Pubblicato il 17/05/2022
01612/2022 REG.PROV.COLL.
01953/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1953 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato ____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di ____, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato ____, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– in parte qua, dell’ordinanza n-OMISSIS- del 19 agosto 2020 del comune di ____, con cui è stato ordinato ai signori “-OMISSIS-” di pagare la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 per non avere ottemperato nel termine di legge all’ordinanza di demolizione -OMISSIS-, del 19 dicembre 2018, riguardante l’immobile sito in-OMISSIS-;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale a quello sopra indicato, ancorché sconosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di ____;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 aprile 2022 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2020 e depositato il 27 novembre 2020, parte ricorrente ha sinteticamente esposto quanto segue:
– che i ricorrenti, fratelli germani, sono nudi proprietari, ciascuno, di n. 3 unità immobiliari destinate a civile abitazione, site in-OMISSIS-, identificate al N.C.E.U. di -OMISSIS-, particella n. -OMISSIS-
– che la madre dei ricorrenti è usufruttuaria delle suddette unità immobiliari, giusto testamento olografo del sig. -OMISSIS-, padre degli odierni ricorrenti;
– che, per tali unità immobiliari, il sig. -OMISSIS- aveva presentato istanza di condono edilizio il 30 settembre 1986, rigettata dal comune di ____ con provvedimento -OMISSIS- del 19 dicembre 2018, contenente anche la conseguente ordinanza di demolizione. Avverso tale provvedimento è stato presentato altro ricorso presso questo Tribunale;
– che, con verbale-OMISSIS- del 22 giugno 2019, il locale comando di Polizia municipale ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione. Al suddetto verbale ha fatto seguito l’ordinanza oggi impugnata, con la quale il comune resistente ha irrogato la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00, ex art. 31, co. 4-bis, D.P.R. n. 380/2001 anche agli odierni ricorrenti, nudi proprietari dei beni.
I ricorrenti hanno contestato il provvedimento de quo sulla scorta del seguente motivo: Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 comma 4-bis, D.P.R. n. 380/2001, e dell’art. 3, L. n. 689/1981. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fati, difetto di istruttoria. Irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.
In sintesi, i ricorrenti hanno lamentato di non aver potuto dare esecuzione al provvedimento in questione in quanto nudi proprietari degli immobili da demolire, che l’usufruttuaria ha, peraltro, concesso in locazione a terzi.
Parte ricorrente ha quindi chiesto, previa sospensione cautelare, di disporre l’annullamento del provvedimento impugnato.
2. Si è costituito il comune intimato, che ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che l’amministrazione “ha il potere di sanzionare, senza distinzione, i proprietari o i possessori ad altro titolo” e, quindi, anche i nudi proprietari.
3. Con ordinanza cautelare del 23 dicembre 2020, n. 1228, questa Sezione ha rigettato l’istanza cautelare.
4. All’udienza pubblica del 22 aprile 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con il presente ricorso il Collegio è chiamato a decidere sull’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, co. 4-bis, D.P.R. n. 380/2001, ai nudi proprietari di alcuni immobili abusivi siti nel comune di ____.
2. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
L’art. 31, co. 4-bis, D.P.R. n. 380/2001 (applicabile in Sicilia ex art. 1, co. 1, L.R. n. 16/2006), dispone che “L’autorità competente, constatata l’inottemperanza [all’ordine di demolizione], irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché’ di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente”.
Al riguardo, questa Sezione ha avuto modo di chiarire la rilevanza della colpevolezza nell’applicazione di tale sanzione (TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, -OMISSIS-).
Con specifico riguardo alla posizione dei nudi proprietari rispetto all’irrogazione della vista sanzione pecuniaria si è già pronunciato il Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3391, citata da parte ricorrente).
Il Giudice d’appello ha condivisibilmente sostenuto che la responsabilità dei nudi proprietari può sorgere solo nel caso in cui essi siano responsabili dell’abuso ovvero quando, avendo essi la disponibilità ed il possesso del bene o avendoli successivamente acquisiti, non abbiano provveduto alla demolizione.
Di contro, “la sanzione pecuniaria di cui trattasi non può […] trovare applicazione nei confronti del proprietario non responsabile dell’abuso e che non abbia il possesso del bene per poter procedere alla demolizione” (Cons. St., sent. n. 3391/2017, cit.).
Orbene, nel caso di specie risulta per tabulas che i ricorrenti: (i) non sono responsabili dell’abuso, atteso che l’istanza di condono è stata presentata nel 1986 (quando erano ancora minorenni) dal loro padre; (ii) non sono possessori del bene, atteso che lo stesso spetta, ex art. 982, c.c., all’usufruttuario.
Al riguardo, pare utile richiamare l’art. 1018, co. 1, c.c., secondo il quale “se l’usufrutto è stabilito sopra un fondo, del quale fa parte un edificio, e questo viene in qualsiasi modo a perire, l’usufruttuario ha diritto di godere dell’area e dei materiali”. Tale disposizione si applica, precisa il successivo co. 2, anche se l’usufrutto è stabilito soltanto sopra un edificio.
Ciò è avvenuto nel caso di specie, atteso che il testamento versato in atti dispone l’usufrutto “di tutti gli appartamenti” in questione.
Il riferimento al “qualsiasi modo” che porti al perimento dell’edificio, ben potrebbe ricomprendere l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione da parte dell’usufruttuario in quanto legittimo possessore del bene.
Del resto, la citata sentenza n. 3391/2017 del Consiglio di Stato ha affermato che “laddove vi sia costituzione di un diritto di usufrutto, la responsabilità “sussidiaria” che ordinariamente ricade sul proprietario (pieno) viene a gravare, in relazione ai contenuti del suo diritto, sull’usufruttuario e non anche sul nudo proprietario”.
Ciò consente di scongiurare il rischio che, dall’esclusione dei nudi proprietari dal novero dei visti “responsabili sussidiari”, possa determinarsi un’inammissibile lacuna nell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria de qua, che trova – così – in ogni momento un suo naturale destinatario.
3. Ne discende che il provvedimento impugnato è da ritenere illegittimo, e va pertanto annullato nella parte in cui ha irrogato la sanzione pecuniaria ex art. 31, co. 4-bis, D.P.R. n. 380/2001 anche agli odierni ricorrenti, nudi proprietari degli immobili in questione.
Le spese vanno compensate, tenuto conto del carattere peculiare della presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e dispone, per l’effetto, l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte in cui ha irrogato la sanzione pecuniaria ex art. 31, co. 4-bis, D.P.R. n. 380/2001 anche agli odierni ricorrenti, nudi proprietari degli immobili in questione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Maisano, Presidente
Raffaella Sara Russo, Referendario
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Fabrizio Giallombardo | Nicola Maisano | |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.