 6 dell’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011”.
3. Con il ricorso all’esame, l’istante, in via preliminare, ha affermato la propria legittimazione ad agire ed il proprio interesse a ricorrere, sia “in proprio”, quale sindaco uscente eventuale destinatario della prevista sanzione, sia quale rappresentante pro tempore del medesimo ente locale a seguito di rielezione.
Nel merito, il ricorrente ha dedotto l’insussistenza del presupposto soggettivo dell’illecito di cui al richiamato art. 4, co. 6, del d.lgs. n. 149/2011.
In realtà, il ricorrente contesta anche, sotto il profilo oggettivo, l’individuazione da parte della Sezione regionale di controllo della data di scadenza del termine per l’adempimento, in ragione della asserita mancata considerazione da parte della stessa delle disposizioni emanate dal legislatore nel contesto dell’emergenza epidemiologica.
In particolare, secondo il ricorrente, l’art. 1, co. 1, lett. b) del d.l. n. 26/2020, spostando eccezionalmente le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali in una finestra temporale compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dall’art. 1, co. 1, della legge n. 182/1981, avrebbe determinato una nuova ipotesi di prorogatio delle funzioni rispetto alla scadenza del mandato quinquennale.
Ritenendo tuttavia il medesimo che il termine di 60 giorni a ritroso per la sottoscrizione e pubblicazione della relazione di fine mandato dovesse decorrere, non dalla data delle elezioni (del 25 ottobre 2020), bensì dalla scadenza quinquennale del mandato (31 maggio 2020), ha individuato nel 31 marzo 2020 il termine ultimo per la redazione della relazione in parola.
Quest’ultimo termine, peraltro, sarebbe stato spostato in avanti per effetto della sospensione dei termini amministrativi e processuali disposta dall’art. 103 del d.l. n. 18/2020 (convertito dalla l. n. 27/2020) e dall’art. 37 del d.l. n. 23/2020 (convertito con modificazioni dalla
l. n. 40/2020), per il periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020.
Questa ricostruzione porta il ricorrente a riconoscere comunque la tardività della sottoscrizione e pubblicazione della relazione nelle date, rispettivamente, del 24 e 25 settembre 2020, con riferimento al termine ultimo che, in base alla ricostruzione prospettata nel ricorso, sarebbe stato il 16 maggio 2020.
Pertanto, il ricorso si fonda esclusivamente sull’asserito difetto dell’elemento soggettivo.
Pur riconoscendo espressamente la violazione di legge, si sostiene che essa sarebbe avvenuta per un errore di diritto scusabile, tale da interrompere il nesso di imputabilità soggettiva.
Secondo il ricorrente, il continuo sovrapporsi di norme emergenziali avrebbe reso incerta e precaria la lettura del quadro legislativo e, in particolare, oscura l’esatta determinazione del dies a quo da cui calcolare il temine finale per gli adempimenti di cui all’art. 4 del d.lgs.
n. 149/2011, inducendo nei destinatari l’affidamento sulla esistenza di norme legittimanti adempimenti tardivi.
Inoltre, sostiene che le difficoltà amministrative derivati dalla crisi pandemica andrebbero valutate ai fini del riconoscimento dell’errore scusabile.
Per tali ragioni chiede di accogliere il ricorso al fine di escludere, altresì, l’adozione delle misure di cui al co. 6 dell’art. 4 del d.lgs n. 149/2011.
4. In data 10 maggio 2022 è stata depositata la memoria conclusionale della Procura generale, con cui si è ritenuto il ricorso all’esame in primo luogo inammissibile e, comunque, infondato nel merito.
Sotto il primo profilo, l’inammissibilità deriverebbe dalla ritenuta mancanza di legittimazione passiva dell’istante “in proprio”.
Tale assunto deriverebbe dalla circostanza per cui le ragioni articolate nel ricorso, e appena illustrate, non sarebbero di per sé suscettibili di essere scrutinate in questa sede, potendo assumere rilevanza solo nel contesto dell’eventuale procedimento amministrativo, di esclusiva competenza dell’Ente locale teso all’irrogazione della prevista sanzione, ovvero innanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, in sede di opposizione alla stessa ex art. 22 della l. n. 689/1981.
