Informazioni interdittive antimafia _ Sentenze

Pubblicato il 14/06/2021

01203/2021 REG.PROV.COLL.

01405/2018 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1405 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato ____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato ____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

del decreto del dirigente del Settore Recettività Alberghiera del Dipartimento Turismo della Regione Calabria del 18 settembre 2018, n. -OMISSIS- , con il quale la Regione Calabria ha revocato “il DDS n. -OMISSIS-del 09/07/2014 (…) con il quale è stato concesso un finanziamento per un importo complessivo di € 378.525,56” con invito “al versamento della somma del contributo di € 317.452,71 già erogata a titolo di SAL finale, comprensiva di parte del conto interesse del contributo concesso”.

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 maggio 2021 il dott. Francesco Tallaro e trattato il ricorso ai sensi dell’art. 25, comma 2 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con provvedimento del 28 agosto 2018, n. -OMISSIS- la Prefettura U.T.G. di Vibo Valentia ha emesso informazione interdittiva antimafia nei confronti della -OMISSIS-

Il provvedimento interdittivo è stato impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale con ricorso iscritto al n. -OMISSIS-R.G., tuttora pendente.

2. – L’odierno ricorso, invece, riguarda il decreto con cui la Regione Calabria ha revocato un finanziamento di € 378.525,56, quale conseguenza dell’informazione interdittiva.

Secondo parte ricorrente, che ha adito questo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenerne l’annullamento, il finanziamento, erogato in corrispondenza di un investimento produttivo per la realizzazione di programma di ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento della struttura turistica denominata -OMISSIS-, non avrebbe potuto essere revocato, in quanto l’investimento è stato completato e l’art. 94 , comma 3 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 prevede che le amministrazioni “non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l’opera sia in corso di ultimazione”.

Peraltro, anche l’art. 92, comma 3 d.lgs. n. 159 del 2011 chiarisce che le amministrazioni “revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”.

E il comma 2 del già citato art. 94, dal canto suo, specifica che in caso di recesso dai contratti viene “fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”.

3. – La Regione Calabria si è costituita in giudizio e ha resistito all’avverso ricorso.

4. – Nelle more della trattazione del ricorso, il Tribunale di Catanzaro ha, con decreto 29 aprile 2019, n. -OMISSIS-Reg. CC/INT, ammesso la società ricorrente all’istituto del controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con conseguente sospensione ex lege degli effetti del provvedimento interdittivo.

Quindi, su istanza della -OMISSIS-, è stata sospesa l’efficacia anche del provvedimento di revoca impugnato in questa sede, in ragione della ratio dell’istituto tesa a consentire la prosecuzione dell’impresa, condizionata solo occasionalmente, attraverso il “tutoraggio”, nonché in vista della possibile revoca dell’interdittiva all’esito di una favorevole conclusione del periodo di controllo giudiziario.

5. – Ed effettivamente, all’esito del controllo giudiziario, la Prefettura U.T.G. di Vibo Valentia ha emesso il provvedimento del 14 aprile 2021, n. -OMISSIS-, contenente informazione antimafia con effetto liberatorio.

6. – Il ricorso avverso il provvedimento regionale di revoca del finanziamento è stato trattato nel merito in data 19 maggio 2021, ai sensi dell’art. 25, comma 2 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176.

7. – L’istituto del controllo giudiziario è stato ideato allo scopo di consentire agli operatori economici oggetto di occasionale infiltrazione mafiosa di continuare, in regime di controllo straordinario, a svolgere la propria attività imprenditoriale, per ragioni di libertà di iniziativa e di garanzia dei posti di lavoro (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31 maggio 2018, n. 3268).

