Pubblico impiego _ Sentenze

Pubblicato il 12/04/2022

00125/2022 REG.PROV.COLL.

00077/2022 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 77 del 2022, proposto da
____, rappresentato e difeso dall’avvocato ____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di ____, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato ____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in ____, via ____ n. ____;

nei confronti

____, non costituito in giudizio;

e con l’intervento di

ad opponendum:
____ e ____, rappresentati e difesi dall’avvocato ____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento,

previa sospensiva,

– della determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario del Comune di ____ n. 43/263 R.g. del 30.12.2021, pubblicata nella sezione “Albo Pretorio” del sito istituzionale dell’Amministrazione comunale in data 08.01.2022, con cui la dott.ssa ____ è stata dichiarata decaduta dalla graduatoria di concorso, disponendo, contestualmente, di procedere all’assunzione del secondo classificato dott. ____;

– della determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario del Comune di ____ n. 45/267 R.g. del 31.12.2021, pubblicata nella sezione “Albo Pretorio” del sito istituzionale dell’Amministrazione comunale in data 25.01.2022, con cui, richiamata integralmente la precedente determinazione n. 43/263 R.g., è stato approvato lo schema di contratto individuale di lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato part-time 50% del secondo classificato dott. ____;

– della nota Prot. n. 620 del 31.01.2022, con cui il Segretario Comunale del Comune di ____, in risposta a nota del 19.01.2022, ha rigettato integralmente le richieste ivi formulate, nell’interesse della ricorrente, confermando il contenuto della determinazione n. 43/263 R.G. del 30.12.2021;

– di tutti gli atti presupposti, connessi, consequenziali a quelli sopra indicati, ancorché non conosciuti, ivi compreso – se e per quanto possa occorrere – il bando di concorso ed il regolamento comunale sulle assunzioni, nelle parti in cui gli stessi contengano disposizioni ostative all’accoglimento del presente gravame ovvero possano essere interpretati nel senso che alla rinuncia all’assunzione della ricorrente potesse conseguire la decadenza della medesima anche dalla graduatoria, e non solo dal diritto all’assunzione.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di ____;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

 

La ricorrente ha partecipato al concorso per la copertura di un posto di a tempo parziale e indeterminato, nel profilo di “istruttore direttivo amministrativo contabile”, categoria “D”, posizione economica D1″C” indetto dal Comune di ____ risultando prima in graduatoria.

Interpellata dal Comune per la stipula del contratto la ricorrente ha rinunciato all’assunzione per sopraggiunte ed improrogabili esigenze familiari.

Con il ricorso in decisione impugna il provvedimento con il quale il Comune l’ha depennata dalla graduatoria a seguito della rinuncia all’assunzione, lamentando vizi di violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni contenute nel bando di concorso; eccesso di potere per travisamento dei fatti, omessa e/o incompleta motivazione; violazione del generale principio del legittimo affidamento, dei principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; ingiustizia manifesta.

Si è costituito il Comune di ____ che ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Sono intervenuti ad opponendum ____ e ____ inscritti nella graduatoria di concorso rispettivamente in seconda e quarta posizione.

Alla camera di consiglio del 6 aprile 2022, avvisate le parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, il ricorso è passato in decisione

L’eccezione di difetto di giurisdizione non è fondata.

Infatti il provvedimento impugnato è un atto di modifica della graduatoria concorsuale e resta pertanto attratto alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001 secondo il quale “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, in quanto la graduatoria – ivi comprese le sue eventuali modifiche – è l’atto che conclude la procedura concorsuale.

Nel merito il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 267/2000, “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione” e coloro che vi sono iscritti possono essere chiamati a ricoprire i posti che potrebbero rendersi disponibili entro il periodo di vigenza della graduatoria sia presso l’amministrazione che ha bandito il concorso, sia presso altre amministrazione secondo i criteri stabiliti da Corte cost. 25 giugno 2020, n. 126 che ha ritenuto coerente con i principi stabiliti dall’art. 3 e 97 Cost. lo scorrimento delle graduatorie in alternativa al reclutamento di personale mediante nuovo concorso anche in considerazione del risparmio dei costi che ne consegue.

È evidente allora che il depennamento dalla graduatoria ha conseguenze pregiudizievoli per l’interesse della ricorrente perché fa conseguire alla sua rinuncia all’assunzione l’impedimento all’accesso a impieghi presso la stessa o altre amministrazioni nei tre anni di validità della graduatoria.

Va aggiunto, inoltre, che l’essere vincitore di concorso notoriamente può costituire titolo valutabile in altre procedure concorsuali che il depennamento dalla graduatoria impedirebbe di documentare con conseguente ulteriore pregiudizio dell’interesse della ricorrente alla valorizzazione del suo curriculum.

Ciò premesso, la misura assunta dal Comune di ____ è illegittima in quanto atipica, perché né la legge, né il bando di concorso la prevedono come conseguenza della rinuncia all’assunzione – come invece è espressamente stabilito in altri comparti del pubblico impiego (art. 1, comma 109, lettera a) l. n. 107/2015, che disciplina l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente secondo con il quale: “La rinuncia all’assunzione nonché la mancata accettazione in assenza di una valida e motivata giustificazione comportano la cancellazione dalle graduatorie di merito”).

In particolare il bando si limita a stabilire che “Il nominato che, in seguito a chiamata, dichiari per iscritto di rinunciare al posto, oppure, pur avendo accettato, non assuma effettivamente servizio alla data indicata nella lettera di nomina, decade dal diritto all’assunzione”, non già dall’iscrizione nella graduatoria.

Il proposito occorre chiarire che la decadenza dal diritto all’assunzione deve essere correttamente intesa ai sensi dell’art. 1326 c.c. come inefficacia della eventuale accettazione della proposta di assunzione (rivolta dall’amministrazione al vincitore conseguente all’inutile decorso del termine stabilito per la presa di servizio e dunque la mancata tempestiva adesione alla proposta di assunzione consente di coprire il posto riservato al vincitore della selezione mediante scorrimento della graduatoria.

Ne consegue che la decadenza del rinunciatario dal diritto all’assunzione prevista dal bando è circoscritta alla prima proposta di assunzione per i posti messi a concorso, non alle successive che, ove si rendano disponibili ulteriori posti dello stesso profilo, l’amministrazione potrà formulare previo scorrimento della graduatoria, nella quale dunque il vincitore rinunciatario ha interesse e titolo a permanere.

Il ricorso pertanto deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune, mentre ricorrono ragioni di equità per compensarle nei confronti degli interventori.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla la determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario del Comune di ____ n. 43/263 R.g. del 30.12.2021 e la nota Prot. n. 620 del 31.01.2022 del Segretario Comunale del Comune di ____.

Condanna il Comune di ____ al pagamento in favore della ricorrete delle spese processuali che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Maria Colagrande, Consigliere, Estensore

Giovanni Giardino, Referendario

 
 
L’ESTENSORE                                                                                                   IL PRESIDENTE
Maria Colagrande                                                                                                   Umberto Realfonzo
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO