Pubblicato il 01/07/2022
08992/2022 REG.PROV.COLL.
05503/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5503 del 2022, proposto da
____, rappresentato e difeso dagli avvocati ____, ____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato, rappresentato e difeso dagli avvocati ____, ____, ____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ____ in ____, via ____, ____;
Direzione Centrale Formazione e Sviluppo Risorse Umane dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del Direttore in carica;
Direzione Centrale Risorse Umane dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del Direttore in carica;
Coordinamento Generale Medico Legale dell’Inps, in persona del responsabile pro tempore,
non costituiti in giudizio;
nei confronti
____, ____, non costituiti in giudizio;
Per l’accertamento
– ai sensi dell’art. 117 c.p.a., previa concessione di una misura cautelare, dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione resistente sull’istanza/diffida presentata a mezzo PEC il 4 gennaio 2022, volta a consentire all’odierna ricorrente l’espletamento della prova scritta relativa alla procedura concorsuale, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS;
– del diritto della ricorrente a partecipare alla “procedura concorsuale, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS”, indetta dall’Ente previdenziale con bando, adottato con determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 116 del 30 luglio 2021 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, “Concorsi ed Esami”, n. 78 del 1° ottobre 2021;
e per la condanna
dell’amministrazione resistente a consentire, alla ricorrente, l’espletamento delle prove concorsuali, e cioè della prova scritta suppletiva, ovverosia decentrata e non contestuale – e, in caso di esisto positivo, della prova orale -, nell’ambito della “procedura concorsuale, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS”, ai sensi dell’art. 5, punto 4 del predetto bando di concorso,
nonché, ove occorra, per l’annullamento
– dell’art. 5, punto 4, del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS, adottato con determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 116 del 30 luglio 2021, laddove la possibilità di svolgimento di prove in regime di “non contestualità” e “presso sedi decentrate” si interpreti nel senso di limitare l’applicazione della clausola a situazioni oggettivamente eccezionali e meramente casuali, nei casi ivi previsti, con l’esclusione delle eventuali e ulteriori circostanze di forza maggiore, oltre il Covid 19;
– della graduatoria finale e della graduatoria dei vincitori, allegate alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2022 n. 62, pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente il 27 aprile 2022;
– della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2022 n. 62 (richiamata e non pubblicata sul sito internet dell’Amministrazione), quale atto di definizione della procedura, con la quale l’INPS ha approvato la graduatoria finale e la graduatoria dei vincitori, relativa alla “procedura concorsuale, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’INPS”;
– dei contratti eventualmente medio tempore stipulati con i vincitori della procedura;
nonché, ove occorra e per quanto di interesse:
– degli esiti della prova scritta, svoltasi il giorno 15 dicembre 2021;
– degli gli esiti della sessione di prova suppletiva per i candidati che non hanno potuto partecipare alla prova scritta del 15 dicembre 2021 per aver contratto l’infezione da Covid-19;
– delle prove orali;
– della griglia di valutazione titoli, pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di I.N.P.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2022 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 19 maggio 2022 e ritualmente notificato, l’odierno ricorrente ha domandato l’accertamento del diritto della ricorrente all’ammissione differita alle prove concorsuali, nonché l’annullamento del bando di concorso, della graduatoria già formatasi e dei contratti di assunzione sottoscritti.
Si è costituita in giudizio parte intimata, la quale ha controdedotto a quanto sostenuto nell’atto introduttivo.
All’udienza del 17 giugno 2022 il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L’odierno ricorrente ha presentato domanda per partecipare alla procedura concorsuale, per titoli ed esami, a 189 posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.). La selezione, consistente nel superamento di una prova scritta, di una prova orale e nella valutazione dei titoli, si è svolto presso i locali della Nuova Fiera di Roma, sita in Roma, via Portuense nr. 1645/1647 il giorno 15 dicembre 2021 con inizio della prova alle ore 9:00.
Il ricorrente, residente a Catania, acquistava biglietto aereo per il giorno 15 dicembre 2021 ore 6:15 con partenza dall’Aeroporto di Catania Fontanarossa e atterraggio all’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma alle 7:40.
Il giorno 14 dicembre 2021 alle ore 15:00 l’aeroporto di Catania Fontanarossa comunicava ai passeggeri che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna, il traffico aereo sovrastante era interrotto sino a nuova comunicazione.
Alle ore 19:15 l’interruzione del traffico aereo veniva confermata.
Il ricorrente informava assieme ad altra candidata l’INPS tramite PEC delle criticità riscontrate nel raggiungimento della sede concorsuale, domandando di tenerne conto al fine di “consentire l’accesso alla prova concorsuale”.