Anche nel merito, secondo la Procura generale, l’asserito difetto dell’elemento soggettivo non sarebbe comunque idoneo a scalfire la corretta conclusione contenuta nella delibera impugnata, risultando lo stesso rilevante solo nel procedimento di irrogazione della sanzione di competenza dell’Ente locale o nella sede, ancora successiva ed eventuale, dell’opposizione alla sua applicazione innanzi al giudice ordinario.
In ogni caso, sempre secondo la Procura generale, la censura sarebbe infondata, in quanto, all’epoca del tardivo adempimento, il termine sarebbe ampiamente trascorso e non si intravvederebbero ragioni per giustificare un’inerzia così a lungo protratta, tanto più considerato che non sarebbero state dedotte, se non in maniera del tutto generica, circostanze concrete tali da giustificare la trasgressione all’obbligo di legge.
Inoltre, sostiene sempre la Procura generale che il legislatore, qualora fosse stato intenzionato a contemplare regimi attenuati della specifica responsabilità in parola, in ragione della crisi pandemica, lo avrebbe espressamente previsto in specifiche disposizioni normative (ex adverso, si richiama l’art. 21, d.l. n. 76/2020, c.d. decreto semplificazioni, contenente un precetto che trova applicazione limitatamente alle fattispecie di responsabilità risarcitoria erariale e non anche nell’ambito delle pene pecuniarie contabili).
Infine, ricorda la Procura come l’art. 3-ter del d.l. n. 25/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 58/2021, abbia escluso l’applicazione del co. 6 dell’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, per l’anno 2021, senza che per l’anno 2020 sia stata formulata un’analoga previsione.
Per tali ragioni, per la Procura generale il ricorso in oggetto sarebbe inammissibile e, comunque, infondato nel merito.
5. All’udienza odierna, sentite le parti presenti che si sono riportate alle conclusioni di cui ai rispettivi scritti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla Procura, per difetto di legittimazione ad agire del sindaco “in proprio”.
1.1. In primo luogo, si osserva come, anche ove si ritenesse fondata l’eccezione, non ne deriverebbe l’inammissibilità del ricorso tout court permanendo la legittimazione del Comune rappresentato dal medesimo ricorrente, quale sindaco pro tempore.
Detta legittimazione, infatti, oltre a non essere oggetto di specifica eccezione, appare pacifica, risultando l’Ente il destinatario della delibera impugnata ed il sindaco il rappresentante dello stesso.
1.2. In ogni caso, ritiene questo Collegio sussistere la legittimazione ad agire del sindaco anche “in proprio”, quale possibile destinatario della sanzione prevista al richiamato art. 4, co. 6, del d.lgs. n. 149/2011.
1.2.1. Sul punto, in linea generale va ricordato come sia pacifico, per la giurisprudenza di queste Sezioni riunite, che “la legittimazione ad agire di soggetti diversi dall’ente controllato, che si assumono titolari di situazioni giuridiche soggettive lese dalla pronuncia della Sezione di controllo, non può essere in alcun modo esclusa” (SSRR spec. comp. n. 5/2021).
Una tesi che è in linea con la natura esecutiva dell’accertamento effettuato dalle Sezioni regionali di controllo, rispetto al quale non può essere esclusa la garanzia della tutela dinnanzi al giudice assicurata dal fondamentale principio dell’art. 24 Cost. per coloro che affermano di essere titolari di diritti ed interessi lesi da detto accertamento, anche se non rappresentati in sede di controllo, ove parte necessaria è solo il soggetto controllato (ex plurimis, Corte costituzionale, sentenza n. 39/2014).