Il fine ultimo della misura, però, è quello di incentivare l’interruzione, attraverso l’adozione di misure di self-cleaning, di ogni occasione di contatto con il mondo della criminalità organizzata, da cui può sorgere il pericolo di infiltrazione mafiosa, onde consentire la riammissione dell’operatore economico nel mercato, libero da condizionamenti criminali; si è infatti affermato che l’istituto “trova la sua ratio nell’obiettivo di promuovere il recupero delle imprese infiltrate dalle organizzazioni criminali, nell’ottica di bilanciare in maniera più equilibrata gli interessi che si contrappongono in questa materia” (Cass. Pen., Sez. V, 2 luglio 2018, n. 34526).

Per tale ragione, allorché all’esito del controllo giudiziario venga richiesto l’aggiornamento della documentazione antimafia, alla Prefettura è demandato il delicato compito di verificare se il periodo di applicazione dell’istituto abbia portato a recidere i contatti con le organizzazioni criminali (TAR Calabria – Sez. I, 19 marzo 2021, n. 607).

8. – L’art. 34-biscitato nulla dispone in ordine al coordinamento tra gli effetti, da un lato, dell’istituto del controllo giudiziario e l’efficacia, dall’altra, dei provvedimenti di revoca di contributi e finanziamenti derivanti in maniera vincolata dall’informazione interdittiva.

Nondimeno, la regola in questione va trovata e nelle finalità dell’istituto del controllo giudiziario, che, come visto, è quello di recuperare e riammettere nel mercato l’operatore economico soggetto a infiltrazione mafiosa; e nella ratio della norma contenuta nell’art. 67, comma 1, lett. g) d.lgs. n. 159 del 2011, che preclude al soggetto colpito dall’interdittiva antimafia ogni possibilità di ottenere contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, “stante l’esigenza di evitare ogni esborso di matrice pubblicistica in favore di imprese soggette ad infiltrazioni criminali” (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 6 aprile 2018, n. 3; Cons. Stato, Sez. III, 4 marzo 2019, n. 1500).

Ciò posto, è chiarito che, se si ritenesse che il fatto storico dell’emissione di una informazione interdittiva comporti la definitiva revoca dei contributi e dei finanziamenti concessi precedentemente alla sua emanazione, indipendentemente dal positivo percorso di self-cleaning svolto in regime di controllo giudiziario immediatamente richiesto, le finalità dell’istituto in questione sarebbero ampiamente vanificate.

D’altra parte, un orientamento così restrittivo non appare imposto dall’art. 67, comma 1, lett. g) citato, considerato che, una volta che sia stata accertata la recisione di ogni possibile rapporto tra operatore economico e criminalità organizzata, risulta minimizzato il rischio che denaro pubblico possa giovare alla criminalità organizzata.

9. – Al contrario, si deve ritenere che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., imponga che le amministrazioni, una volta che il controllo giudiziario si sia concluso con esito favorevole, e alla luce di questo, debbano riconsiderare, ed eventualmente ritirare in autotutela, i provvedimenti di revoca dei contributi e dei finanziamenti.

Peraltro, risulta evidente che la prospettiva di poter mantenere i contributi e i finanziamenti, già conseguiti prima dell’informazione interdittiva, possa rappresentare un notevole incentivo all’interruzione di ogni contatto con la criminalità organizzata e alla liberazione di ogni sorta di giogo mafioso.

10. – Se così è, nel caso in esame viene meno l’interesse della società ricorrente alla decisione dell’odierno ricorso, stante l’obbligo gravante sull’amministrazione, anche quale effetto conformativo della presente pronuncia, di riconsiderare la vicenda amministrativa che coinvolge la ricorrente.

La presente decisione, peraltro, si pone in posizione del tutto autonoma rispetto al ricorso proposto contro l’informazione interdittiva, non essendo dunque necessario disporre la riunione dei due procedimenti.

11. – Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti in considerazione della particolarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, salvi gli effetti conformativi specificati al § 10. della parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la società ricorrente.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2021 con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente

Francesco Tallaro, Primo Referendario, Estensore

Francesca Goggiamani, Referendario

L’ESTENSORE                                                                                                           IL PRESIDENTE
Francesco Tallaro                                                                                                      Giancarlo Pennetti

                                                                                IL SEGRETARIO