In seguito, la compagnia aerea informava i passeggeri di aver posticipato il decollo alle ore 10:35 del medesimo giorno, a causa delle perduranti avverse circostanze.
Il ricorrente tentava di raggiungere tramite altro volo la sede concorsuale senza esito e non riusciva,
quindi, a partecipare alla selezione concorsuale.
Con successiva PEC del 4 gennaio 2022 il ricorrente chiedeva all’amministrazione di consentirgli l’espletamento della prova scritta tramite prove suppletive e decentrate, alla stregua di quanto previsto dall’art. 5, punto 4 del bando di concorso (applicato dalla stessa amministrazione per consentire ai candidati soggetti a restrizioni dovute al Covid-19 di partecipare ugualmente alle procedure concorsuali). Tale domanda rimaneva inevasa.
Nel ricorso introduttivo il ricorrente lamenta:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, punto 4, del bando di concorso pubblico adottato con determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 116 del 30 luglio 2021. Violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Eccesso di potere: contraddittorietà; arbitrarietà; irragionevolezza; errore sui presupposti di fatto e di diritto; sviamento. Disparità di trattamento. Violazione del principio di pari opportunità. Contraddittorietà. Violazione del principio di favor partecipationis;
2) Illegittimità dell’art. 5, punto 4 del bando. Violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Violazione sotto altro profilo del favor partecipationis.
I motivi di ricorso sono infondati.
In primo luogo deve essere evidenziato che ai sensi dell’art. 5, comma 4 del Bando di concorso “L’Istituto si riserva la possibilità di svolgere la prova scritta presso sedi decentrate e, ove necessario, prevedendone la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti”. Tale previsione contempla, infatti, la possibilità di differire l’espletamento della procedura di selezione in ragione di circostanza straordinarie e imprevedibili.
Si debbono considerare tali quegli accadimenti repentini, siano essi naturali o dovuti a fattori umani che risultino di proporzioni e caratteristiche tali da apparire inevitabili aliunde.
In questo senso, l’amministrazione resistente ha ritenuto di applicare tale clausola al fine di garantire la differita partecipazione al concorso a coloro i quali si siano trovati impossibilitati a partecipare alla procedura di selezione, in ragione della disciplina prevista dal Protocollo approvato in materia di “modalità di organizzazione e gestione delle prove selettive delle procedure concorsuali pubbliche tali da consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19”, il quale dispone conformemente alle disposizioni di legge al D.L. 25 marzo 2020, n. 19 (e successive proroghe) e all’ordinanza del Ministero della Salute del 14 dicembre 2021 avente ad oggetto le misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.
In particolare, il predetto Protocollo, all’art. 3, dispone che i candidati dovranno “non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi; b) tosse di recente comparsa; c) difficoltà respiratoria; d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia); e) mal di gola; 3) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19”.
È di tutta evidenza, quindi, che la ricorrenza delle condizioni indicate nel Protocollo determini la assoluta impossibilità di partecipare al concorso per i candidati che si trovino nelle condizioni ivi indicate (anche quelli non affetti da COVID-19 ma comunque soggetti a quarantena domiciliare).
Tale circostanza non è affatto assimilabile a quella vantata dal ricorrente.
Lo stesso avrebbe, infatti, dovuto dimostrare in ossequio ai principi di contestualità e trasparenza dei concorsi pubblici, l’assolutezza e oggettività dell’impedimento. Nel caso in esame ha riferito, invece, esclusivamente in merito all’assenza di collegamenti aerei fra la città di provenienza e la sede delle prove di concorso ma non ha affatto provato che quest’ultima non potesse essere raggiunta con mezzi di trasporto alternativi.
Inoltre, poiché la notizia della chiusura dello spazio aereo sovrastante l’aeroporto Fontanarossa di Catania ha raggiunto il ricorrente il giorno precedente la prova concorsuale, esso avrebbe prudentemente potuto organizzare altrimenti il proprio spostamento verso Roma anziché confidare nelle informazioni provenienti dalla compagnia aerea (rassicurazioni queste di cui peraltro non è fornita prova), anche perché evidentemente legate ad un fenomeno naturale non controllabile, qual è l’eruzione dell’Etna.
Nel caso in esame, pertanto, non si ravvisa alcun impedimento idoneo a giustificare la somministrazione postuma delle prove concorsuale, a differenza di quanto avviene in caso di applicazione della disciplina COVID-19, laddove si assiste ad un impedimento assoluto alla circolazione fondato sullo stesso ordine dell’autorità.
Per le ragioni suindicate il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese del giudizio vanno compensate in ragione della natura della controversia in esame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2022 con l’intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Virginia Arata, Referendario, Estensore
Ida Tascone, Referendario
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Virginia Arata | Leonardo Spagnoletti | |
IL SEGRETARIO