Detta tutela, peraltro, non può che essere assicurata nell’ambito del giudizio instaurato davanti alle Sezioni riunite, in sede giurisdizionale, in speciale composizione che è “un giudizio ad istanza di parte, riservato alla giurisdizione esclusiva della magistratura contabile, caratterizzato dalla presenza del Procuratore generale della Corte dei conti in rappresentanza degli interessi adespoti di natura finanziaria, che costituisce l’unica sede in cui possono essere fatti valere gli interessi dell’amministrazione sottoposta al controllo e degli altri soggetti che si ritengono direttamente incisi dalla pronuncia della sezione regionale di controllo” (Corte cost. sent. n. 18/2019).
1.2.2. Rispetto alla fattispecie in esame, la legittimazione del ricorrente deriva dall’essere il medesimo, come già anticipato, possibile destinatario della sanzione prevista dal richiamato art. 4, co. 6, del d.lgs. n. 149/2011 il cui presupposto non è sindacabile in altra sede giurisdizionale.
Al riguardo, occorre ricordare quanto già chiarito in diverse sedi, da questa Corte dei conti, in ordine alla relazione di fine mandato di cui art. 4, co. 2, del citato d.lgs. n. 149/2011.
In primo luogo, riconoscendosi detto istituto quale “strumento di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, nonché strumento di democrazia del bilancio, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica ed il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica, appare di tutta evidenza la rilevanza del ruolo assegnato alle Sezioni regionali destinatarie ex lege di tali relazioni.” (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 15/2015/QMIG del 9 aprile 2015).
Anche la verifica delle relazioni di fine mandato, dunque, finisce per essere ascritta all’ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali caratterizzate dalla finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica. Ne consegue la coerenza con questa ricostruzione della chiara distinzione fra: da un lato, l’accertamento sul contenuto della relazione, nonché sulla tempestività della sottoscrizione e della pubblicità della stessa, di competenza esclusiva delle Sezioni regionali nell’ambito e per le finalità proprie delle funzioni di controllo alle stesse assegnate; dall’altro, l’irrogazione della sanzione, in caso di inadempimento, di competenza esclusiva, invece, dell’Ente locale in base alle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981, ferma la possibilità di opposizione innanzi al giudice ordinario (cfr. Sez. aut.,
n. 15/2015; Sez. Piemonte n. 135/2020 e n. 195/2021, ove si è statuito il difetto di giurisdizione e la non legittimazione ad agire del Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 133 c.g.c.; SSRR spec. comp. n. 5/2021). Occorre tuttavia ribadire quanto già è stato chiarito da queste Sezioni riunite nella sentenza da ultimo citata (SSRR 5/2021), in ordine alla giurisdizione esclusiva e per materia della Corte dei conti sulla verifica integrale del presupposto delle sanzioni di cui al co. 6 dell’art. 4, del d.lgs. n. 149/2011, ovvero sull’esatto adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicità della relazione di fine mandato.
Ne discende, dunque, che, tanto la delibera non impugnata della Sezione di controllo competente, suscettibile di diventare definitiva, quanto, in caso di impugnazione, la pronuncia di queste Sezioni riunite, sono destinate a vincolare gli enti controllati e, indirettamente, il giudice ordinario, risultando essere le sanzioni di cui al citato art. 4, co. 6, soltanto il precipitato necessario della verifica dell’eventuale inesatto adempimento dei previsti obblighi, da parte della Corte dei conti, nelle diverse sedi appena richiamate.
1.2.3. Sulla base di queste premesse, non può negarsi la legittimazione dell’ex sindaco a ricorrere “in proprio”.
Diversamente opinando, come correttamente osservato dallo stesso ricorrente, i soggetti colpiti da provvedimenti sanzionatori, emessi a
valle di un siffatto accertamento, sarebbero esposti ad una carenza di tutela, in quanto il provvedimento sanzionatorio si porrebbe come “necessitato” e “vincolato” a valutazioni tecnico-giuridiche, rispetto alle quali risulterebbe impedito all’interessato di esercitare il proprio diritto di difesa.
In altri termini, la legittimazione a ricorrere deriva dalla circostanza per cui questa è la sola sede giurisdizionale avente ad oggetto il presupposto della sanzione, non potendo quest’ultimo, nel rispetto della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, essere messo in discussione in altra sede.
Del resto, è sulla cognizione di detto presupposto che si radica la competenza di queste Sezioni riunite (art. 11 co. 6, lett. e) ed f), c.g.c.), restando salva la giurisdizione del giudice ordinario, ex art. 22 l. n. 689/1981, per i restanti aspetti procedurali che presidiano e vincolano l’esercizio del potere sanzionatorio.
2. Nel merito il ricorso va accolto per le ragioni di seguito riportate.
2.1. In primis, vanno riprese ed integrate le considerazioni sistematiche sull’istituto in esame, già in parte richiamate ai fini della decisione della questione preliminare, in quanto determinanti anche ai fini del giudizio di merito.
La relazione di fine mandato è pacificamente considerata una rendicontazione che, anche se non inserita direttamente nel ciclo di bilancio, costituisce espressione del dovere di trasparenza e disclosure cui sono tenuti coloro che amministrano le risorse pubbliche nel rispetto dei principi costituzionali e in particolare dell’art. 97 Cost.
Il bene tutelato dalla norma è, infatti, la tempestività e la correttezza dell’informazione contabile alla comunità amministrata, in vista del futuro esercizio del diritto di voto.
In coerenza con tale ratio, è previsto che la relazione di fine mandato sia trasmessa alla Corte dei conti dopo la sottoscrizione e certificazione, affinché venga sottoposta a verifica non solo la sincerità e veridicità dei contenuti necessari, ma anche la tempestività della relazione, trattandosi di aspetto ugualmente connesso all’obbligo di accountability degli amministratori.
Come chiarito dalla Sezione delle autonomie, nella delibera già richiamata (n. 15/2015/QMIG del 9 aprile 2015), è evidente, dunque, il ruolo assegnato alle Sezioni regionali della Corte dei conti, destinatarie ex lege di tali relazioni, da espletarsi nell’ambito delle proprie funzioni di controllo, al fine di assicurare la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (Corte costituzionale, sentenze n. 60/2013, n. 198/2012, n. 179/2007).
Parimenti, come già ricordato in sede di esame della questione preliminare, la competenza giurisdizionale di queste Sezioni riunite, si radica sulla “materia” oggetto del controllo, ossia il corretto adempimento dell’obbligo di redazione e pubblicità della relazione di fine mandato, incluso l’accertamento del presupposto per l’esercizio del potere sanzionatorio, in quanto atto necessitato e vincolato per l’Ente (cfr. SSRR spec. comp. n. 5/2021).
2.2. Tanto premesso, con riferimento all’inadempimento accertato dalla delibera impugnata in questa sede, ovvero il mancato rispetto dei termini dettati dal legislatore per la redazione e pubblicità della relazione di fine mandato, occorre sottolineare come questi ultimi non possano essere in alcun modo considerati ordinatori, assicurando i medesimi il consapevole esercizio delle prerogative democratiche da parte dei componenti della comunità amministrata e risultando, dunque, strumentali al perseguimento delle finalità proprie dell’istituto in esame (in tal senso queste SSRR si sono già espresse nel precedente, più volte richiamato, sent. n. 5/2021).
Da ciò discende che il rispetto della tempistica stabilita dalla legge rappresenta un elemento fondamentale della relazione di fine mandato e, pertanto, la violazione della stessa costituisce un elemento oggettivo, da valutare necessariamente quale possibile presupposto della sanzione per inadempimento prevista dal co. 6 dell’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011.
2.3. Nel caso di specie risulta verificata la tardività degli adempimenti previsti dalla disciplina di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, circostanza riconosciuta in quanto tale, tanto dalla Procura contabile, quanto dallo stesso ricorrente.
Al riguardo occorre tuttavia precisare come, in realtà, nell’ipotesi oggetto del ricorso, ci si trovi di fronte ad una particolare fattispecie non contemplata espressamente dalle norme richiamate.
Per il caso di fisiologico svolgimento integrale della consiliatura, infatti, il dies a quo, ai fini del calcolo dei termini previsti per gli
adempimenti in parola, è la scadenza del mandato, ossia la fine dei 5 anni decorrenti dalla data delle elezioni (art. 51 TUEL), indipendentemente dalla data fissata per le nuove; in tal caso, dunque, la relazione di fine mandato deve essere redatta «non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato» (art. 4, co. 2, d.lgs. n. 149/2011).
Rispetto alla fattispecie all’ esame, invece, l’art. 1, co. 1, lett. b) del d.l. n. 26/2020, ha spostato in avanti la data delle elezioni (“in deroga a quanto previsto dall’art. 1, co. 1, della l. n. 182/1991, limitatamente all’anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica e nel lunedì successivo compresi tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020”), ma non quella della scadenza del mandato.
In tal modo, come già riconosciuto da queste Sezioni riunite, “si è determinata una nuova ed eccezionale ipotesi di “prorogatio” delle funzioni (ma non del mandato), in deroga a quella ordinariamente prevista dall’art. 1 del d.l. n. 293/1991 (conv. l. n. 444/1994). Ne consegue che la sottoscrizione della relazione di fine mandato avrebbe dovuto essere effettuata nel termine ultimo “ordinario” di 60 giorni dalla scadenza del mandato originario” (cfr. SSRR spec. comp. n. 5/2021).
Nel caso considerato, dunque, data la scadenza quinquennale del mandato in data 31 maggio 2020, la relazione di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, avrebbe dovuto essere redatta in un lasso temporale compreso tra la chiusura dell’esercizio 2019, dunque dal 1° gennaio 2020 – momento a partire dal quale era disponibile lo strumento di contabilità analitica, previsto dal regolamento dell’ente locale (art. 152 TUEL; art. 230, co. 6, TUEL) – e il 31 marzo 2020, ovvero 60 giorni dalla scadenza del mandato.
Inoltre, il termine finale per la sottoscrizione veniva prorogato in avanti, per effetto dell’art. 37 del d.l. n. 23/2020, convertito con l. n. 40/2020, che ha sospeso tutti i termini amministrativi, ivi inclusi quelli perentori, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o decorrenti successivamente a tale data, per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020, in ragione della situazione emergenziale provocata dalla crisi pandemica.
Di conseguenza, il termine ultimo per la redazione della relazione di fine mandato in esame, in quanto termine fisso, corrispondeva al 16 maggio 2020.
Pertanto, anche rispetto a tale scadenza, la sottoscrizione e la pubblicazione della relazione di fine mandato, nella fattispecie all’esame, risulta essere stata tardiva.
Peraltro, come precisato dalla Procura contabile nella memoria depositata, anche laddove si ritenesse che il termine di 60 giorni in parola, da calcolarsi a ritroso, debba decorrere dalla data delle nuove elezioni ovvero dal 25 ottobre 2020, la redazione della relazione in esame, datata 24 settembre 2020, andrebbe comunque considerata tardiva.
2.4. Fermo quanto sin qui accertato, l’inadempimento sopra evidenziato appare comunque a queste Sezioni riunite “non ingiustificato” e, pertanto, non tale da costituire presupposto ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4, co. 6, del d.lgs. n. 149/2011, profilo di cui queste Sezioni riunite hanno piena ed esclusiva cognizione, come già ampiamente illustrato.
Tanto per le ragioni di seguito precisate e già ritenute fondanti, a tali fini, da queste Sezioni riunite in fattispecie analoga (cfr. SS.RR. spec. comp. n. 5/2021).
2.4.1. Non può non tenersi in debito conto, infatti, della diffusa mancanza di chiarezza sul termine ultimo per l’adempimento degli obblighi di redazione e pubblicità della relazione di fine mandato, nella fase emergenziale determinata dalla crisi pandemica: il continuo sovrapporsi di norme speciali volte a rendere più ampli e flessibili gli adempimenti amministrativi ha reso oscura l’esatta determinazione del dies a quo da cui calcolare il temine finale per dare attuazione agli obblighi di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, inducendo nei destinatari l’affidamento sulla esistenza di norme legittimanti adempimenti tardivi.
2.4.2. Tanto assume particolare significato, avuto riguardo alla mancanza di una norma espressa sul termine in caso di scioglimento “procrastinato” del consiglio comunale, circostanza verificatasi con l’introduzione dell’art. 1, co. 1, lett. b) del d.l. n. 26/2020 che ha spostato in avanti la data delle elezioni, ma non quella della scadenza del mandato (cfr. SS.RR. spec. comp. n. 5/2021).
2.4.3. A queste condizioni “in diritto”, determinate dalle incertezze rilevate nel quadro normativo, vanno ad aggiungersi le altrettanto rilevanti circostanze “in fatto”, costituite dalle difficoltà amministrative derivate dalla crisi pandemica e riconosciute in quanto tali dallo stesso legislatore attraverso i numerosi interventi d’urgenza posti in essere.
Trattasi, infatti, di aspetti che, sotto altro profilo, corroborano il giudizio di questo Collegio teso a valutare quale “non giustificato” l’inadempimento accertato.
2.4.4. Infine, contrariamente a quanto sostenuto dalla Procura generale nella memoria depositata, a diverse considerazioni non può portare l’esame dell’articolo 3-ter del d.l. n. 25/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 58/2021, che ha escluso l’applicazione del co. 6 dell’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, per l’anno 2021.
In primo luogo, detta norma non chiarisce se il riferimento al 2021 debba intendersi, come sembra sostenere la Procura, all’anno di sottoscrizione della relazione di fine mandato, ovvero a quello di applicazione della eventuale sanzione da parte dell’Ente locale competente (prescindendosi, dunque, dagli anni considerati nella relazione di fine mandato e da quello di sottoscrizione di quest’ultima).
Inoltre, la stessa norma sembra avere quali destinatari i soggetti competenti a irrogare la sanzione, ovvero gli Enti locali.
Non appare diretta, dunque, a porre immediati limiti alle verifiche sull’inadempimento, quale presupposto per l’applicazione della sanzione di cui al co. 6 dell’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, da parte della Corte dei conti nelle sue rispettive sedi (Sezione regionale, ovvero, in caso di impugnazione, SSRR in sede giurisdizionale, in speciale composizione), bensì ad inibire l’applicazione di questa ultima, da parte del titolare del potere sanzionatorio, anche nell’eventualità di un presupposto accertato in via definitiva dalla magistratura contabile.
Ritengono pertanto queste Sezioni riunite che, ferma l’ulteriore incertezza interpretativa del quadro legislativo di riferimento arrecata dalla norma appena citata, quest’ultima non possa che essere richiamata al fine di evidenziarne la ratio sottesa che è, invece, inequivocabilmente, quella di ritenere inapplicabile la sanzione in parola a fronte di situazioni emergenziali quali quella verificatesi a partire dal 2020.
Del resto, non può non osservarsi come, rispetto alle esigenze ritenute rilevanti dal legislatore, e sottese anche a detta norma, risultino pienamente corrispondenti quelle prese in considerazione da questo Collegio, in coerenza con quanto già deciso in casi analoghi (cfr. SS.RR. spec. comp. n. 5/2021), al fine di ritenere, nel caso di specie, il rilevato inadempimento “non ingiustificato”, e dunque tale da non integrare il presupposto della sanzione di cui al co. 6 dell’art. 4 del d.lgs. n. 149/2011.
3. Le spese possono ritenersi compensate alla luce della complessità delle questioni giuridiche sottoposte a questo Collegio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, accoglie il ricorso.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 25 maggio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Maria MEZZAPESA Mario PISCHEDDA
f.to digitalmente f.to digitalmente
La presente decisione, il cui dispositivo è stato letto all’udienza del 25 maggio 2022, è stata depositata in Segreteria il 1 luglio 2022
IL DIRIGENTE
Maria Laura IORIO
f.to digitalmente